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CdS dà torto al Tar Lazio: 'Distanziometro va applicato, scuole per l'infanzia sono istituti scolastici'

05 aprile 2024 - 16:59

Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso di Roma Capitale e ribalta la precedente sentenza del Tar Lazio secondo la quale una scuola d'infanzia non è luogo sensibile in quanto è istituto di formazione e non di istruzione.

Scritto da Dd
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La scuola per l’infanzia" deve essere "qualificata come istituto scolastico, anche se non ne è obbligatoria la frequenza, dato che la legge si preoccupa di fissarne le finalità, di assicurare che essa proponga un’offerta formativa uniforme sul territorio nazionale, di definirne l’orario e di assicurare nel suo ambito il conseguimento di 'obiettivi formativi', come è caratteristico in generale di qualunque istituto dedicato all’istruzione."

È questa la frase chiave della sentenza del Consiglio di Stato che, accogliendo il ricorso di Roma Capitale, ribalta una precedente pronuncia del Tar, asserendo che una scuola per l'infanzia può essere ritenuta un luogo sensibile in relazione al pericolo di ludopatia.

Il CdS ribalta così una sentenza del Tar Lazio (Sezione Seconda) che in precedenza, con la sentenza n. 14290/2022, aveva accolto il ricorso di un esercente al quale l'amministrazione capitolina aveva intimato il divieto di prosecuzione nell’attività di installazione di apparecchi destinati al gioco con vincita in denaro nel suo locale.

Secondo il Tar Lazio le scuole dell’infanzia sarebbero istituti “di formazione” e non già “di istruzione” e, come tali, non potrebbero ritenersi ricompresi tra i luoghi sensibili soggetti all’obbligo del rispetto della distanza minima.

Il Consiglio di Stato ha dimostrato di non essere dello stesso avviso, considerando, tra il resto, che “la scuola primaria, della durata di cinque anni, è articolata in un primo anno, raccordato con la scuola dell'infanzia e teso al raggiungimento delle strumentalità di base, e in due periodi didattici biennali”, e che “le scuole statali appartenenti al primo ciclo possono essere aggregate tra loro in istituti comprensivi anche comprendenti le scuole dell'infanzia esistenti sullo stesso territorio.”

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