skin

In Gazzetta Ufficiale le nuove disposizioni sui giochi per il Piemonte

20 maggio 2023 - 14:32

Pubblicato sulla Gazzetta delle Repubblica italiana la legge di Riordino regionale piemontese che interviene nuovamente sui giochi.

gazzetta_ufficiale.jpg

Dopo il via libera da parte del Consiglio dei Ministri, la Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale del Piemonte per il 2022 (Legge regionale 9 marzo 2023, n.3) è stata ora pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Repubblicata italiana di oggi, sabato 20 maggio 2023, ed entra così definitivamente in vigore. Insieme alle nuove "Disposizioni in materia di gioco d'azzardo" contenute nel Capo Vi del testo di legge, agli articoli 31, 32 e 33.

In particolare il testo contiene - come noto - modifiche all'articolo 4 della legge regionale già vigente (n.19/2021), come riepilate nel seguito.
 
  1. La lettera d) del comma 1 dell'art. 4 della legge  regionale  15 luglio 2021, n. 19 (Contrasto alla  diffusione  del  gioco  d'azzardo patologico 'GAP') è sostituita dalla seguente: 
 "d) disciplina, con deliberazione della Giunta regionale, i corsi di formazione finalizzati alla prevenzione della dipendenza da  gioco d'azzardo patologico stabilendo le  modalità  di  svolgimento  e  il personale tenuto a frequentarli. I costi per i  corsi  di  formazione degli esercenti e dei lavoratori dipendenti sono a carico dei  datori
di lavoro e devono essere svolti in orario lavorativo.".

Art. 32 - Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 19/2021 
 
1. All'art. 7, comma 2, della legge regionale n. 19/2021,  dopo  le parole "art. 110, comma  7,  lettera  c-bis)  del  regio  decreto  n.773/1931" è inserita la seguente:

", ad esclusione degli  apparecchi i cui alla medesima lettera c-bis) che non distribuiscono  tagliandi e  di  cui  lettera  c-ter)  del  medesimo  comma   che   riproducono
esclusivamente audio o video o che sono privi di interazione  con  il giocatore". 

Art. 33 - Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 19/2021 
 
  1. La lettera e) del comma 2 dell'art. 10 della legge regionale  n.19/2021 e' sostituita dalla seguente: 

"e) due rappresentanti di enti del terzo settore che si  occupano di dipendenze;". 
 

Altri articoli su

Articoli correlati