Perché la Regione Friuli Venezia Giulia non ha utilizzato i fondi disponibili per il contrasto alla dipendenza dal gioco d’azzardo?
È la domanda che pone la Corte dei conti - Sezione di controllo regionale nella “Relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel 2022 dalla Regione Friuli Venezia Giulia e sulle tecniche di quantificazione degli oneri”.
Tale Relazione mette in evidenza la percentuale di utilizzo dei fondi speciali complessivamente autorizzati nel bilancio 2022-2024 e la corrispondente percentuale relativa alla disponibilità residua degli stessi al 31 dicembre 2022 .
“Si ribadisce che, ai sensi dell’articolo 49, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011, le quote dei fondi speciali non utilizzate, entro il termine del relativo esercizio, attraverso i prelievi, costituiscono economie di spesa. L’analisi delle variazioni dei fondi speciali ha tra l’altro evidenziato, con riferimento a un fondo di parte corrente (n. 970100 'interventi per il contrasto alla dipendenza dal gioco d’azzardo') l’assenza di movimentazioni (prelievi e aumenti) sia con riferimento al 2022, sia con riferimento agli esercizi 2019, 2020 e 2021, come emerge dai precedenti analoghi controlli”, rimarca La Corte dei conti.
Inoltre, “anche la consistenza del predetto fondo, pari a 50 mila euro per ciascun esercizio del bilancio pluriennale di riferimento, risulta la medesima per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 (con riferimento alle leggi regionali approvate nel 2019, erano invece stati autorizzati € 50.000 per il solo esercizio 2019 con la l.r. n. 16/2019, stornando detti fondi dal fondo speciale di parte corrente n. 970091 'nuovi interventi legislativi – parte corrente') 14.
In proposito giova ricordare che il già citato art. 49 del d.lgs. n. 118/2011 prevede che nel bilancio regionale possono essere iscritti uno o più fondi speciali, destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio. Detti fondi non sono utilizzabili per l'imputazione di atti di spesa ma solo ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento alle autorizzazioni di spesa dei programmi esistenti o dei nuovi programmi dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime.
Il comma 5 dello stesso art. 49 prevede infine che 'Ai fini della copertura finanziaria di spese derivanti da provvedimenti legislativi non approvati entro il termine dell'esercizio relativo, ma in corso di approvazione da parte del Consiglio, può farsi riferimento alle quote non utilizzate dei relativi fondi speciali di detto esercizio. A tal fine, le economie di spesa derivanti dalle quote non utilizzate di tali fondi speciali costituiscono una quota accantonata del risultato di amministrazione, destinata alla copertura finanziaria di spese derivanti dai relativi provvedimenti legislativi, purché tali provvedimenti siano approvati entro il termine dell'esercizio immediatamente successivo'.
Alla luce di quanto esposto, desta perplessità il mantenimento di quote non utilizzate del citato fondo speciale n. 970100 relativo a 'interventi per il contrasto alla dipendenza dal gioco d’azzardo', per gli esercizi 2020, 2021 e 2022, senza che siano intervenute, medio tempore, movimentazioni contabili e in assenza dell’approvazione di provvedimenti legislativi inerenti detti interventi”, si legge ancora nella Relazione.
La situazione complessiva evidenzia, “a fronte di stanziamenti iniziali nel bilancio di previsione di oltre 19 milioni di euro per il solo esercizio 2022 (compresi i fondi iscritti a seguito della Dgr n. 123/2022 a seguito dell’approvazione del preconsuntivo 2022), un considerevole incremento – pari a oltre 147 mila euro - degli stanziamenti autorizzati nel corso dell’esercizio 2022 (nuovi fondi speciali autorizzati con legge durante l’esercizio 2022 e variazioni aumentative dei fondi già autorizzati).
Si rileva, inoltre, una percentuale di utilizzo dei fondi speciali 2022 (prelievi) – sempre nel corso dello stesso esercizio 2022 - pari al 20,95 percento con una disponibilità residua di fondi al 31.12.2022 pari a 132 milioni di euro. Pur riconoscendo che i fondi speciali sono un elemento di flessibilità del bilancio, tanto più utili nel contesto incerto determinatosi a seguito della pandemia e della complessa situazione politica internazionale, la Sezione richiama l’Amministrazione sull’opportunità di introdurre sistemi di monitoraggio del fenomeno di immobilizzazione di risorse, in quanto comportante una sottrazione delle stesse ad altri impieghi, anche in una prospettiva triennale (la percentuale di utilizzo dei fondi complessivamente autorizzati nel triennio 2022-2024 risulta del 23,90 percento se si considerano i prelievi previsti a valere sull’intero triennio di riferimento). Va inoltre rimarcato, in continuità con le osservazioni già formulate in precedenti referti, che anche nel corso del 2022 alcuni prelievi effettuati dai fondi in argomento sono stati disposti (in parte) per impinguare stanziamenti di spese non coerenti con la destinazione del fondo medesimo”.