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Dl Sostegni, la guida dell'Agenzia delle entrate per chiedere contributi

24 marzo 2021 - 12:38

L'Agenzia delle entrate pubblica una guida per facilitare la presentazione delle domande per i contributi a fondo perduto previsti dal decreto Sostegni per imprese, autonomi e professionisti.

Scritto da Redazione
Dl Sostegni, la guida dell'Agenzia delle entrate per chiedere contributi


"Una platea più ampia di beneficiari, nuovi criteri di calcolo con percentuali di contributo più elevate, possibilità di scegliere la modalità di erogazione, un modello snello e semplice da compilare: sono queste le principali novità del nuovo contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici previsto dal decreto Sostegni, la misura varata dal Governo che contiene una serie di interventi di sostegno alle imprese, ai lavoratori autonomi e ai professionisti a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria da Covid-19".

Così il direttore Ernesto Maria Ruffini presenta la guida redatta dall’Agenzia delle entrate per rendere più agevole la presentazione delle domande per i contributi a fondo perduto previsti dal decreto appena pubblicato in Gazzetta ufficiale ed entrato in vigore, includendo anche le attività di gioco.

Nel vademecum vengono fornite avvertenze e consigli per una corretta e semplice presentazione delle istanze e per verificarne l'iter online.
Il modello dell’istanza e le istruzioni di compilazione sono consultabili e scaricabili nell’area tematica dedicata ai contributi a fondo perduto presente nel sito internet dell’Agenzia delle entrate.
 
Le istanze per il contributo a fondo perduto possono essere predisposte e inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 30 marzo e non oltre il 28 maggio 2021.
 
Come noto, l’importo del contributo è commisurato alla diminuzione verificatasi confrontando la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 (anno dell’emergenza Covid-19) e la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 (anno in cui sussistevano condizioni ordinarie).
 
Il contributo a fondo perduto può essere richiesto dai soggetti titolari di partita Iva che svolgono attività di impresa o di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, e che sono residenti o stabiliti in Italia.
Il soggetto deve aver conseguito, nell’anno 2019, un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 10 milioni di euro.
 
Per ottenere l’erogazione del contributo a fondo perduto è necessario, inoltre, che sia presente uno tra i seguenti requisiti: importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativa all’anno 2020 inferiore almeno del 30 percento rispetto all’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativi all’anno 2019; attivazione della partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019.
 
Le indicazioni da rispettare in merito al calcolo dell’ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 e dell’anno 2020 sono le seguenti: devono essere considerate tutte le fatture attive, al netto dell’Iva, immediate e differite, relative a operazioni effettuate in data compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre; occorre tenere conto delle note di variazione (art. 26 del Dpr n. 633/1972), aventi data compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre; concorrono anche le cessioni dei beni ammortizzabili; gli esercenti attività di commercio al dettaglio e attività assimilate devono considerare l’importo totale dei corrispettivi – al netto dell’Iva – delle operazioni effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre, sia per quanto riguarda i corrispettivi trasmessi telematicamente sia per quelli soggetti ad annotazione; nel caso di commercianti al dettaglio che applicano la ventilazione dei corrispettivi o il regime del margine oppure nel caso delle agenzie di viaggio, poiché può risultare difficoltoso il calcolo delle fatture e dei corrispettivi al netto dell’Iva, l’importo può essere riportato al lordo dell’Iva, applicando la stessa regola sia con riferimento al 2019 che al 2020; gli esercenti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini dell’Iva, per esempio le cessioni di tabacchi e di giornali e riviste, devono considerare anche l’importo degli aggi relativi a tali operazioni effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre.
 
LA MISURA DEL CONTRIBUTO - L’ammontare del contributo è determinato applicando una diversa percentuale alla differenza tra l’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’analogo importo dell’anno 2019.
Le percentuali previste sono le seguenti: 60 percento, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 100.000 euro; 50 percento, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 100.000 euro ma non l’importo di 400.000 di euro; 40 percento, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l’importo di 1.000.000 di euro; 30 percento, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l’importo di 5.000.000 di euro; 20 percento, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 5.000.000 di euro ma non l’importo di 10.000.000 di euro.
 
LE MODALITÀ DI EROGAZIONE - Rispetto ai precedenti contributi a fondo perduto, il decreto “Sostegni” ha introdotto una nuova modalità di erogazione del contributo spettante.
A scelta del beneficiario, l’Agenzia delle entrate può erogare il contributo spettante: mediante accredito su conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario (o cointestato se il beneficiario è una persona fisica); mediante riconoscimento di un credito d’imposta di pari valore, utilizzabile in compensazione tramite modello F24.
La scelta della modalità di erogazione è irrevocabile, deve riguardare l’intero importo del contributo spettante e deve essere espressa dal beneficiario nell’istanza per la richiesta del contributo.
Nel caso di opzione per il riconoscimento del credito d’imposta, il relativo importo può essere utilizzato in compensazione a fronte delle imposte, dei contributi dovuti all’Inps e delle altre somme dovute allo Stato, agli enti locali e agli enti previdenziali, il cui versamento si effettua mediante presentazione del modello F24.
Il modello F24 nel quale viene utilizzato il credito d’imposta deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. Ai fini dell’utilizzo del credito in compensazione, sarà istituito un apposito nuovo codice tributo.
 
I CONTROLLI E LE SANZIONI PER I CONTRIBUTI NON SPETTANTI - L’Agenzia delle entrate procede al controllo dei dati dichiarati nelle istanze pervenute applicando le disposizioni in materia di accertamento sulle dichiarazioni (articoli 31 e seguenti del Dpr n. 600/1973) ed effettua ulteriori controlli anche in relazione ai dati fiscali delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici, ai dati delle comunicazioni di liquidazione periodica Iva, nonché ai dati delle dichiarazioni Iva e Redditi.
Inoltre, indipendentemente dall’importo del contributo erogato, sono effettuati specifici controlli per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali: tali controlli sono disciplinati con apposito protocollo d'intesa sottoscritto tra il ministero dell'Interno, il ministero dell'Economia e delle finanze e l’Agenzia delle entrate.
Sempre sulla base di apposito protocollo, l’Agenzia delle entrate trasmette alla Guardia di finanza, per le attività di polizia economico-finanziaria, i dati e le informazioni contenute nelle istanze pervenute e relative ai contributi erogati.
Qualora dai predetti controlli emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, l’Agenzia delle entrate procede alle attività di recupero del contributo, irrogando la sanzione prevista dall’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 471/1997 nella misura minima del 100 percento e massima del 200 percento. Per tale violazione è esclusa la possibilità della definizione agevolata.
Nel medesimo caso, si applica inoltre la pena prevista dall’articolo 316-ter del Codice penale in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, che prevede alternativamente: la reclusione da 6 mesi a 3 anni; nel caso di contributo erogato di importo inferiore a 4.000 euro, la sanzione amministrativa da 5.164 euro a 25.822 euro, con un massimo di tre volte il contributo indebitamente percepito.
In caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l'articolo 322-ter del Codice penale (confisca).
 
 
 
 
 

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