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Dl Misure Mibac, Senato: 'Nel 2018 22,5 milioni dal Lotto'

04 luglio 2019 - 08:27

Nel dossier del Senato sul Dl Misure urgenti Mibac sotto la lente destinazione utili del Lotto ed esclusione siti di gioco da definizione 'servizio di media audiovisivo'.

Scritto da Redazione
Dl Misure Mibac, Senato: 'Nel 2018 22,5 milioni dal Lotto'

Si parla anche della norma che prevede di riservare parte degli utili del gioco del lotto al ministero per i Beni e le attività culturali, per il recupero e la conservazione dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari, nonché per interventi di restauro paesaggistico e per attività culturali nel dossier di documentazione del Servizio Studi del Senato sul Dl “Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione Uefa Euro 2020” pubblicato oggi, 3 luglio.

 

 

Nel dossier si ricorda che “il comma 2 autorizza la spesa di 19.400.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per le finalità di cui all'articolo 3, comma 3, della L. 662/1996. Tale disposizione stabilisce una quota di riserva degli utili derivanti dal gioco del lotto in favore del ministero per i Beni culturali e ambientali (ora ministero per i Beni e le attività culturali), per il recupero e la conservazione dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari, nonché per interventi di restauro paesaggistico e per attività culturali. Detta quota è stabilita con decreto del ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Mibac. Le somme andranno dunque ad incrementare la quota degli utili derivanti dai giochi del lotto riservata al ministero per i Beni e le attività culturali”.
 
 
La relazione illustrativa “precisa che le risorse aggiuntive sono finalizzate ad assicurare lo svolgimento di attività sia tecniche che di supporto per un più efficace ed ottimale svolgimento di funzioni di tutela e conservazione dei beni culturali.
Si ricorda che l'art. 1, comma 351, della L. 208/2015, per le finalità di cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ha autorizzato la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2016. In particolare, la quota di spesa autorizzata per le finalità indicate è destinata ad incrementare il Fondo da ripartire iscritto nello stato di previsione del Mibact in cui confluisce quota parte delle risorse derivanti dalle estrazioni dei giochi del lotto (Cap. 2401).
Si segnala che nella Relazione della Corte dei conti sul Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2018 - Vol. II, la Corte afferma che 'nell’ambito degli stanziamenti del Ministero, rilevanti risultano, al pari dei precedenti esercizi, le risorse destinate alla conservazione e alla tutela del patrimonio provenienti da altre amministrazioni ed, in particolare, dai c.d. fondi-lotto (22,5 milioni) previsti dall’art. 1, comma 351, della legge n. 208 del 2015'. A tale ultimo riferimento, la Corte specifica tuttavia che 'in conseguenza della sempre maggiore esiguità delle risorse, l’Amministrazione non ha provveduto ad una specifica programmazione destinando i proventi all’acquisto di beni strumentali alla fruizione e conservazione dei beni culturali della società Ales Spa'.
Gli oneri sono coperti mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma 'Fondi di riserva speciale' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Mibac. Il Ministero dell'economia e delle finanze può apportare le occorrenti variazioni di bilancio (comma 3).
Anche in questo caso, sul piano della formulazione del testo, si valuti se sostituire l'espressione 'stato di previsione dell'economia e delle finanze' con le parole 'stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze'".
 
 
Si parla di gioco, anche se indirettamente, pure nell'articolo 3, commi 1 e 2
(Promozione delle opere europee ed italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi).
L’articolo 3, commi 1 e 2, interviene sulla disciplina per la promozione delle opere europee ed italiane, in particolare modificando gli obblighi di programmazione e di investimento da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari e non lineari e prorogando l’applicazione della nuova disciplina (dal 1° luglio 2019) al 1° gennaio 2020.
A tal fine, novella gli artt. 44-bis, 44-ter, 44-quater, 44-quinquies e 44-sexies del d.lgs. 177/2005.
Al riguardo, la relazione illustrativa evidenzia che le modifiche – che tengono conto di un intenso lavoro di consultazione con le associazioni di categoria dei produttori audiovisivi e cinematografici, con le emittenti televisive nazionali e con i più importanti fornitori di servizi di media audiovisivi non lineari (ovvero, a richiesta) – intendono rendere più funzionali le modalità di promozione delle opere italiane ed europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi.
La relazione sottolinea, infatti, che gli obblighi di investimento e programmazione previsti dal d.lgs. 177/2005 appaiono, in alcuni casi, limitativi della libertà imprenditoriale degli operatori.
Inoltre, ricorda che non sono stati emanati alcuni provvedimenti attuativi previsti dalla normativa previgente, tra cui quello relativo alle opere di espressione originale italiana, la cui mancanza avrebbe determinato, dal 1° luglio, un quadro giuridico incerto.
Preliminarmente, si ritiene opportuno ricordare alcune definizioni.
Le definizioni di servizi di media audiovisivi lineari e non lineari, di opere europee e di produttore indipendente
In base all’art. 2, co. 1, lett. a), del d.lgs. 177/2005, per 'servizio di media audiovisivo' si intende un servizio, quale definito agli artt. 56 e 57 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che è sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi media e il cui obiettivo principale è la fornitura di programmi al fine di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico, attraverso reti di comunicazioni elettroniche. Nello specifico, con tale espressione si intende o la radiodiffusione televisiva (o servizio di media audiovisivo lineare, definito dalla lett. i) del medesimo co. 1 come un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione simultanea di programmi sulla base di un palinsesto di programmi) – e, in particolare, la televisione analogica e digitale, la trasmissione continua in diretta quale il live streaming, la trasmissione televisiva su Internet quale il webcasting e il video quasi su domanda quale il near video on demand –, o un servizio di media audiovisivo a richiesta (o servizio di media audiovisivo non lineare, definito dalla lett. m) del medesimo co. 1 come un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione di programmi al momento scelto dall'utente e su sua richiesta sulla base di un catalogo di programmi selezionati dal fornitore di servizi di media).
Non rientrano nella definizione di 'servizio di media audiovisivo': i servizi prestati nell'esercizio di attività precipuamente non economiche e che non sono in concorrenza con la radiodiffusione televisiva, quali i siti internet privati e i servizi consistenti nella fornitura o distribuzione di contenuti audiovisivi generati da utenti privati a fini di condivisione o di scambio nell'ambito di comunità di interesse; ogni forma di corrispondenza privata, compresi i messaggi di posta elettronica; i servizi la cui finalità principale non è la fornitura di programmi; i servizi nei quali il contenuto audiovisivo è meramente incidentale e non ne costituisce la finalità principale, quali, a titolo esemplificativo: i siti internet che contengono elementi audiovisivi puramente accessori, come elementi grafici animati, brevi spot pubblicitari o informazioni relative a un prodotto o a un servizio non audiovisivo; i giochi in linea; i motori di ricerca; le versioni elettroniche di quotidiani e riviste; i servizi testuali autonomi; i giochi d'azzardo con posta in denaro, ad esclusione delle trasmissioni dedicate a giochi d'azzardo e di fortuna”.
 
EMENDAMENTI ENTRO IL 9 LUGLIO - La commissione Istruzione e beni culturali del Senato impegnata nell'esame del Dl ha deliberato un ciclo di audizioni informali ed è stato fissato il termine per la presentazione degli emendamenti e ordini del giorno a martedì 9 luglio alle ore 14.
 

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