Limiti orari a Roma, Tar Lazio: 'No a multe che violano legge su sanzioni'
Il Tar Lazio dà ragione a un operatore contro le due sanzioni imposte dal Comune di Roma per la violazione dei limiti orari al gioco: l'accessoria è stata adottata prima che divenisse definitiva anche la seconda violazione.
Scritto da Cc
“Il provvedimento di applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell’attività commerciale è illegittimo in quanto è stata adottata prima che divenisse definitiva anche la seconda violazione commessa nel medesimo anno solare (2022) violando in tal modo la disciplina contenuta nella legge n° 689/1990 (relativa alla disciplina generale delle sanzioni amministrative pecuniarie, Ndr)”.
In questo modo il Tar del Lazio accoglie definitivamente il ricorso di una società, titolare della licenza per la raccolta scommesse e di sistemi di gioco Vlt, difesa dallo Studio
Giacobbe Tariciotti e associati,
contro la sospensione del funzionamento degli apparecchi da gioco per 5 giorni , decisa dal Comune di Roma perché accesi al di fuori dei limiti orari sanciti dall'ordinanza vigente in materia, dopo aver verificato che l’operatore aveva violato per due volte in un anno solare le disposizioni., secondo quanto accertato dalla Polizia municipale.
In opposizione, i legali del ricorrente hanno fatto notare come “le sanzioni amministrative accessorie non sono applicabili fino a che è pendente il giudizio di opposizione contro il provvedimento di condanna o, nel caso di connessione di cui all'articolo 24, fino a che il provvedimento stesso non sia divenuto esecutivo".
A proposito il Tar del Lazio ricorda che: “L’ordinanza sindacale prevede che l’applicazione delle sanzioni amministrative principali (pecuniaria) e accessorie (sospensione dell’attività) stabilite per la violazione delle sue disposizioni debba avvenire nel rispetto dei 'principi' recati dalla legge n. 689/1981 che contiene la disciplina generale delle sanzioni amministrative pecuniarie.”
In base a esso “le sanzioni amministrative accessorie non sono applicabili fino a che è pendente il giudizio di opposizione contro il provvedimento di condanna o, nel caso di connessione di cui all'articolo 24, fino a che il provvedimento stesso non sia divenuto esecutivo”.
Nel caso di specie, la ricorrente ha provveduto al pagamento della prima sanzione amministrativa pecuniaria senza sollevare contestazioni nei termini di legge. La prima sanzione è divenuta pertanto definitiva. "Al contrario, rispetto alla seconda sanzione amministrativa pecuniaria la ricorrente, ha trasmesso in data 21 febbraio 2023 - come peraltro previsto nelle “avvertenze” al medesimo verbale - i propri “scritti difensivi” al fine di dimostrare l’illegittimità di quanto accertato. Nonostante la trasmissione delle osservazioni difensive l’amministrazione non ha adottato il provvedimento di ordinanza-ingiunzione previsto dall’art. 18 della legge n. 689/1990 - che peraltro potrebbe essere per giunta impugnato dall’interessato - ma ha disposto (dopo due giorni dalla trasmissione delle osservazioni) la sanzione accessoria. Ne consegue che il provvedimento di applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell’attività commerciale è illegittimo in quanto è stata adottato prima che divenisse definitiva anche la seconda violazione commessa nel medesimo anno solare (2022) violando in tal modo la disciplina contenuta negli artt. 18 e 20 della legge n. 689/1990".