Nuovo regole e disposizioni, da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, vanno a definire il processo di riduzione delle slot, attraverso una circolare inviata in queste ore alle società concessionari. Come noto, ai fini della riduzione disposta dalla norma primaria, "alla data del 31 dicembre 2017 il numero complessivo dei nulla osta di esercizio non può essere superiore a 345.000 unità", dovendo i concessionari procedere alla riduzione di almeno il 15 percento del numero di nulla osta attivi ad essi riferibili alla data del 31 dicembre 2016, scrive l'amministrazione.
A tal riguardo, con l'ultima nota dell'Agenzia dello scorso 22 novembre e "previa ricognizione della dotazione di nulla osta con stato amministrativo 'valido' riferibile a ciascuno dei concessionari al 31 dicembre 2016", è stato reso noto il numero di nulla osta che ogni società concessionaria può detenere alla due scadenze del 31 dicembre 2017 e del 30 apriel 2018.
Per quanto riguarda la prima fase delle riduzione, i concessionari "al fine di procedere alla riduzione prevista dalla norma di legge, dovranno indicare entro il 28 dicembre 2017 il numero e gli apparecchi da dismettere che vengono dagli stessi imputati alla riduzione", compilando una specifica richiesta scritta, attraverso un modulo dedicato inoltrato alle società interessate insieme alla stessa nota.
INDICAZIONI TECNICHE E PROCEDURALI - E ancora: sarà consentita la dismissione degli apparecchi oggetto di sequestro, "purché con data evento successiva alla data di sequestro". Eventuali dissequestri intervenuti successivamente alla dismissione non produrranno effetti sullo stato amministrativo dell'apparecchio.
Fermo restando che ai fini della dismissione è comunque richiesta la restituzione dei titoli autorizzatori e delle "smart card" relativi a ciascuna macchina, "nella sola ipotesi di dismissione da imputare a riduzione, la riconsegna degli stessi sarà consentita non oltre i sessanta giorni successivi alla data di presentazione dell'istanza di dismissione".
Nell'ipotesi in cui la riconsegna dei titoli autorizzatori e dei dispositivi di controllo non avvenga contestualmente alla richiesta di dismissione, "al fine di evitare che l'intera richiesta di dismissione sia scartata dal sistema informatico, gli apparecchi dovranno essere stati preventivamente posti nello stato di blocco". Ove non sia possibile procedere alla restituzione dei titoli e dispositivi per mancanza di disponibili dovute a fattori concreti (quali, ad esempio, furto o smarrimento da parte del titolare) il concessionario dovrà produrre la relativa denuncia di furto o smarrimento o denuncia nei confronti del proprietario o possessore.
Poiché nel periodo in oggetto (oltre alla dismissione ai fini della riduzione) sarà comunque possibile richiedere da parte dei concessionari la dismissione di apparecchi con sostituzione, AdM specifica che per tali dismissioni si dovrà procedere con separate istanze. "Fuori dei casi di dismissione ai fini della riduzione, la riconsegna dei titoli e dei dispositivi dovrà avvenire nei termini e con le modalità già previste".
I CONTROLLI - Come previsto dal decreto ministero dello scorso 25 luglio, l'Agenzia - entro dieci giorni lavorativi dalla scadenza del termine indicato per la prima fase di riduzione, procederà a verificare la riduzione del numero di nulla osta attivi. Qualora dovesse risultare, per ciascun concessionario, un numero di nulla osta attivi almeno pari a quello che il concessionario può detenere al 31 dicembre 2017, sarà consentito il rilascio di nulla osta sostitutivi solo se richiesti contestualmente alla cessazione di altro nulla osta.
In caso contrario, cioè qualora si dovesse riscontrare un numero di nulla osta superiore rispetto al numero previsto e ferma l'impossibilità di rilasciare titoli autorizzatori sostitutivi a decorrere dal 1° gennario, l'Agenzia provvederà ad inoltrare ai concessionari non in regola, nei successivi venti giorni lavorativi, la comunicazione di avvio del procedimento di revoca di un numero di nulla osta pari all'eccedenza rilevata.
I TAGLI - Tale procedimento di svolgerà tenendo conto della distribuzione territoriale dei nulla osta intestati al concessionario sul territorio nazionale "come rilevata al 31 dicembre 2017". A tal riguardo saranno considerati i nulla osta con stato amministrativo "valido" alla data indicata.
"L'analisi della distribuzione territoriale sarà effettuata su base regionale, in modo da accertare, per ciascun concessionario, quale sia la presenza del medesimo - rivelata dai nulla osta allo stesso intestati - in ciascuna regione in misura percentuale rispetto all'intero territorio nazionale. Su tale base si procederà alla ripartizione dell'eccedenza rilevata": pertanto il numero dei nulla osta da revocare sarà determinato, per ciascuna regione, in misura proporzionale alla "presenza" del concessionario in quella stessa regione. Dopo aver individurato l'ambito territoriale della dismissione di procederà ad individuare gli apparecchi da dismettere in funzione degli apparecchi "che hanno registrato, nei dodici mesi precedenti, la minore raccolta media di gioco su base giornaliera, calcolata al netto dei giochi di mancato funzionamento degli stessi", come indicato dalla norma.
Ai fini della individuazione della misura di redditività degli apparecchi, saranno considerati sia i giorni in cui gli stessi sono collocati in magazzino, sia quelli in cui sono stati posti in stato di blocco, oltre naturalmente ai giorni in cui sono risultati "in esercizio".