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CdS: 'Iscrizione albo Pvr per concessionari in proroga, merito l'11 dicembre'

16 aprile 2025 - 09:26

Il Consiglio di Stato fissa per l'11 dicembre l'udienza pubblica per discutere il merito del ricorso di alcuni concessionari in proroga contro l'obbligo di iscrizione all'albo dei Pvr.

Scritto da Amr
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Con una serie di ordinanze, il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare di alcuni operatori in proroga in merito all'obbligo di iscriversi anch'essi all'albo dei punti vendita ricariche “ai soli fini della sollecita definizione del giudizio nel merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.” e ha fissato “per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 11 dicembre 2025”.

Nei ricorsi in sede cautelare discussi ieri, martedì 15 aprile, gli operatori avevano chiesto di annullare “la Determinazione Direttoriale dell’Agenzia Dogane e Monopoli (a firma del Cons. Roberto Alesse) del 25 ottobre 2024, prot. n. 656848/Ru, pubblicata in pari data sul sito internet istituzionale dell’Agenzia Dogane e Monopoli; le Faq pubblicate dall’Agenzia Dogane e Monopoli in data 3 novembre 2024 sul proprio sito internet, denominate 'Faq – Istituzione dell’albo dei punti vendita per la ricarica dei conti di gioco collegati alle concessioni per la raccolta del gioco a distanza – Determinazione Direttoriale del 25 ottobre 2024, n. 656848'; le ulteriori Faq pubblicate dall’Agenzia Dogane e Monopoli in data 7 novembre 2024 sul proprio sito internet, denominate 'Faq - Istituzione dell’albo dei punti vendita per la ricarica dei conti di gioco collegati alle concessioni per la raccolta del gioco a distanza – Determinazione Direttoriale del 25 ottobre 2024, n. 656848 – Ulteriori risposte a quesiti pervenuti'” come pure “ogni altro provvedimento presupposto, consequenziale e comunque connesso, ancorché eventualmente incognito ove lesivo, compresa la Determinazione direttoriale Adm prot. n. 690352/Ru in data 15.11.2024, con la quale è stato prorogato il termine di iscrizione all’Albo dei Pvr fino alla data del 26.11.2024”.

Vista “la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento parziale del ricorso di primo grado”, i giudici del Consiglio di Stato ritengono che le esigenze cautelari rappresentate dalle parti appellanti principali ed incidentali risultano adeguatamente soddisfatte mediante la sollecita fissazione dell’udienza di discussione”.

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