Antiriciclaggio, Adm: ‘Ecco le categorie di gioco più a rischio’
“Le linee guida devono essere intese come standard minimi da garantire, ferma restando la possibilità da parte del concessionario di adottare eventuali ulteriori misure aggiuntive. Le stesse, inoltre, possono essere soggette ad un’applicazione congiunta in quanto i criteri individuati nell’allegato possono essere utilizzati anche contemporaneamente o progressivamente.”
Questo si legge nella determinazione pubblicata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli – a firma del direttore centrale della Direzione Giochi, Mario Lollobrigida – che fissa le linee guida ad ausilio dei concessionari di gioco in materia di antiriciclaggio.
Come noto, i concessionari di gioco devono adottare procedure e sistemi di controllo adeguati a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, “volti alla verifica dell’osservanza da parte dei soggetti appartenenti alla filiera del gioco a qualsiasi titolo contrattualizzati, degli standard e dei presidi adottati in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, come previsto dalla normativa nazionale e comunitaria”.
Il tutto tenendo conto delle specifiche tipologie di gioco, delle specifiche aree geografiche nelle quali insiste l’offerta di gioco, della specifica clientela del punto di vendita, . dell’impossibilità o difficoltà nell’identificazione del cliente.
Fermo restando che la mancata o errata adozione delle procedure e dei sistemi di controllo comporta pesanti sanzioni.
LE LINEE GUIDA PER I SINGOLI SETTORI DI GIOCO – I giochi, però, non sono tutti uguali.
Per il bingo, ad esempio, le maggiori criticità rilevate sono rappresentate dalla portabilità dei titoli e dalla possibilità di realizzare vincite in orari con bassa presenza di giocatori in sala.
Per il gioco online, “gli indicatori di movimentazione rilevante sono: a. di tipo finanziario, riferiti cioè agli importi delle ricariche e dei prelievi normalmente rilevabili giornalmente, settimanalmente, mensilmente, ovvero anche in periodi di tempo più ampi. Il concessionario nella costruzione degli indicatori finanziari deve tenere conto, ovviamente, del valore della raccolta in relazione alle diverse tipologie di gioco offerte; b. di tipo temporale, relativamente alla ripetizione di movimentazioni rilevanti in un dato arco di tempo posto sotto osservazione”. Nello specifico, “in caso di conti di gioco caratterizzati da una 'concentrazione anomala' di vincite o perdite in un arco temporale limitato, specie se verificatesi su giochi in cui c’è interazione tra i giocatori, il concessionario deve costruire appositi indicatori per l’individuazione di tali concentrazioni anomale, soprattutto con riferimento al gioco del betting exchange e ai giochi di carte con interazione tra giocatori”. Con riferimento a tali giochi “vanno innanzitutto vagliate, a titolo indicativo, circostanze specifiche, quali: a. la frequenza delle partecipazioni allo stesso tavolo; b. la partecipazione allo stesso tavolo con altri utenti che sembrano collegati (Mac address, device linked, stesso IP) o la possibilità di creare tavoli 'ad hoc' nel corso dei quali dirottare volumi economici ai fini del riciclaggio; c. la conoscenza di frodi sportive con conseguente alterabilità delle quote; d. l’uso di software di gioco non autorizzati”.
Nella parte relativa alle scommesse a quota fissa ippiche e sportive, si evidenzia: “Per quanto attiene alla rete dei punti vendita autorizzati, le minacce specifiche sono riconducibili, per lo meno, alle seguenti circostanze: a. portabilità dei titoli; b. conoscenza di frodi sportive con conseguente alterabilità delle quote; c. possibilità di alterazione delle quote (cd. 'quote anomale') su scommesse a quota fissa per un dato periodo di tempo; d. reinserimento di denaro da parte dello stesso gestore derivante dalla commissione di illeciti nella gestione dei punti di vendita”. In particolare, “il concessionario deve essere dotato di appositi strumenti che permettono l’acquisizione e il successivo monitoraggio dei dati relativi al pagamento delle vincite da parte dei gestori (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, la verifica della ricorrenza degli strumenti di pagamento utilizzati). Le modalità di monitoraggio utilizzate dai concessionari devono essere comunicate all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Giochi. Circa la valutazione di comportamenti di gestori e giocatori all’interno dei punti vendita, il concessionario, avuto riguardo anche a sospetti di attività di frode rilevabili da fonti esterne su uno degli eventi oggetto di scommessa, deve adottare strumenti per la rilevazione almeno della: a. chiusura anticipata da parte del concessionario, della raccolta delle scommesse sull’evento durante la normale fase di accettazione delle scommesse; b. operazioni multiple (ovvero di più giocate per importi equivalenti o inferiori alla soglia di legge sul medesimo evento, in un tempo ravvicinato, ubicate in una sala e specificatamente su singoli terminali). L’analisi della raccolta deve basarsi sull’adozione, all’interno della propria struttura telematica, di sistemi di monitoraggio dei valori ad essa relativi rispetto alle quote offerte. In particolare, il concessionario deve rilevare l’andamento della raccolta della sala con riguardo: a. alla media dei singoli punti di vendita; b. alla media delle aree geografiche predefinite (es: comune, provincia)”.
Per quanto concerne il settore degli apparecchi Vlt, “si evidenzia un livello di rischio abbastanza significativo data la possibilità di utilizzare banconote di taglio elevato, nonché, sulla base di notizie acquisite, di utilizzo irregolare della contabilità di sala al fine di eludere la piena conoscenza della provenienza dei fondi utilizzati. In particolare, sono fattori di rischio: 1. l’introduzione di denaro contante direttamente all’interno dell’apparecchio da intrattenimento; 2. la riscossione della vincita anche in seguito ad assenza o scarsa partecipazione al gioco attraverso un titolo al portatore emesso direttamente dall’apparecchio; 3. l’anonimato in fase di giocata; 4. gli intervalli temporali eccessivamente prolungati tra l’emissione dei ticket Vlt e il successivo riutilizzo/riscossione”. In particolare, “il concessionario deve predefinire ed eventualmente mettere a disposizione dei gestori di sala, il monitoraggio dei rapporti percentuali tra le seguenti voci: importo introdotto, importo puntato, importo vinto, valore nominale, con evidenza delle ricorrenze, delle concentrazioni e delle correlazioni, o di altre possibili anomalie”.
Secondo Adm, i giochi numerici e lotterie su rete fisica vanno considerati “a basso rischio. La probabilità di vincita elevata è bassa. Tuttavia, proprio per tale motivo, le lotterie comportano un consistente rischio di riciclaggio qualora l’intenzionato a commettere il reato venga a conoscenza del nominativo del possessore del biglietto di vincita di importo elevato”.
Il rischio specifico connesso al gioco tramite apparecchi Awp “non è considerato rilevante atteso che tale prodotto di gioco non riconosce titoli vincenti, eventualmente scambiabili, e utilizza per effettuare le giocate e il pagamento delle vincite esclusivamente monete metalliche. Inoltre, i parametri di funzionamento degli apparecchi Awp (costo massimo della giocata pari ad 1 euro, vincita massima conseguibile pari a 100 euro e probabilità di vincita definita per legge) oltre a comportare un elevatissimo costo di riciclaggio, escludono di fatto l’adeguata verifica della clientela per le singole operazioni di gioco”.
In allegato è disponibile il testo integrale della determinazione di Adm e delle linee guida.