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Flutter acquisisce Snaitech, via libera dall'Agcm

29 aprile 2025 - 09:39

Per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato l'operazione con cui Flutter acquisisce Snaitech 'non ostacola la concorrenza' e 'non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante'.

Scritto da redazione
©  Agcm - Pagina Facebook

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“L'operazione in esame non ostacola, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.”.

Così, secondo quanto si legge nel suo Bollettino settimanale, l'Agcm - Autorità garante della concorrenza e del mercato delibera di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, dando l'ok all'acquisizione di Pluto (Italia) Spa, controllata da Playtech Plc, vale a dire la holding che a sua volta controlla, direttamente e interamente, Snaitech Spa, da parte di Flutter Entertainment Plc, come anticipato dall'operatore di giochi agli inizi del mese.

QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE – Nel bollettino si legge: “L’Operazione presenta dimensione comunitaria. Infatti: a. eccede le soglie previste dall’articolo 1, comma 2, lettera a), del Regolamento Ce n. 139/2004, in quanto il fatturato mondiale realizzato dall’insieme delle Parti nel 2023 è stato superiore a 5 miliardi di euro; b. eccede le soglie previste dall’articolo 1, comma 2, lettera b), del Regolamento (CE) n. 139/2004, in quanto il fatturato realizzato individualmente nell’Unione europea da Flutter e da Pluto nel 2023 ha superato la soglia di 250 milioni di euro, e Flutter non ha realizzato in Italia (unico Stato membro in cui è attiva la Target) oltre i due terzi del loro fatturato nell’Unione europea. 8. Tuttavia, in data 28 gennaio 2025, la Commissione europea, su richiesta delle Parti, ha deciso di rinviare interamente l’Operazione all’Italia, in applicazione dell’articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 139/2004. L’Operazione deve, quindi, essere valutata applicando la legislazione nazionale in materia di concorrenza. 9. Per quel che concerne i descritti patti di non concorrenza e di non sollecitazione, si rappresenta che essi costituiscono restrizioni direttamente connesse e necessarie alla realizzazione dell’Operazione, in quanto strettamente funzionali alla salvaguardia del valore della società acquisita, a condizione che esse siano limitate merceologicamente ai servizi offerti dall’impresa acquisita e che abbiano una durata non eccedente il periodo di due anni e non impediscano al venditore di acquistare o detenere azioni a soli fini di investimento finanziario”.

 

Il testo integrale del Bollettino dell'Agcm è disponibile in allegato.

 

 

 

 

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