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Adempimenti Comma 7, ecco il vademecum di Sapar

13 luglio 2022 - 09:38

Sapar riassume gli adempimenti per ogni tipo di Comma 7 previsti dopo la pubblicazione dell'elenco Amee - Apparecchi meccanici ed elettromeccanici esentati da parte di Adm.

Scritto da Redazione
Adempimenti Comma 7, ecco il vademecum di Sapar

A pochi giorni di distanza dalla pubblicazione della determina dell'Agenzia accise dogane e monopoli che ha eliminato gli obblighi di autocertificazione e di verifica tecnica di conformità (omologa) per la maggior parte degli apparecchi di cui all’art.110 comma 7 C bis e 7 C ter del Tulps, arriva il vademecum dell'associazione Sapar, che riassume gli adempimenti per ogni tipologia di apparecchio.

Il primo blocco accomuna biliardino, calciobalilla, air hockey e similari, flipper biliardo, carambola e similari, freccette, basket, tavolo da ping pong, calciometro, pugnometro, apparecchio a forza muscolare e similari, hammer e similari, Cannoncino o trenino a forza muscolare, minicalciobalilla e similari, microguide meccaniche, flipperini meccanici, apparecchi minibowling e similari, apparecchi minigolf e similari, juke box e similari, video juke box e similari. apparecchi cinemavisioni senza interazione, dondolanti per bambini, kiddie rides anche con display, giostrine fino a tre posti, baby karts senza operatore, astrologia o oroscopo.

Per loro è prevista la dichiarazione ai fini del pagamento dell'imposta sugli intrattenimenti (Isi) da definirsi con decreto del ministero dell'Economia e delle finanze. Dal 5 luglio 2022 non sussiste più l’obbligo di autocertificazione e di successiva omologa sia per gli apparecchi prodotti o importati al 1° giugno 2021 che per quelli prodotti o importati successivamente, le autocertificazioni presentate valgono ai fini del calcolo Isi. Inoltre, sia per gli apparecchi prodotti o importati prima del 1° giugno 2021 che per quelli prodotti o importati successivamente a tale data, non sussiste obbligo di esposizione sull’apparecchio dei nulla osta richiesti, va fatta la dichiarazione ai fini Isi da definirsi con decreto del Mef. Dal 5 luglio 2022 non sussiste più l’obbligo di autocertificazione e di successiva omologa sia per gli apparecchi prodotti o importati al 1° giugno 2021 che per quelli prodotti o importati successivamente, le autocertificazioni presentate valgono ai fini del calcolo Isi. Inoltre, sia per gli apparecchi prodotti o importati prima del 1° giugno 2021 che per quelli prodotti o importati successivamente a tale data, non sussiste obbligo di esposizione sull’apparecchio dei nulla osta richiesti, l’obbligo di dotarsi di registro delle manutenzioni, della scheda esplicativa e di apposizione del Rfid. Queste tipologie di apparecchi possono essere installate in ogni tipo di location anche se attivate a gettoni.
 
Il secondo blocco è relativo agli apparecchi ante 2003 (videogiochi,gru etc.dotati esclusivamente di nulla osta di messa in esercizio). Tutt'ora c'è la possibilità di richiesta del Noe sostitutivo per gli apparecchi in magazzino (qualora installati in attività di spettacolo viaggiante la richiesta del Noe sostitutivo si può fare entro il 30/6/2023 anche per gli apparecchi installati in esercizio). Per questi apparecchi non c'è obbligo di nuova omologa. Se attivabili a gettone possono essere installati solo nelle sale giochi e nelle attività di spettacolo viaggiante. C'è l'obbligo di registro delle manutenzioni, scheda esplicativa e apposizione Rfid (da non richiedere se se ne è già in possesso).
 
Il vademecum quindi si sofferma su tickets redemption, simulatori collegati in rete (simulatori di guida), apparecchi collegati in rete prodotti o importati prima del 1° giugno 2021. Per loro va fatta l'autocertificazione entro 31 luglio 2022 (entro 30 giugno 2023 se installati per attività di spettacolo viaggiante al 1° luglio 2022), c'è l'obbligo omologa entro 31 dicembre 2023 (entro 31 dicembre 2024 se installati per attività di spettacolo viaggiante al 1° luglio 2022). Per le tickets redemption c'è l'obbligo omologa entro 31 dicembre 2022 (entro 31 dicembre 2023 se installate in attività di spettacolo viaggiante al 1° luglio 2022). Infine sono stabiliti gli obblighi di esposizione sull'apparecchio dei nulla osta, del registro delle manutenzioni, scheda esplicativa e apposizione Rfid. Installazione solo nelle sale giochi e attività di spettacolo viaggiante.
 
Passiamo quindi agli apparecchi collegati in rete con collegamento da remoto che inibisce la libera navigazione in rete installati al 1° luglio 2022 in attività di spettacolo viaggiante con licenza ex art. 69 Tulps (padiglioni e sale trattenimento) privi di nulla osta. In questo caso è richiesta l'autocertificazione entro il 30 giugno 2023, c'è l'obbligo di esposizione sull'apparecchio dei nulla osta e di registro delle manutenzioni, scheda esplicativa e apposizione Rfid.
 
L'ultimo paragrafo del vademecum dell'associazione Sapar è dedicato agli apparecchi 7 A e 7 C installati in attività di spettacolo viaggiante al 1°luglio 2022 privi di nulla osta. Per loro è prevista l'autocertificazione entro il 30 giugno 2023 e la verifica tecnica di conformità entro il 31 dicembre 2024. Da rispettare poi gli obblighi di esposizione sull'apparecchio dei nulla osta e di registro delle manutenzioni, scheda esplicativa e apposizione Rfid.
 

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