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Apparecchi comma 7, Adm: 'Ecco come chiedere le autorizzazioni'

15 ottobre 2021 - 08:24

L'Agenzia dogane e monopoli emana circolare relativa all'attuazione della nuova disciplina regolamentare in materia di apparecchi senza vincita in denaro.

Scritto da Redazione
Apparecchi comma 7, Adm: 'Ecco come chiedere le autorizzazioni'

“Prime indicazioni di carattere operativo in ordine alle attività propedeutiche al rilascio dei titoli autorizzatori relativi agli apparecchi senza vincita in denaro di cui all’art. 110, comma 7, del Tulps”.

Le fornisce la circolare pubblicata dall'Agenzia dogane e monopoli relativa all'attuazione della nuova disciplina regolamentare in materia di apparecchi senza vincita in denaro.

Le istruzioni operative variano a seconda del tipo di apparecchi e della data di installazione, muovendo dalle disposizioni introdotte con la Determinazione direttoriale del 1° giugno 2021, con particolare riferimento ai contenuti delineati dagli articoli 3, 4, 5 e 6.

 

APPARECCHI PRODOTTI O IMPORTATI DAL 1° GIUGNO 2021, VERIFICHE DI CONFORMITÀ, NOD e NOE - “Come noto, gli apparecchi prodotti o importati a decorrere dal 1° giugno 2021 devono essere conformi alle prescrizioni stabilite dall’articolo 110, comma 7, del Tulps e alle regole tecniche introdotte con Determinazione direttoriale del 18 maggio 2021, nonché alle altre disposizioni normative operanti in materia”, ricorda la circolare. “Ne deriva che un esemplare di ogni modello di apparecchio da produrre o importare deve essere sottoposto a verifica tecnica di conformità e, a tal fine, presentato ad uno degli Organismi di verifica convenzionati con l’Agenzia, in un numero di varianti non superiore a tre. La richiesta di verifica di conformità, deve essere presentata telematicamente, accedendo, a far data dal 15 ottobre, all’area riservata sul sito istituzionale, avvalendosi della specifica funzionalità, secondo le modalità già indicate nella circolare n. 32/2021 (30 luglio 2021). Si rammenta che le richieste, ovvero le operazioni svolte 'fuori linea' prima di tale data, dovranno essere comunque e necessariamente inserite a sistema; in caso contrario l’applicativo in uso agli OdV non consentirà l’emissione di alcun esito”.
A decorrere dal 31 ottobre, “a seguito della verifica positiva da parte dell’OdV, l’Agenzia rilascerà le prime certificazioni derivanti dalla trasmissione dei relativi esiti. Per quanto concerne la distribuzione sul territorio nazionale degli apparecchi prodotti o importati, il rilascio del relativo titolo autorizzatorio conseguirà ad apposita richiesta, da presentarsi telematicamente accedendo, a partire dal 15 novembre, all’area riservata sul sito istituzionale, previa autocertificazione/attestazione della conformità degli stessi all’esemplare di modello certificato, nonché alle disposizioni normative vigenti”, si legge ancora nella circolare. “Del pari anche le istanze volte al rilascio del titolo autorizzatorio per la messa in esercizio degli apparecchi, valido a decorrere dal 1° gennaio 2022, potranno essere presentate telematicamente a far data dal 15 novembre. Entro tale termine sarà resa nota la modulistica per la presentazione delle anzidette richieste e saranno fornite ulteriori istruzioni”.
 
APPARECCHI INSTALLATI PRIMA DEL 1° GENNAIO 2003: ISTRUZIONI IN MERITO A RILASCIO NOE SOSTITUTIVO - Come noto, ricorda ancora Adm nella circolare, “ai sensi dell’art. 4 della Dra, a far data dal 1° gennaio 2022 la messa in esercizio di tali apparecchi è condizionata al rilascio del relativo titolo autorizzatorio, in sostituzione di quello ad oggi esistente e vigente - la cui efficacia cessa al 31 dicembre 2021 - e del dispositivo di identificazione elettronica. A tal fine è richiesto al soggetto cui è stato rilasciato il predetto titolo, di presentare telematicamente una autocertificazione nella quale lo stesso è tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilità, le caratteristiche tecniche dell’apparecchio e dei giochi, la presenza di dispositivi che ne garantiscono l’immodificabilità, nonché il luogo (ubicazione) ove l’apparecchio sarà installato” . A tale proposito “occorre ribadire che l’installazione degli apparecchi di che trattasi, muniti del titolo autorizzatorio rilasciato a seguito della predetta autocertificazione, è consentita soltanto nelle sale pubbliche da gioco allestite specificamente per lo svolgimento del gioco lecito, negli esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi senza vincita in denaro, nonché nell’ambito delle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell’art. 69 del Tulps; pertanto non sarà possibile indicare tipologie di ubicazioni diverse da quelle previste. Unitamente all’autodichiarazione il richiedente dovrà allegare una scheda nella quale sono sinteticamente riportate le regole del gioco e le caratteristiche morfologiche proprie dell’apparecchio”.
Dal 25 ottobre sarà consentita “la presentazione telematica, accedendo all’area riservata sul sito istituzionale, della dichiarazione anzidetta”.
 
