“L'uso di certificazioni, che attestino l’avvenuta vaccinazione o guarigione da Covid-19, o l’esito negativo di un test antigenico/molecolare, diverse da quelle indicate nello schema di decreto del presidente del Consiglio dei ministri, nonché l’uso di strumenti di verifica (quali ad esempio App per dispositivi mobili) ulteriori rispetto a quelli ivi indicati non possono ritenersi ammissibili perché non garantirebbero in ogni caso il rispetto del principio di esattezza dei dati trattati e di integrità e riservatezza (art. 5, par. 1, lett. d) e f) del Regolamento)”.
A decretarlo il Garante della privacy, nell'ambito di un parere sulle ordinanze con cui la Provincia di Bolzano ha introdotto l'obbligo per gli abitanti del suo territorio di presentare il Coronapass o “certificazione verde” per accedere a diverse strutture fra cui si annoverano anche sale giochi, sale scommesse, sale bingo al chiuso, per le quali la riapertura è stata fissata al 1° luglio.
Per il Garante, “il collegamento con la Piattaforma nazionale-Dgc risulta indispensabile per verificare l’attualità delle condizioni attestate nella certificazione, tenendo conto dell’eventuale variazione delle stesse (es. sopraggiunta positività), con significativi rischi anche in ordine alla reale efficacia della misura di contenimento. Solo la Piattaforma nazionale-Dgc, attuata nel pieno rispetto delle garanzie previste dalla disciplina di protezione dati e conformemente al parere dell’Autorità, ha infatti le caratteristiche per realizzare, superate le criticità in ordine alla specificazione delle finalità del trattamento di seguito riportate, il rilevante obiettivo di interesse pubblico sottostante e può considerarsi proporzionata all’obiettivo legittimo perseguito”.
Nel parere (consultabile integralmente
a questo link), poi, il Garante della privacy impone alla Provincia autonoma di Bolzano e all’Azienda sanitaria dell’Alto Adige - ai sensi dell’art. 58, par 2, lett. f), del Regolamento – "
la limitazione definitiva, da rendere operativa senza ingiustificato ritardo dei trattamenti relativi all’utilizzo delle certificazioni verdi effettuati in attuazione delle ordinanze del presidente della Provincia autonoma di Bolzano n. 20 del 23 aprile 2021 e n. 23 del 21 maggio 2021”.
Detta limitazione è disposta in relazione a “quanto prescritto nel parere reso il 9 giugno 2021 sullo schema di decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare ai sensi dell’art. 9, comma 10, del d.l. n. 52/2021, di concerto con il ministro della Salute, il ministro per l’Innovazione tecnologica e la transizione digitale e il ministro dell’Economia e delle finanze, relativo all’attivazione della Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale-Dgc) per l’emissione, il rilascio e la verifica delle certificazioni verdi Covid-19, ai sensi dell’art. 58, par. 3, lett. b), del Regolamento e a quanto previsto nel Dpcm del 17 giugno 2021 adottato sulla base di quanto indicato dal Garante nel citato parere”.