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La circolare Adm sugli Apparecchi Comma 7 e sulle sale Lan esports

19 maggio 2022 - 19:09

La circolare Adm sugli Apparecchi senza vincita in denaro di cui all’Art. 110 Comma 7 del Tulps, definizioni, istruzioni, chiarimenti e linee guida.

Scritto da Ca
La circolare Adm sugli Apparecchi Comma 7 e sulle sale Lan esports

Arriva rapida la risposta da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e del Direttore Generale Marcello Minenna, alle problematiche emerse sulla gestione delle sale Lan e del settore esports in contrapposizione e in relazione alla regolamentazione in materia di apparecchi senza vincita in denaro di cui all’art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S.. “Il 30 aprile u.s. si è chiusa la prima fase di attuazione della nuova disciplina - spiega Marcello Minenna nella circolare 18/2022 - sono ancora aperti, con scadenza 30 giugno, i termini per la presentazione delle istanze di rilascio dei nuovi nulla osta di esercizio per gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 7, lett. a) e c) già certificati secondo le regole tecniche previgenti e già installati”.

E poi ancora: “Per completare la fase di transizione alle nuove regole è in via di elaborazione una determinazione direttoriale che, a partire dal prossimo 1° luglio, provvederà a dettare le regole per l’attuazione della nuova regolamentazione anche agli apparecchi che vengono utilizzati nelle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell’articolo 69 del T.U.L.P.S.”.

Per gli esports in arrivo ulteriori novità: “È prevista, inoltre, una ulteriore circolare di attuazione del Protocollo recentemente stipulato tra l’Agenzia ed il CONI relativo alla gestione degli apparecchi utilizzati a fini sportivi da atleti tesserati con ASD e SSD affiliati alle diverse Federazioni sportive. Nell’elenco delle attrazioni istituito presso il Ministero della Cultura e da ultimo aggiornato con il decreto interministeriale del 3 agosto 2020 sono presenti, altresì, le attrazioni denominate “padiglioni e sale trattenimento”. Ferma restando l’applicazione della normativa e delle autorizzazioni richieste per lo spettacolo viaggiante, in tali attrazioni, potranno essere installati esclusivamente apparecchi di cui all’articolo 110, comma 7 del T.U.L.P.S., nonché gli apparecchi “gioco al gettone azionato a mano, gioco al gettone azionato a ruspe, pesca verticale di abilità”, già installati al 31 dicembre 2002”.

Dopo un excursus delle norme la circolare Adm fissa i nuovi parametri: “Ad oggi, pertanto, tutti i nuovi apparecchi Comma 7 prodotti ed importati a partire dal 1 giugno 2021, dovranno essere certificati e dotati di nulla osta di distribuzione e di nulla osta di esercizio (e del relativo dispositivo di sicurezza) ed essere installati in esercizi dotati di licenza di pubblica sicurezza ex art. 86 del T.U.L.P.S.. Si sottolinea che tale certificazione è necessaria anche per quegli apparecchi antecedentemente inquadrati fra gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici che prima della nuova regolamentazione erano prodotti e venduti senza alcuna certificazione, adesso, invece, prevista dalla legge. Le richieste di certificazione di conformità degli apparecchi o di rilascio dei titoli autorizzatori, nonché tutte le eventuali operazioni successive (cambio ubicazione, cessione dell’apparecchio, modifiche dei titoli etc…) devono essere presentate telematicamente accedendo all’area riservata I del Portale Unico Dogane e Monopoli sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Accise, delle Dogane e dei Monopoli (www.adm.gov.it) disponibile in alto a destra della home page.

Per accedere all’area riservata è necessario essere in possesso di una delle tre modalità di autenticazione: SpId, CNS o CIE. All’interno dell’area riservata, è presente un’apposita funzionalità, dedicata specificamente agli apparecchi senza vincita in denaro, raggiungibile dalla colonna di sinistra e seguendo il percorso interattivi – giochi - servizi telematici comparto apparecchi senza vincita in denaro - accedi al servizio.

