Global Starnet Ltd, il Tar Lazio respinge la sospensiva
Global Starnet Ltd incassa il no del Tribunale amministrativo del Lazio, che conferma la linea di Adm e nega la tutela cautelare.
Il Tar Lazio respinge l’istanza cautelare presentata da Global Starnet Ltd contro il diniego di Adm alla richiesta di rateizzazione del debito erariale. La decisione riguarda il provvedimento del 12 febbraio 2026 con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva rigettato l’istanza della società, depositata il 24 novembre 2025. L’obiettivo della ricorrente era ottenere la dilazione del debito derivante da una sentenza definitiva della Corte dei Conti.
La società aveva chiesto la sospensione immediata del provvedimento, sostenendo l’urgenza della misura per evitare un aggravamento della propria posizione finanziaria. Contro Global Starnet si sono costituiti Adm e il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
La Sezione quarta ter del tribunale ha esaminato la domanda il 21 aprile, ritenendo insussistenti i presupposti per la tutela cautelare. Il rifiuto alla rateizzazione, secondo i giudici, non giustifica un intervento urgente. La decisione di fatto conferma la linea dell’amministrazione nella gestione dei crediti erariali.
Il caso resta centrale per il settore del gioco pubblico, perché riguarda un concessionario storico e un debito rilevante. La mancata sospensiva mantiene alta la tensione tra regolatore e operatore, mentre il tema della riscossione continua a incidere sulla stabilità del comparto.
AUTONOMIA NEGOZIALE DI ADM E ASSENZA DI FUMUS
I giudici hanno ritenuto “insussistente il fumus boni iuris”, elemento necessario per concedere la sospensiva. La motivazione principale riguarda la natura dell’atto impugnato.
Secondo il collegio, la nota con cui Adm ha negato la rateizzazione non è un provvedimento amministrativo. Si tratta invece di una “espressione dell’autonomia negoziale dell’amministrazione”, che agisce come creditore nella gestione dei propri crediti. In questo contesto, Adm non esercita un potere autoritativo, ma valuta la convenienza di una transazione.
Una distinzione che sposta la controversia dal diritto amministrativo al diritto civile. Il Tar richiama una precedente sentenza della stessa Sezione, che aveva già qualificato la rateizzazione come rapporto privatistico. Di conseguenza, l’atto non è sindacabile con gli strumenti tipici del giudice amministrativo.