skin

Divieto Adv gioco, Tar Lazio bacchetta Agcom: 'Notifica sanzione non valida'

13 novembre 2023 - 11:40

Il Tar Lazio accoglie ricorso di un'agenzia di marketing contro sanzione per la violazione del divieto di pubblicità del gioco: 'Risulta violato l’obbligo generale di comunicazione di avvio del provvedimento sanzionatorio'.

Scritto da Fm
tarlazioluce680.jpg

È da considerarsi illegittima l’ordinanza-ingiunzione emessa dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nei confronti di un'agenzia di servizi per il marketing accusata di aver violato il divieto di pubblicità al gioco introdotto dal decreto Dignità.

A sancirlo il Tar Lazio che ha accolto il ricorso presentato per “la mancata comunicazione della contestazione” che ha precluso all'agenzia “il pagamento in misura ridotta della sanzione”.

Parte ricorrente ha infatti “rilevato non aver ottenuto in sede di accesso alcuna prova della avvenuta notifica del provvedimento di contestazione” e a fronte di tali deduzioni l’Agcom “si è limitata a sostenere di aver notificato il provvedimento di contestazione, producendo in giudizio una relata di notifica dove il funzionario dell’Autorità afferma di aver notificato il predetto atto a mezzo di raccomandata e di posta elettronica, congiuntamente ad una cartolina postale recante la dicitura 'destinatario sconosciuto'”.

Secondo i giudici amministrativi capitolini però il “ricorso è fondato sotto il profilo assorbente della omessa comunicazione del provvedimento di avvio del procedimento sanzionatorio, stante la mancata dimostrazione da parte dell’Autorità della notificazione della contestazione”, visto che “l’Autorità si è limitata a depositare una ricevuta di ritorno spedita ma non recapitata all’indirizzo della ricorrente in quanto contenente la dicitura 'il destinatario è sconosciuto'. Ne deriva l’invalidità della notifica dell’atto di contestazione che appare pertanto non aver raggiunto il suo scopo, in quanto non conosciuto in alcun modo dal destinatario, nemmeno in modo meramente formale, come accade nell’ipotesi di compiuta giacenza di una raccomandata”.

Nessuna prova di avvenuta comunicazione è stata fornita “con riferimento alla notifica tramite posta certificata. L’Autorità non ha infatti depositato il relativo file di posta elettronica certificata (.xml) o altro documento idoneo a provare l’avvenuta consegna del plico e il contenuto dello stesso, adducendo l’impossibilità a notificare all’indirizzo di posta certificata della ricorrente cagionata dal mancato ottemperamento da parte della stessa dell’obbligo di munirsi di un indirizzo di Pec conoscibile a terzi.

Ritiene tuttavia il Collegio che il dedotto mancato ottemperamento del suddetto obbligo che peraltro riguarderebbe la mera comunicazione presso il registro delle imprese e non presso il registro inipec, non possa esonerare l’Autorità dall’obbligo di notificare in altro modo il provvedimento di contestazione.

In conclusione, risulta violato l’obbligo generale di comunicazione di avvio del provvedimento sanzionatorio, sancito, in via generale, nelle disposizioni della l. 241/90 (artt. 1, co. 2 bis e 7), e nello specifico, per quanto attiene al procedimento de quo, dall’art. 5 Regolamento di procedura in materia di sanzioni, allegato alla delibera n. 410/14/Cons, del 29 luglio 2014, così come modificata dalla delibera n. 437/22/Cons dell’Agcom, con conseguente illegittimità del provvedimento gravato.

Il ricorso deve essere pertanto accolto, rimanendo assorbito il motivo relativo alla illogicità del provvedimento medesimo, non essendo stato lo stesso correttamente notificato al soggetto sanzionato”.

 

 

 

Altri articoli su

Articoli correlati