Al fine di facilitare le operazioni dell’utenza, sono presenti sul sito, tutorial e pillole informative. Ai fini del rilascio del dispositivo di identificazione elettronica (RFID), nonché dei titoli autorizzatori per la distribuzione e per la messa in esercizio degli apparecchi, è previsto il versamento di un corrispettivo che resta immutato rispetto al passato. A seguito della novità prevista dalla DRA, di rilasciare il RFID al momento della richiesta del rilascio del nulla osta di esercizio, i corrispettivi devono essere così intesi: “Nulla osta di distribuzione” € 45,00/cad (quarantacinque/00) “Nulla osta per la messa in esercizio” comprensivo di RFID € 10,00/cad (dieci/00) “Nulla osta per la messa in esercizio” € 5,00/cad (cinque/00) RFID (solo nei casi di sostituzione del dispositivo) € 5,00/cad (cinque/00)”.

Questa la nuova classificazione degli apparecchi:

Nella DRA sono state previste specifiche regole e procedure che hanno consentito di salvaguardare il parco macchine esistente. Terminato il periodo utile per la presentazione delle istanze, il parco macchine esistente sarà composto dalle seguenti fattispecie:

1. apparecchi comma 7 a) e 7 c) prodotti/importati e installati fino al 31.12.2002: tali apparecchi sono muniti del solo nulla osta per la messa in esercizio e del relativo dispositivo di sicurezza, rilasciato sulla base della nuova normativa. Tali apparecchi entro il 31 dicembre 2023 dovranno, comunque, essere sottoposti a certificazione di conformità.

2. apparecchi comma 7 a) e 7 c) prodotti/importati e autorizzati successivamente al 31.12.2002 ma antecedenti all’entrata in vigore delle regole tecniche introdotte con Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze in data 8.11.2005: tali apparecchi sono muniti del solo nulla osta per la messa in esercizio e del relativo dispositivo di sicurezza. Si sottolinea che, per tali apparecchi, non risulta essere necessario il possesso del nulla osta di distribuzione e, pertanto, a partire dal 1° luglio 2022, in ragione della loro specificità, il relativo nulla osta di esercizio recherà l’espressa indicazione della assenza del nulla osta di distribuzione; (5) Il corrispettivo era previsto nella Circolare prot. n. 76014/RU del 5.08.2016.

3. apparecchi comma 7 a) e 7 c) certificati con le regole tecniche poste con Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 8.11.2005: tali apparecchi sono muniti di nulla osta di distribuzione e, a partire dal 1 luglio 2022, del nuovo nulla osta per la messa in esercizio e del relativo dispositivo di sicurezza;

4. apparecchi comma 7 c-bis): sono stati inquadrati in questa categoria gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici di cui all’articolo 14-bis, comma 5, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modifiche e integrazioni e che possono distribuire tagliandi, qualora attivati a moneta, gettone o con altri strumenti elettronici di pagamento. Tali apparecchi sono muniti di nulla osta di esercizio e del relativo dispositivo di sicurezza. Si ricorda che questi apparecchi dovranno, comunque, essere sottoposti a certificazione di conformità entro il 31 dicembre 2022, se rilasciano tagliandi ed entro il 31 dicembre 2023 se non rilasciano tagliandi;

5. apparecchi comma 7 c-ter): sono stati inquadrati in questa categoria gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici il cui accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo. Tali apparecchi sono muniti di nulla osta di esercizio e del relativo dispositivo di sicurezza e dovranno, comunque, essere sottoposti a certificazione di conformità entro il 31 dicembre 2023. Attualmente, oltre agli apparecchi dotati di nuovo nulla osta di esercizio, tutti gli apparecchi per i quali sia stata presentata istanza per il rilascio del titolo autorizzatorio entro il 30 aprile e sia stato effettuato il relativo pagamento possono rimanere installati fino a tutto il 30 giugno 2022 con la sola apposizione dell’attestato di pagamento.

 

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