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Lotto, Tar Lazio: 'No revoca licenza se versamenti omessi per gravi motivi'

11 maggio 2016 - 13:26

Il Tar Lazio accoglie ricorso di titolari di ricevitoria che avevano omesso versamenti gioco del Lotto dopo aver subito una rapina a mano armata.

Scritto da Fm
Lotto, Tar Lazio: 'No revoca licenza se versamenti omessi per gravi motivi'

 


Non si può revocare la concessione per la raccolta del gioco del Lotto per omessi versamenti, se questi dipendono da motivi gravi, come una rapina.Lo evidenzia il Tar Lazio, accogliendo il ricorso di un'esercente contro i Monopoli che avevano disposto il provvedimento per inadempimento al disciplinare di concessione.

La ricorrente si era opposta in quanto la circostanza era imputabile ad un caso di forza maggiore: il figlio, anche egli ricorrente, e collaboratore nella gestione della ricevitoria, mentre si recava all’ufficio postale per versare il corrispettivo della settimana contabile era stato rapinato a mano armata di quasi 90mila euro, di cui oltre 50mila di spettanza di Lottomatica.

La gravata revoca, evidenziano i giudici, "risulta essere stata disposta unicamente in ragione dell’omesso versamento, da parte della ricorrente, dei proventi delle giocate, senza alcun cenno alla denuncia dell’evento delittuoso e senza alcuna considerazione in ordine alla – eventualmente ritenuta – insussistenza degli estremi per ritenere che il debito sia riconducibile a causa di forza maggiore, confutando la ricostruzione del ricorrente come basata sulla denuncia presentata".

Manca, quindi, "nel gravato provvedimento, la concreta valutazione della fattispecie sulla cui base graduare la reazione sanzionatoria, con indicazione delle circostanze in base alle quali la ricorrente sarebbe comunque tenuta al pagamento dei corrispettivi delle giocate nonostante quanto rappresentato in ordine alla rapina subita dal figlio".
"Pur essendo, infatti, la denuncia un atto proveniente dal privato, inidoneo come tale ad attestare la veridicità di quanto dichiarato, l’Amministrazione, nella valutazione della gravità dell’inadempimento del concessionario, non può omettere di prendere in considerazione le circostanze ivi riferite laddove non abbia fatto ricorso ai mezzi consentiti dall’ordinamento al fine di contestarne la veridicità", si legge nella sentenza.
"Posto che la normativa di riferimento, letta nel suo complesso, conferisce all’Amministrazione un potere discrezionale in ordine alla scelta della sanzione da applicare al concessionario che si renda colpevole di trasgressioni nella gestione delle ricevitorie, non può dunque darsi ingresso ad alcuna automaticità della revoca della concessione in caso di omesso versamento di quanto dovuto, essendo invece l’Amministrazione sempre tenuta a valutare i singoli casi individuando, nell’esercizio del proprio potere discrezionale, la sanzione più adeguata da applicare, da commisurarsi alla gravità della condotta, tenuto conto che la revoca della concessione costituisce la misura più severa ed afflittiva, che va dunque applicata, nel rispetto del principio di proporzionalità, ai casi più gravi, sulla base di una adeguata motivazione che dia conto delle relative ragioni".
 

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