APPARECCHI MECCANICI ED ELETTROMECCANICI DI CUI ALL’ART. 14-BIS, COMMA 5, DEL DPR N. 640/1972 GIÀ INSTALLATI ALLA DATA DEL 1° GIUGNO 2021: ISTRUZIONI IN MERITO A RILASCIO NOE - Come noto, si legge ancora nella circolare, “ai sensi dell’art. 5 della Dra, a far data dal 1° gennaio 2022, la messa in esercizio di tali apparecchi è condizionata al rilascio del relativo titolo autorizzatorio e del dispositivo di identificazione elettronica. A tal fine, per gli apparecchi del tipo già installati alla data del 1° giugno 2021 è richiesto al gestore di presentare telematicamente, una autocertificazione nella quale lo stesso è tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilità, le caratteristiche tecniche dell’apparecchio e dei giochi, la presenza di dispositivi che ne garantiscono l’immodificabilità, nonché il luogo (ubicazione) ove l’apparecchio sarà installato. A tale proposito, occorre rammentare che l’installazione degli apparecchi di che trattasi, muniti del titolo autorizzatorio rilasciato a seguito della predetta autocertificazione, è consentita soltanto nelle sale pubbliche da gioco allestite specificamente per lo svolgimento del gioco lecito, negli esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi senza vincita in denaro, nonché nell’ambito delle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell’art. 69 del Tulps; pertanto non sarà possibile selezionare tipologie di ubicazioni diverse da quelle previste. Unitamente all’autodichiarazione il richiedente dovrà allegare una scheda nella quale sono sinteticamente riportate le regole del gioco e le caratteristiche morfologiche proprie dell’apparecchio”.
Dal 25 ottobre “sarà consentita la presentazione telematica, accedendo all’area riservata sul sito istituzionale, della dichiarazione anzidetta”.
 
APPARECCHI DI CUI ALLE LETTERE A) E C) DEL COMMA 7 DELL’ART. 110 TULPS VERIFICATI E CERTIFICATI SECONDO LE REGOLE TECNICHE PREVIGENTI - Secondo quanto già chiarito nella circolare n. 21/2021, ricorda ancora l'Agenzia dogane e monopoli, “non si prevede la sottoposizione di tali apparecchi a nuova certificazione, non essendo intervenuta una sostanziale modifica delle relative regole tecniche di produzione e salva restando, altresì, la validità dei nulla osta di distribuzione ad oggi esistenti/rilasciati in relazione agli stessi (cfr. art. 6, commi 1 e 2, della Dra). Come noto, i nulla osta per la messa in esercizio ad oggi già rilasciati per i predetti apparecchi cessano di avere efficacia al 31 dicembre 2021; pertanto, entro tale data, ai fini del mantenimento in esercizio degli stessi, i titolari dei nulla osta dovranno presentare apposita richiesta telematica per il rilascio di un nuovo titolo autorizzatorio in sostituzione di quello ad oggi esistente e vigente e del dispositivo di identificazione elettronica. A far data dal 15 novembre sarà consentita la presentazione telematica, accedendo all’area riservata sul sito istituzionale dell’anzidetta richiesta. Si ribadisce che ai sensi dell’art. 6, commi 5 e ss. della Dra, fanno eccezione rispetto a quanto finora rappresentato i soli apparecchi di cui alla lettera c) del comma 7 che consentono l’azzeramento delle classifiche e la visualizzazione in ordine cronologico dei punteggi realizzati; entro il 31 dicembre 2021 tali apparecchi dovranno essere sottoposti a verifica tecnica di conformità secondo le regole tecniche vigenti, data oltre la quale, non soltanto la relativa certificazione, ma anche i nulla osta già rilasciati per la distribuzione e la messa in esercizio, non avranno più efficacia. Sul sito dell’Agenzia sarà pubblicato l’elenco degli esemplari di modelli da sottoporre a nuova certificazione”.
 
PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLE ISTANZE - La presentazione da parte degli utenti delle istanze sopraindicate è effettuata telematicamente. “Al fine di semplificare le operazioni da parte dell’utenza si riporta quanto illustrato nella precedente circolare n. 32/2021. Il richiedente deve accedere all’Area riservata del Portale unico dogane e monopoli (Pudm) sul sito istituzionale dell’Agenzia. L’utente ha a disposizione tre diverse modalità di autenticazione per l’accesso all’Area riservata, attraverso SpId, Cns o Cie. L’applicativo informatico all’interno dell’Area riservata alla gestione degli apparecchi senza vincita in denaro (da ora 'Applicativo comma 7') prevede un’apposita funzionalità, che consentirà, altresì, la presentazione delle richieste di aggiornamento, di cambio di titolarità, oltre che di rilascio di titoli autorizzatori, distinguendosi, a seconda del ruolo del soggetto agente, fra produttore, importatore e gestore/proprietario di apparecchi. È altresì permesso all’utente di autorizzare soggetti terzi ad operare in nome e per proprio conto”.
 
La circolare, con i suoi allegati, è consultabile nella sua interezza a questo link.
 
 

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