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Francia: limitazioni scommesse, Anj agli operatori 'Ecco le regole'

25 ottobre 2021 - 09:16

L'Autorità nazionale dei giochi della Francia ricorda agli operatori che non possono rifiutare o limitare le scommesse dei giocatori a meno non ci siano validi motivi.

Scritto da Redazione
Francia: limitazioni scommesse, Anj agli operatori 'Ecco le regole'

Negli ultimi mesi molti scommettitori sportivi della Francia hanno rivolto denunce sia al Mediatore del gioco (Médiateur des jeux) che al regolatore nazionale Autorité nationale des jeux in merito al rifiuto di alcuni operatori di registrare in tutto o in parte le proprie scommesse. L'Anj quindi ricorda che tali pratiche costituiscono un rifiuto a fornire un servizio a un consumatore, vietato in quanto tale, a meno che l'operatore non possa giustificare un motivo legittimo.

Il fenomeno del rifiuto di registrare, in tutto o in parte, le scommesse di alcuni giocatori riguarda principalmente le quote delle scommesse sportive online.

Lo sviluppo di questa pratica, che ha portato a numerose richieste da parte del Médiateur des jeux (17 percento dei rinvii, in forte aumento), porta l'Anj a pronunciarsi sulla sua legalità.

La comunicazione dell'Anj si colloca in un contesto normativo segnato, da un lato, dall'entrata in vigore dell'ordinanza del 2 ottobre 2019 di riforma della disciplina del gioco con vincita in denaro, le cui disposizioni tendono a rafforzare la tutela del giocatore nelle sue diverse dimensioni e, dall'altro, dalla decisione del Consiglio di Stato del 24 marzo 2021. Questa ha infatti ammesso l'applicabilità delle norme di riferimento del Codice del consumo ai rapporti tra giocatori e operatori nonché la competenza dell'Anj per assicurare il loro rispetto, se necessario attraverso il rinvio alla sua commissione delle sanzioni.
In linea con le precedenti posizioni assunte dall'Autorità, la delibera adottata il 21 ottobre dal collegio dell'Anj sottolinea che un operatore che propone al pubblico un'offerta di scommesse sportive online a quota non può rifiutare o limitare le scommesse dei giocatori che aderiscono a tale offerta, a meno che non abbiano un motivo legittimo.
 
In particolare, la presente delibera ricorda che: tale pratica può costituire un rifiuto di fornire un servizio al consumatore, vietato dall'articolo L. 121-11 del Codice del consumo e punibile con un reato di quinta classe; anche il rifiuto di fornire un servizio ad un consumatore è espressione di una pratica commerciale sleale; l'operatore che offre una scommessa al pubblico e che rifiuta di registrare le puntate di uno scommettitore per un motivo non legittimo potrebbe anche, a seconda dei casi, essere accusato della pratica commerciale ingannevole di cui alla lettera a) del 2° dell'art. L. 121-2 del codice del consumo; l'operatore può, tuttavia, rifiutare o limitare le scommesse di un giocatore per motivi legittimi. Questo motivo legittimo può derivare dai seguenti casi: prevenzione del gioco eccessivo o patologico e del gioco minorile; la lotta alle frodi, al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo; l'esposizione finanziaria dell'operatore, che può rifiutarsi di accettare scommesse oltre un limite di puntata da esso definito, a condizione che tutti gli scommettitori siano trattati allo stesso modo.
 
In ogni caso, l'operatore deve provare la fondatezza del motivo legittimo che oppone al giocatore, valutando in pratica la legittimità del rifiuto, a seconda della situazione di ciascun giocatore.
Gli operatori che persistono in tali pratiche di limitazione delle scommesse senza giustificare un motivo legittimo rischiano di essere perseguiti davanti alla commissione Sanzioni dell'Autorità nazionale del gioco.
 

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