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Gamenet-Lottomatica, Agcm dice sì: 'Concorrenza garantita'

25 maggio 2021 - 08:58

L'Agcm - Autorità garante della concorrenza e del mercato dà il suo assenso formale all'acquisizione di Lottomatica da parte di Gamenet Group, diventato il primo operatore italiano.

Scritto da Redazione
Gamenet-Lottomatica, Agcm dice sì: 'Concorrenza garantita'

"L’operazione in esame non determina, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato, Ndr), la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza".

Con queste parole l'Agcm - Autorità garante della concorrenza e del mercato dà il suo assenso formale all'operazione con cui Gamenet Group ha concluso l'acquisizione del 100 percento della partecipazione detenuta da International Game Technology tramite Igt Lottery Spa (già Lottomatica Holding Srl) in Lottomatica Scommesse Srl e Lottomatica Videolot Rete Spa, tra gli operatori leader nel mercato italiano del gaming online, delle scommesse sportive e degli apparecchi da intrattenimento.

GLI EFFETTI DELL'OPERAZIONE SUL MERCATO DEGLI APPARECCHI - Secondo quanto si legge nel Bollettino dell'Agcm, "nel settore complessivo della raccolta da giochi e scommesse, a valle dell’operazione, Gamenet diventerà il principale operatore, ma con una quota comunque contenuta, nell’ordine del 20 percento.
Ad esito dell’operazione, nel mercato degli apparecchi da intrattenimento e divertimento,
Gamenet diventerà il primo operatore, con una quota del 32 percento. Nel mercato si registra, comunque, la presenza di qualificati operatori, titolari di marchi particolarmente conosciuti (Snaitech, Sisal) e appartenenti a gruppi internazionali, il cui ambito di operatività è esteso a diversi Paesi (Admiral, Snaitech). In particolare, Snaitech e Global Starnet detengono quote rispettivamente pari al 15 percento e al 12 percento, e Sisal e Hbg Gaming quote prossime al 10 percento.
Il posizionamento di mercato di Gamenet si rafforzerà soprattutto nel segmento delle Vlt, dove raggiungerà una quota di circa il 38 percento, mentre nel segmento delle Awp la quota di mercato dell’entità post-merger si attesterà intorno al 28 percento. In entrambi i segmenti il secondo operatore Snaitech, con una quota prossima al 15 percento".
Agcm quindi evidenzia che "la definizione dei livelli minimi dei pay out unitamente a livelli elevati di tassazione, ha portato sinora i concessionari ad attestarsi in prossimità del livello minimo previsto dalla legge e ha così ridotto il gioco concorrenziale sulla principale variabile competitiva. Si rileva altresì come il mercato in esame stia sperimentando una fase di marcata contrazione, peraltro iniziata ancora prima dello scoppio della pandemia. Inoltre, si fa presente che le attuali concessioni sono prossime alla scadenza, essendo previsto il loro termine a marzo 2022. Sulla base di tali elementi, non si ritiene, dunque, che la concentrazione possa incidere sostanzialmente su tali caratteristiche dell’offerta".
Per questo, l’operazione non sembra dare luogo a preoccupazioni concorrenziali nel mercato della raccolta degli apparecchi da gioco.
 
SCOMMESSE, GAMENET PRIMO OPERATORE - Spostando l'attenzione al mercato della raccolta da scommesse, l'Autorità sottolinea che "l’operazione dà luogo ad una sovrapposizione orizzontale tra le Parti e, ad esito della stessa, Gamenet diventerà il primo operatore di mercato. Tuttavia, la quota di mercato, in termini di valore della raccolta, sarà pari al 20 percento, e la distanza dal secondo operatore, Bet365, si attesterà intorno a 5 punti percentuali.
Gamenet deterrà una quota relativamente elevata solo nel segmento delle scommesse virtuali – che genera solo il 13 percento della raccolta complessiva da scommesse – ma con un incremento relativamente contenuto. Nel principale segmento nella raccolta da scommesse, quello relativo agli eventi sportivi, la quota di Gamenet si attesterà al 18 percento, mentre risulterà pari al 6 percento nel segmento delle scommesse ippiche.
Sia nel mercato nel suo complesso che nei diversi segmenti sono presenti numerosi e qualificati concorrenti che detengono quote di mercato significative. Si tratta, peraltro, di concorrenti che - ad eccezione di Bet365, specializzato nel canale online - sono attivi sia nel canale fisico che in quello online. Inoltre, si rileva come l’indizione della nuova gara per il rilascio delle concessioni che consentono l’esercizio della raccolta da scommesse online sia ormai prossima, essendo prevista per giugno 2021. Alla luce delle considerazioni suesposte, l’operazione in esame non appare suscettibile di determinare effetti pregiudizievoli per la concorrenza, non determinando modifiche sostanziali della struttura di mercato".

GIOCHI ONLINE, SALE LA QUOTA - "Ad esito dell'operazione notificata, la quota complessivamente detenuta da Gamenet nel mercato dei giochi online (ivi incluso il bingo online) passerà dal 4 all’11 percento in termini di valore della raccolta, e anche escludendo il bingo online tale quota non muterebbe. Nella raccolta dei giochi online, che
si caratterizza per un assetto di mercato molto frammentato, Gamenet diventerà il secondo operatore. Pertanto, sulla base delle evidenze acquisite l’operazione in esame non è idonea a produrre effetti significativi sotto il profilo concorrenziale", si legge ancora nel Bollettino dell'Agcm.
In conclusione, si ritiene che l’operazione in esame non determini, "ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza" e che "il patto di non concorrenza e le clausole di non sollecitazione a carico del venditore presenti nel contratto di compravendita possono essere considerate accessorie alla presente operazione nei soli limiti merceologici e temporali sopra indicati e che l’Autorità si riserva di valutare, laddove sussistano i presupposti, le suddette clausole ove si realizzino oltre tali limiti e la clausola di non sollecitazione a carico dell’acquirente".
L'Autorità quindi ha deliberato di "di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90 - Norme per la tutela della concorrenza e del mercato".

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