Cassazione: 'Accesso a gara scommesse, mancata discriminazione va dimostrata'
Una sentenza della Corte di Cassazione ritiene che si debba dimostrare che un operatore estero di scommesse non sia stato discriminato nell'accesso alle gare.
Scritto da Redazione
La Suprema Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, si è occupata ancora dei titolari dei centri Stanleybet difesi dall’avvocato Daniela Agnello e ha annullato la sentenza di condanna emessa dalla Corte di Appello di Ancona che aveva accolto l’appello proposto dal Pm avverso la sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Pesaro.
Nella motivazione della sentenza si legge che la vicenda rientra tra quelle concernenti le note questioni più volte sottoposte all’attenzione dei giudici comunitari con riferimento all’esercizio di attività di raccolta di scommesse senza autorizzazione in favore di operatori esclusi dalle gare in violazione del diritto dell’Unione Europea.La Corte di Cassazione censura la Corte territoriale di Ancona statuendo che “non risulta risolutiva la giurisprudenza richiamata dai giudici dell’appello, perché non pertinente al caso specifico” e ancora “riguarda situazione differente”.
La Corte di legittimità ha ritenuto in sentenza, quindi, che la giurisprudenza negativa citata dalla Corte territoriale non era pertinente al caso Stanleybet.
La Cassazione, per il resto, ha ribadito ancora una volta che “in mancanza della concessione e della licenza, per escludere la configurabilità della fattispecie incriminatrice occorre la dimostrazione che l’operatore estero non abbia ottenuto le necessarie concessioni o autorizzazioni a causa di illegittima esclusione dalle gare (Sez.3, n.40865 del 20.09.12. Maiorana, Rv.253367) o per effetto di un comportamento comunque discriminatorio tenuto dallo Stato nazionale nei confronti dell’operatore comunitario, poiché in simili casi il giudice nazionale, anche a seguito della vincolante interpretazione data alle norme del trattato dalla Corte di Giustizia CE, dovrà disapplicare la normativa interna per contrasto con quella comunitaria, sicché non integra il reato di cui all’art.4 in esame la raccolta di scommesse, in assenza di licenza, da parte di un soggetto che operi in Italia per conto di un operatore straniero cui la concessione sia stata negata per illegittima esclusione dai bandi di gara e/o mancata partecipazione a causa della non conformità, nell’interpretazione della Corte di Giustizia CE, del regime concessorio interno agli artt.43 e 49 del Trattato Ce”.
La Corte di Cassazione ha concluso con l’annullamento della sentenza di condanna e il rinvio ad altra Corte di Appello per un nuovo giudizio che tenga conto “dei parametri indicati nelle pronunce della Corte di Giustizia” e della “giurisprudenza di questa Corte, specie con riferimento all’ipotesi di accettazione e raccolta di scommesse sportive per conto di un bookmaker straniero, come nel caso di specie”.
Ancora una volta, si legge in una nota dello Studio legale Agnello, "la Corte di Cassazione afferma il principio della discriminazione dell’operatore Stanleybet nell’accesso al sistema concessorio italiano e impone ai giudici territoriali di tenere conto dei precedenti di legittimità e dei principi disposti in materia nelle pronunce della Corte di Giustizia Ue".