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CdS: 'Il concessionario deve vigilare anche sull'attività dell'affiliato'

02 aprile 2024 - 14:30

Negando la riforma di una sentenza del Tar del Lazio il Consiglio di Stato sottolinea che una concessione di gioco implica, per il concessionario, 'un’obbligazione di garanzia e di controllo sull’andamento della concessione e sul suo svolgimento', anche nei confronti di terzi.

Scritto da Dd
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La legge 22 maggio 2010, n. 73, impone al concessionario "l’adozione di misure organizzative, tecniche ed economiche per l’esecuzione e la gestione delle attività e delle funzioni oggetto della concessione, affiancandone la previsione della relativa responsabilità, si traduce nell’imposizione di un’obbligazione di garanzia e di controllo sull’andamento della concessione e sul suo svolgimento in conformità alle relative previsioni", anche nei confronti degli affiliati.

A dirlo è il Consiglio di Stato, confermando una sentenza del Tar del Lazio emessa nei confronti di un concessionario che si è visto comminare una sanzione dopo che un'ispezione del personale dell'Agenzia dogane e monopoli presso una sala giochi “sala Vlt", veniva riscontrata "la presenza di un tavolo da poker on line con otto postazioni complete di video terminali, tastiere e lettore di schede di gioco" collegate alla piattaforma del concessionario.

La sanzione, pari a 8mila euro, come ricorda il CdS, è stata dovuta al fatto che Adm riteneva che "la metodologia operativa utilizzata dall’esercizio commerciale fosse in contrasto con quanto previsto dalla normativa vigente, poiché il titolare non si sarebbe limitato ad esercitare le funzioni strumentali alla connessione in via telematica e ad altre prestazioni accessorie, quali le ricariche dei conti di gioco, ma avrebbe operato come una vera e propria agenzia di scommesse, consentendo l’esercizio del gioco nel suddetto punto vendita e, pertanto, esercitando attività di intermediazione vietata dalla normativa vigente. La disposizione convenzionale violata prescrive l’obbligo di svolgere l’eventuale attività di commercializzazione esclusivamente mediante il canale prescelto, nonché l’obbligo per il concessionario di 'osservare e/o far rispettare, nell’eventuale attività di promozione e diffusione dei giochi oggetto di convenzione, dei relativi contratti di conto di gioco e di rivendita della carta di ricarica, il divieto di intermediazione per la raccolta del gioco a distanza nonché il divieto di raccolta presso luoghi fisici, anche per il tramite di soggetti terzi incaricati, anche con apparecchiature che ne permettano la partecipazione telematica'."

Quanto contestato da Adm, a parere dei giudici del CdS, trova conferma dagli stessi rilievi effettuati. "Non è fondata la tesi di parte appellante secondo cui essa sarebbe estranea all’esercizio commerciale presso il quale è stata rinvenuta la presenza di un tavolo da poker on line con otto postazioni complete di video terminali, tastiere e lettore di schede di gioco collegate alla piattaforma", spiega infatti il CdS, che continua spiegando che "tra l’appellante e l’esercizio commerciale oggetto di ispezione, per espressa ammissione della prima, esisteva un contratto di affiliazione (quantunque non indicato nei suoi estremi), avente ad oggetto la commercializzazione di ricariche e la distribuzione dello schema di contratto di conti di gioco. Trattasi di circostanza che conferma e non smentisce la sussistenza, in capo all’appellante, di responsabilità per omessa vigilanza e controllo."

Conclude quindi il CdS asserendo che "il provvedimento impugnato in primo grado quindi, correttamente ha irrogato al concessionario la sanzione contestata a titolo di mancata vigilanza, quale titolare della concessione per l’esercizio del gioco a distanza, in ordine all’ottemperanza dei terzi preposti al divieto di intermediazione e di agevolazione della raccolta del gioco in luoghi fisici mediante apparecchiature elettroniche".

 

 

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