Garantire la tutela dei minori dai contenuti, anche pubblicitari, che possono nuocere al loro sviluppo fisico, mentale o morale, ivi compreso il divieto di pubblicità relativa al gioco d'azzardo. È quanto recita, in parte, l'articolo 3 della legge di Delegazione europea 2019, in stato di relazione da parte della XIV commissione del Senato.
I Servizi Studi del Parlamento, a tal proposito, ha elaborato un dossier in cui sono spiegati principi e criteri direttivi generali e specifici di ogni articolo. Il numero 3 va a modificare la direttiva 2010/13/Ue, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi, in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato.
“Il comma 1 – si legge nel documento - stabilisce che, nell'esercizio della delega per l'attuazione della 'direttiva Smav', il Governo osserva criteri direttivi specifici”. Tra questi, oltre all'emanazione di un nuovo testo unico dei servizi di media digitali con adeguamento delle disposizioni e delle definizioni, comprese quelle relative ai servizi di media audiovisivi, radiofonici e ai servizi di piattaforma per la condivisione di video, alla luce dell'evoluzione tecnologica e di mercato, è richiesto anche di prevedere misure atte ad assicurare un'adeguata tutela della dignità umana e dei minori in relazione ai contenuti audiovisivi, ivi inclusi i video generati dagli utenti, e alle comunicazioni commerciali da parte delle piattaforme per la condivisione dei video, affidando i relativi compiti, anche di promozione di procedure di auto-regolamentazione e co-regolamentazione, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni quale Autorità nazionale di regolamentazione di settore.
“Il Governo – si legge ancora al comma 1 dell'articolo 3 della legge di Delegazione europea 2019 – deve prevedere specifiche misure a tutela dei consumatori di servizi di media audiovisivi, lineari e non lineari, anche mediante il ricorso a procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie e meccanismi di indennizzo in caso di disservizi, affidando la regolamentazione di tali procedure all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; prevedere misure per la promozione delle opere europee, anche nei servizi di media audiovisivi a richiesta […] e poi appunto garantire la tutela dei minori dai contenuti, anche pubblicitari, che possono nuocere al loro sviluppo fisico, mentale o morale, ivi compreso il divieto di pubblicità relativa al gioco d'azzardo”.
La misura deriva dall'emendamento al testo originario, proposto dai senatori Ginetti e Cucca di Italia Viva, pur in un contesto di divieto di pubblicità al gioco già vigente in Italia, e si inserisce tra altri provvedimenti contemplati nello stesso articolo della legge, come, oltre a quelli già citati, la promozione dell'alfabetizzazione digitale da parte dei fornitori di servizi di media e dei fornitori di piattaforme di condivisione dei video; l'aggiornamento dei compiti dell'Autorità delle garanzie nelle comunicazioni, rafforzandone ulteriormente le prerogative di indipendenza; la revisione dell'apparato sanzionatorio amministrativo e penale, già previsto dal testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005.
Il comma 2 impone che dall'attuazione dell'articolo non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
La relazione tecnica elaborata dai Servizi Studi rappresenta che “la nuova direttiva apre la strada a un contesto normativo più equo per l'intero settore audiovisivo, ricomprendendo anche i servizi a richiesta e le 4 piattaforme per la condivisione di video. In particolare, le nuove norme rafforzano la tutela dei minori e dei consumatori, la lotta contro l'incitamento all'odio in tutti i contenuti audiovisivi, promuovono le produzioni audiovisive europee, l'adozione di misure di autoregolamentazione e co-regolamentazione, lo sviluppo dell'alfabetizzazione mediatica da parte dei fornitori di servizi di media e dei fornitori di piattaforme di condivisione dei video, l'accessibilità ai contenuti digitali da parte delle persone con disabilità, adeguano le prescrizioni per le comunicazioni commerciali e garantiscono l'indipendenza delle autorità di regolamentazione del settore audiovisivo”.
Le disposizioni della direttiva Ue 2018/1808 che devono essere recepite andranno a modificare il Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, che ha subito, nel corso degli anni, numerose modifiche legislative e si prevede, pertanto, per ragioni di chiarezza e di semplificazione normativa, a distanza di quindici anni dalla sua emanazione nel 2005, di provvedere all'elaborazione di un nuovo testo unico che racchiuda in un unico atto normativo le modifiche legislative intervenute negli anni e trasponga le nuove disposizioni della direttiva in un contesto armonizzato, apportando le modifiche e le integrazioni necessarie, alla luce dell'evoluzione tecnologica e di mercato del settore dei servizi di media digitali.
Le modifiche normative che si introdurranno sono volte a disciplinare le attività degli operatori del settore e saranno, essenzialmente, di tipo definitorio e regolatorio. Pertanto, l'attuazione della direttiva e l'emanazione del nuovo testo unico saranno assicurate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza comportare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, come previsto al comma 2 dell'articolo proposto. Al riguardo, andrebbe confermato che i compiti di promuovere procedure di autoregolamentazione e co-regolamentazione e quelli, eventualmente aggiuntivi, derivanti dall'aggiornamento dei compiti dell'Agcom siano effettivamente sostenibili a valere sulle risorse ordinariamente disponibili, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per quanto riguarda le misure di promozione delle opere europee , considerata la clausola di invarianza, andrebbe confermato che tale promozione possa avvenire senza oneri per la finanza pubblica.