Droga e altri reati, con una denuncia locali pubblici off limits
- Scritto da Redazione

Al via l'esame del decreto legge che amplia l'applicazione del divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico intrattenimento e inasprisce la pena in caso di violazione.
Il divieto di accesso ai pubblici esercizi e ai locali di intrattenimento, comprese quindi le sale da gioco, da parte del questore, si può applicare anche a coloro che, negli ultimi 3 anni, abbiano riportato anche solo una denuncia per reati contro la persona e il patrimonio (esclusi quelli colposi), per produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Questa la principale novità introdotta dal disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 130 del 2020, recante «Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all’utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale».
Emerge dall'intervento del deputato Michele Bordo del Pd, relatore in II commissione alla Camera; l'organismo ha avviato l'esame del ddl in questione nella giornata di mercoledì 4 novembre e proseguirà nella prossima seduta al fine di elaborare un parere da trasmettere lla I commissione dello stesso Ramo del Parlamento.
"In precedenza - ha spiegato il Dem Bordo - la norma richiedeva una condanna definitiva o comunque confermata in grado d’appello; peraltro, in caso di condanna, ancorché non definitiva, il questore può applicare la misura senza avere riguardo al termine triennale".
Il decreto-legge in esame, è stato spiegato, ha inasprito la repressione trasformando l’originaria contravvenzione (punita con la pena alternativa dell’arresto o ammenda) in un delitto (punito con la pena congiunta di reclusione e multa).
"Il decreto-legge interviene inoltre per ampliare l’ambito oggettivo di applicazione della misura, cioè i luoghi rispetto ai quali il questore può prevedere il divieto di accesso. Se originariamente l’articolo 13-bis prevedeva il divieto di accesso e di stazionamento nei pressi dei pubblici esercizi e locali di pubblico trattenimento nei quali fossero stati commessi i reati, o in luoghi analoghi, che il questore doveva specificamente indicare, il decreto-legge aggiunge la possibilità di prevedere il divieto di accesso anche a pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento specificamente individuati 'in ragione delle persone con le quali l’interessato si associa, specificamente indicati'".