"Se si arrivasse all’annullamento del provvedimento impugnato, la pronuncia lascerebbe l’autorità amministrativa sfornita di una regola da applicare al caso concreto nella riedizione del potere, avendo accuratamente evitato di pronunciarsi, come già detto, la stessa Corte costituzionale". Così il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione terza, nel motivare il respingimento della sentenza del Tar pugliese nei confronti di una ditta che si occupava anche di raccolta di scommesse, accusata di contatti con una cosca mafiosa.
La ditta chiedeva la revisione della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione staccata di Lecce, Sezione Prima, facendo leva sul fatto che "sulla esclusione della 'mafiosità' " dell'appellante, appunto, "e, conseguentemente, sulla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 7 l. n. 203/1991, contestata, si è formato il cd. giudicato cautelare, avendo la Sezione del Riesame del Tribunale di Lecce, con ordinanza del 21 marzo 2015, confermata dalla Corte di Cassazione escluso la 'mafiosità' del sodalizio, rilevando che non 'è emerso che il gruppo in questione goda dell’appoggio o abbia particolari rapporti con frange della Sacra Corona Unita' ".
L'appellante provava a farsi forza anche del fatto che gli è stata riconosciuta "l’elargizione spettante alle vittime della mafia", che tuttavia secondo i giudici "non è indicativo della estraneità del medesimo alle logiche mafiose".
Secondo il Consiglio di Stato "la cessazione dell’attività svolta dal ricorrente trova la sua origine immediata nel decreto del Questore della Provincia di Lecce, del 26 novembre 2019, di revoca della licenza di Polizia autorizzativa della raccolta delle scommesse sportive rilasciata il 5 febbraio 2015, è evidente che le censure suindicate avrebbero dovuto essere proposte in sede di ricorso introduttivo avverso il predetto provvedimento, e non con i successivi motivi aggiunti avverso il provvedimento comunale di sospensione della Scia".
Motivi che hanno portato il Cds a respingere la richieta di riforma, confermando dunque la sentenza del Tar che già a sua volta aveva negato l’annullamento della informativa interdittiva (del 25 novembre 2019, emessa dal Prefetto della Provincia di Lecce) di partecizione alla raccolta delle scommesse alla società.