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Lotteria Italia: concorrente rivendica il premio di 1 miliardo a 'Carramba che fortuna', ma il Tar dice no

08 marzo 2012 - 11:15

Aveva partecipato alla trasmissione 'Carramba che fortuna', programma televisivo abbinato, all'epoca dei fatti, alla Lotteria Italia, tentando di vincere il super premio da un miliardo delle vecchie lire attraverso la prova della cassaforte. Tentativo risultato vano, in quanto la cassaforte rimaneva chiusa; ma non perché la chiave non era quella corretta – secondo la concorrente – bensì, per un malfunzionamento del dispositivo, e su questa tesi è stato costruito un ricorso al Tar del Lazio, il quale nei giorni scorsi ha invece legittimato la condotta del programma Rai, stabilendo che la concorrente, semplicemente, non aveva vinto e non aveva quindi diritto al premio.

Scritto da Ac


I fatti risalgono all'ottobre del '98, quando  la trasmissione “Carramba che fortuna” (puntata del giorno 11.10.1998) metteva in palio il miliardo di lire. “Il regolamento di gara – ricord ail Tar nella pronuncia - prevedeva che il premio sarebbe stato aggiudicato esclusivamente in caso di esito favorevole della prova” e, che “l’esito favorevole sarebbe stato attestato dalla circostanza che per effetto dell’introduzione di una chiave  in un’apposita fessura, si sarebbe aperta la porta di una cassaforte, con conseguente e contestuale accensione di un semaforo con luce verde”.
Nell’ipotesi inversa, ovvero, inserimento della chiave “sfortunata” anzichè di quella “fortunata” e vincente - la porta della cassaforte sarebbe rimasta chiusa; e, per logica conseguenza, si sarebbe acceso un semaforo con luce rossa.
E così, infatti, è successo alla concorrente: “Nella gara celebrata nella trasmissione dell’11.10.1998 è accaduto che all’inserimento della chiave la porta della cassaforte è rimasta chiusa evento, questo, attestante la circostanza che la fortuna non aveva assistito la concorrente (la quale, pertanto, non è uscita vittoriosa dalla prova ); ma che cionondimeno il semaforo ha contraddittoriamente mostrato la luce verde (anzicchè la rossa)”.
Secondo la stessa concorrente (e, oggi, ricorrente) la prova era però risultata favorevole ma la porta non si sarebbe aperta per un malfunzionamento, non ostante il semaforo abbia correttamente indicato la luce verde. L’Amministrazione però non ha concordato con tale tesi e ha respinto la contestazione della ricorrente e la sua richiesta di aggiudicazione del premio.

Nella ricostruzione dei giudici laziali, viene spiegato come “l’accensione della luce - verde nel caso di apertura della porta e dunque di vittoria, e rossa nel caso inverso - avrebbe dovuto costituire una pura cornice scenografica volta semplicemente a sottolineare, con un più vivido mezzo visivo, il risultato finale della prova; che, dunque - e proprio secondo la disciplina di gara - nella fattispecie dedotta in giudizio l’accensione della luce non può essere considerata, in sé e per sé, un elemento costituivo o integrativo della fattispecie; un elemento - cioè - di per sé atto a “determinare” la vittoria, ovvero a determinare la sconfitta”.
E da ciò consegue che - proprio nella meccanica del gioco in questione - che nel caso in cui si accenda una luce che contraddica l’esito della gara, deve ritenersi che il semaforo non abbia assolto correttamente alla sua funzione per un malfunzionamento; e non certo che la vittoria debba e/o possa arridere a chi non sia riuscito a far aprire la porta con la “giusta” chiave; e che differentemente opinando si attribuirebbe ad un meccanismo meramente comunicativo la forza (o l’efficacia) di un elemento costitutivo della fattispecie”.
Per queste ragioni il ricorso è stato respinto.

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