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Green pass al lavoro al via, le regole e gli strumenti per i controlli

15 ottobre 2021 - 09:53

Scatta l'obbligo di green pass nei luoghi di lavoro, il Governo chiarisce gli strumenti informatici a cui ricorrere per la verifica quotidiana ed automatizzata del possesso della certificazione.

Scritto da Fm
Green pass al lavoro al via, le regole e gli strumenti per i controlli

Da Torino a Roma, da Genova e Trieste, da Aosta a Terni in queste ore non mancano le proteste e gli scioperi contro il green pass, obbligatorio per i lavoratori pubblici e privati, in ogni forma, a partire da oggi, 15 ottobre.

Tanta la gente in piazza, fuori dalle fabbriche o sulle banchine dei porti, a manifestare, ma per fortuna ce n'è molta di più che si è adeguata alla nuove regole senza problemi, accettandole come prezzo da pagare per contenere la pandemia di Covid ed evitare nuove chiusure, oltre che di ammalarsi, in primis.

Una novità che scatta anche nelle attività di gioco, già alle prese dal 6 agosto - come gli altri locali pubblici - con il controllo del green pass per i clienti.

Una novità molto attesa, sulla quale nell'ultima settimana ha fornito chiarimenti anche il Governo.

Mentre il dipartimento di Pubblica sicurezza - con una circolare firmata dal capo della Polizia Lamberto Giannini ed inviata a questori e prefetti - mette in allerta circa il possibile “ulteriore inasprimento dei toni della contestazione", di "azioni improntate all’illegalità" a "danno di obiettivi esposti" e di “episodi di contrapposizione fra gruppi aderenti a opposti estremismi'', di pari passo sulla Gazzetta ufficiale di ieri sera, 14 ottobre, sono stati pubblicati i decreti del presidente del Consiglio dei ministri relativi alla “Adozione delle linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid-19 da parte del personale” e alle “Modifiche al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, recante: 'Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19'. (21A06126)”. Ribadendo “la necessità di assicurare il più efficace ed efficiente processo di verifica del possesso delle certificazioni verdi Covid-19 nell'ambito lavorativo pubblico e privato per mezzo di funzionalità che consentano una verifica anche automatizzata del possesso delle certificazioni verdi del personale”.

 
I datori di lavoro potranno avvalersi di una serie di strumenti informatici per verifica quotidiana del green pass, in aggiunta all’App VerificaC19, con cui abbiamo già tutti familiarizzato per accedere a cinema, teatri, eventi ed ovviamente anche nelle location di gioco.
 
I sistemi possono permettere l’interrogazione della piattaforma nazionale Dgc del ministero della Salute (consultabile a questo link) a partire dai codici fiscali dei lavoratori presenti in servizio, anche in collaborazione con Inps e NoiPa e l’integrazione del sistema di lettura e verifica del Qr code della Certificazione verde nei sistemi di controllo automatizzato agli accessi fisici dei luoghi di lavoro. 
Dal 13 ottobre è infatti possibile scaricare il pacchetto di sviluppo open source (Digital green certificate Sdk) del ministero della Salute dalla piattaforma GitHub, accessibile da questo link.  
Il Dpcm completo, con tutti gli allegati, invece si può scaricare qui
 
 
Per chi avesse ancora dubbi, come datore di lavoro o dipendente, ne approfittiamo per ricordare alcuni dei chiarimenti offerti dal Governo sui Dpcm firmati da Draghi in materia.
Innanzitutto tornando sul tema dei controlli del green pass in ambito pubblico e privato. "Ogni amministrazione/azienda è autonoma nell’organizzare i controlli, nel rispetto delle normative sulla privacy e delle linee guida emanate con il Dpcm 12 ottobre 2021. I datori di lavoro definiscono le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. È opportuno utilizzare modalità di accertamento che non determinino ritardi o code all’ingresso. Nelle pubbliche amministrazioni l’accertamento, che dovrà avvenire su base giornaliera, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa, potrà essere generalizzato o a campione, purché in misura non inferiore al 20 percento del personale presente in servizio e con un criterio di rotazione che assicuri, nel tempo, il controllo su tutto il personale dipendente”.
 
Le risposte del Governo quindi chiamano in causa anche  i soggetti che non possono vaccinarsi per comprovati motivi di salute, e che comunque devono poter accedere al luogo di lavoro. "Dovranno esibire un certificato contenente l’apposito 'Qr code' in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, il personale esente – previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell’amministrazione di appartenenza – non potrà essere soggetto ad alcun controllo".
 
Chi è in attesa di rilascio o di aggiornamento del green pass, invece potrà "avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta".
 
E veniamo ai controlli e alle sanzioni per chi si presenta al posto di lavoro senza certificazione verde. 
"Il lavoratore, pubblico o privato, è considerato assente ingiustificato, senza diritto allo stipendio, fino alla presentazione del green pass; nel caso di aziende con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta.

Il datore di lavoro deve poi effettuare una segnalazione alla Prefettura ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa. Infatti il lavoratore che accede al luogo di lavoro senza green pass è soggetto, con provvedimento del prefetto, a una sanzione amministrativa che va da 600 a 1.500 euro. Vengono poi applicate anche le sanzioni disciplinari eventualmente previste dai contratti collettivi di settore.
Oltre alla retribuzione, non sarà più versata al lavoratore senza green pass qualsiasi altra componente della retribuzione, anche di natura previdenziale, avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione delle ferie e comportano la perdita della relativa anzianità di servizio".
 
I controlli sul green pass dei lavoratori che arrivano da società di somministrazione devono essere effettuati sia dalla società di somministrazione, sia dall’azienda presso la quale il lavoratore svolge la propria prestazione.
 
Quanto agli obblighi del datore di lavoro, è possibile verificare il possesso del green pass con anticipo rispetto al momento previsto per l’accesso in sede da parte del lavoratore. “Nei casi di specifiche esigenze organizzative, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni relative al mancato possesso del green pass con il preavviso necessario al datore di lavoro per soddisfare tali esigenze”, si legge nelle risposte del Governo.
Il datore di lavoro che non effettua le verifiche previste per legge rischia una sanzione amministrativa che va da 400 a 1.000 euro.
 
Va inoltre evidenziato che l'uso del green pass è una misura ulteriore che non può far ritenere superati i protocolli e le linee guida di settore in materia di sanificazione delle sedi aziendali, mascherine e distanziamento sociale.
Infine, vanno verificati i green pass dei lavoratori autonomi che prestano i propri servizi a un’azienda e che per questo devono accedere alle sedi della stessa, sia per svolgere la propria attività lavorativa sia di formazione o di volontariato.
 

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