Utilizzo Comma 7 per fini sportivi, le direttive di Adm per le Federazioni
A quasi un mese dalla sua firma, l’Agenzia accise, dogane e monopoli fornisce ulteriori dettagli sull’attuazione del protocollo d’intesa siglato con il Coni in materia di applicazione della norma per gli apparecchi senza vincita in denaro utilizzati dalle Federazioni sportive.
In particolare, con una circolare firmata dal direttore centrale ad interim Stefano Saracchi, Adm fornisce le direttive operative per le Federazioni sportive e per gli Uffici dei Monopoli competenti per territorio, ricordando che anche al fine di consentire l’applicazione del Protocollo, è stato riaperto il termine per la presentazione dell’istanza di rilascio del nulla osta per gli apparecchi da intrattenimento fino al prossimo 15 giugno.
Sono state, pertanto, fornite le seguenti indicazioni: 1. il Protocollo è applicabile unicamente ad una quota di apparecchi Comma 7 (a titolo esemplificativo, biliardi, calciobalilla, freccette) installati presso i locali di società e associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni riconosciute dal Coni e regolarmente iscritte nel registro delle società sportive; 2. ogni Federazione può certificare un numero di apparecchi a fini sportivi non superiore ad una percentuale pari al 15 percento del numero di tesserati della singola società e associazione sportiva dilettantistica; 3. l’utilizzo degli apparecchi Comma 7 a fini sportivi dev’essere riservato ai tesserati delle singole Federazioni per finalità competitive, di formazione e di allenamento; 4. ogni singolo apparecchio Comma 7 a fini sportivi dev’essere munito di certificato rilasciato da una delle Federazioni affilianti che ne attesta la regolarità e conformità ai fini dell’utilizzo a fini sportivi; 5. ogni Federazione dovrà inviare, entro 45 giorni dalla firma del Protocollo, un elenco riportante le società e associazioni sportive dilettantistiche ad essa affiliate con il relativo numero di tesserati, nonché il numero e il tipo di apparecchi Comma 7 certificati a fini sportivi per ognuna di esse.
Secondo tale linea direttrice, Adm e Coni hanno condiviso, infine, che al di fuori degli apparecchi Comma 7 certificati a fini sportivi presenti negli elenchi inviati dalle Federazioni, ogni ulteriore apparecchio Comma 7, installato presso i locali delle società e associazioni sportive dilettantistiche, è da considerarsi un apparecchio da intrattenimento sottoposto agli adempimenti previsti dall’articolo 110, comma 7 del Tulps e alle regole tecniche ed amministrative definite da Adm”.
L’Ufficio valuterà le comunicazioni ricevute e nei successivi 20 giorni comunicherà, alle Federazioni, il nulla osta all’invio dei certificati attestanti la regolarità e conformità per l’utilizzo a fini sportivi. Tali certificati dovranno essere inviati da parte delle Federazioni alle singole società e associazioni sportive dilettantistiche ad esse affiliate entro e non oltre 45 giorni dal ricevimento del nulla osta.
Nel medesimo termine, l’Ufficio Apparecchi da intrattenimento invierà a tutti gli Uffici dei Monopoli, gli elenchi delle società e associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni sportive presenti sul territorio di competenza, con il numero e la tipologia degli apparecchi certificati ad uso sportivo presenti nei locali di dette società ed associazioni.