skin

Lotto, rinviato alla Corte Ue il ricorso Stanleybet

12 giugno 2017 - 11:42

Il Consiglio di Stato rimette alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea il giudizio sul ricorso di Stanleybet sull'affidamento della gestione del gioco del lotto. 

Scritto da Fm
Lotto, rinviato alla Corte Ue il ricorso Stanleybet

 

Nuova puntata del ricorso proposto da Stanley International Betting Limited e Stanleybet Malta Limited contro il ministero dell'Economia e delle Finanze per la riforma della sentenza del Tar Lazio del 2016 relativa all’affidamento in concessione della gestione del servizio del gioco del lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa.

Il Consiglio di Stato ha rimesso alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea le questioni pregiudiziali e, riservata ogni altra decisione, anche sulle spese, ha sospeso il giudizio.

Il Tar Lazio, con sentenza del 21 aprile 2016, ha "respinto il ricorso proposto dall’attuale parte appellante per l’annullamento previa disapplicazione dell’art. 1, comma 653, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015), degli atti della 'procedura di selezione aperta per l’affidamento in concessione della gestione del servizio del gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa' e, in particolare, del bando di gara, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, serie speciale, n. 150 del 21 dicembre 2015, del nomenclatore unico delle definizioni, del capitolato d’oneri, degli allegati al capitolato d’oneri, del capitolato tecnico, dell’allegato tecnico, dello schema di atto di convenzione, dell’allegato I - livelli di servizi e penali, della nota dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 22 dicembre 2015, con la quale è stata riscontrata negativamente la nota di parte ricorrente in data 11 dicembre 2015", si legge nell'ordinanza del Consiglio di Stato.

Le società appellanti Stanley International Betting Limited e Stanleybet Malta Limited miravano "a conseguire la rimozione delle misure, da esse ritenute discriminatorie e distorsive, adottate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con la lex specialis relativa alla 'procedura di selezione aperta per l’affidamento in concessione della gestione del servizio del gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa'.
In particolare le censure proposte con il ricorso di primo grado e sostanzialmente reiterate nell’atto di appello si appuntano sulla scelta di indire la gara secondo il cosiddetto modello monoproviding esclusivo, che di fatto esclude dalla procedura selettiva le società medesime, unitamente a molti altri operatori del settore".
 
IL PARERE DEI GIUDICI - "Il Collegio - si legge nell'ordinanza - ritiene che le questioni comunitarie, formulate in modo articolato e ben argomentato dalla parte appellante siano suscettibili di rinvio alla Corte di Giustizia Ue.
Infatti, non solo tali questioni sono all’evidenza rilevanti per la decisione della causa, come già esplicato nel corpo della motivazione della presente ordinanza, ma per esse non è applicabile la cosiddetta teoria dell'atto chiaro, in base alla quale il giudice nazionale non deve nemmeno operare il rinvio pregiudiziale, qualora il contenuto della norma comunitaria che intende applicare si ponga agli occhi dell'interprete con un'evidenza tale da non lasciare spazio al alcun ragionevole dubbio, (cfr., per tutte, Corte Giust. CE, 6 ottobre 1982, C-283/81, Cilfit), situazione che non si verifica nel caso di specie.
Peraltro, come è noto, il mancato rinvio pregiudiziale, al di fuori dell’ipotesi dell’atto chiaro sopra indicata costituisce, nel nostro ordinamento nazionale, un caso di responsabilità del giudice ex legge 27 febbraio 2015, n. 18 che ha modificato l’art. 2, comma 3 Legge 13 aprile 1988, n. 117 sul Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati e ha introdotto il comma 3-bis al predetto art. 2, prevedendo proprio la fattispecie di mancato rinvio alla Corte di Giustizia.
Pertanto, devono essere sottoposte alla Corte di Giustizia Ue, ai sensi dell’art. 267 Tfue, le seguenti questioni pregiudiziali: A) 'se il diritto dell’Unione - e, in particolare, il diritto di stabilimento e la libera prestazione di servizi nonché i principi di non discriminazione, trasparenza, libertà di concorrenza, proporzionalità e coerenza - debba essere interpretato nel senso che osta ad una disciplina come quella posta dell’art. 1, comma 653, della legge di stabilità 2015 e dai relativi atti attuativi, che prevede un modello di concessionario monoproviding esclusivo in relazione al servizio del gioco del Lotto, e non già per altri giochi, concorsi pronostici e scommesse';
B) 'se il diritto dell’Unione - e, in particolare, il diritto di stabilimento e la libera prestazione di servizi e la direttiva 2014/23/Ue, nonché i principi di non discriminazione, trasparenza, libertà di concorrenza, proporzionalità e coerenza - debba essere interpretato nel senso che osta ad un bando di gara che prevede una base d’asta di gran lunga superiore ed ingiustificata rispetto ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativi, del tipo di quelli previsti dai punti 5.3, 5.4, 11, 12.4 e 15.3 del capitolati d’oneri della gara per l’assegnazione della concessione del gioco del Lotto'; C) 'se il diritto dell’Unione - e, in particolare, il diritto di stabilimento e la libera prestazione di servizi nonché e la direttiva 2014/23/Ue, nonché i principi di non discriminazione, trasparenza, libertà di concorrenza, proporzionalità e coerenza - deve essere interpretato nel senso che osta ad una disciplina che prevede l’imposizione di un’alternatività di fatto fra divenire assegnatari di una nuova concessione e continuare ad esercitare la libertà di prestazione dei diversi servizi di scommessa su base transfrontaliera, alternatività del tipo di quella che discende dall’art. 30 dello Schema di Convenzione, cosi che la decisione di partecipare alla gara per l’attribuzione della nuova concessione comporterebbe la rinunzia all’attività transfrontaliera, nonostante la legittimità di quest’ultima attività sia stata riconosciuta più volte dalla Corte di Giustizia”.
 

Altri articoli su

Articoli correlati