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Mef e Interni pubblicano il regolamento di revoca della concessione e di indennizzo

15 maggio 2025 - 20:38

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il regolamento relativo alla definizione delle modalità di revoca della concessione di gioco e per l’indennizzo ai concezionali di concerto tra Mef e Interno.

Scritto da Redazione
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In Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il “Regolamento relativo alla definizione delle modalità di revoca della concessione di gioco e condizioni e limiti per il pagamento di un indennizzo al concessionario proporzionato all’effettivo residuo onere di investimento fino alla data della revoca”, dal Ministro dell’Economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell’interno. Si tratta del Decreto 2 aprile 2025, n. 70.

Con regolamento, di concerto con il Ministro dell’Interno per i profili concernenti l’ordine pubblico e la sicurezza, sono disciplinate le modalità con le quali, al ricorrere del presupposto per la revoca della concessione ovvero per la decadenza, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli può assegnare al concessionario un termine per rimuovere, nei limiti consentiti dalla convenzione relativa alla concessione, le cause che altrimenti determinano la revoca o la decadenza.

Con lo stesso regolamento sono stabiliti i condizioni e limiti per il pagamento di un indennizzo al concessionario, proporzionato all’effettivo residuo onere di investimento fino alla data della revoca, in caso di revoca per motivi di pubblico interesse, mutamenti della situazione di fatto o nuova valutazione dell’interesse pubblico ovvero nel rispetto dell’articolo 21-quinquies della legge 241/1990.


Ambito di applicazione e procedure

All’articolo 1, si stabilisce che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli può revocare la concessione nel rispetto dell’articolo 21-quinquies della legge 241/1990, per motivi di pubblico interesse o mutamenti della situazione di fatto.

Il procedimento di revoca si conclude con provvedimento espresso, entro 180 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento.


Indennizzo al concessionario

È previsto anche un indennizzo in caso di revoca. Se non si applicano le condizioni dell’articolo 5, e fermo restando quanto previsto al comma 4, si corrisponde un indennizzo proporzionato all’effettivo residuo onere di investimento fino alla data della revoca.

L’indennizzo è pagato quando la revoca avviene entro i primi 5 anni dall’aggiudicazione, o anche successivamente, purché siano stati richiesti investimenti in materia di sicurezza, adeguamenti tecnologici o contrasto al gioco patologico negli ultimi 2 anni, di importo superiore a quanto versato ai sensi dell’articolo 6, comma 5, lettera p del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41.

Gli investimenti non comprendono le spese per migliorare la rete commerciale o l’offerta di gioco. L’indennizzo non viene mai pagato in caso di revoca in situazione di proroga della concessione.

Non è dovuto alcun indennizzo quando, al momento della revoca della concessione, il margine netto conseguito nel corso degli anni dal concessionario, inteso come differenza tra raccolta di gioco e vince erogate, le relative imposte e le quote di prelievo ovvero come compenso del concessionario per i giochi in concessione non soggetti a prelievo tributario calcolato sulla differenza tra raccolta e vincite erogate, è superiore al triplo della somma della quota di importo una tantum di cui all’articolo 6, comma 5, lettera p) del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41.

L’importo dell’indennizzo, qualora dovuto ai sensi dei commi 2 e 3, tiene conto, in ragione degli anni rimanenti al termine della concessione, della quota dell’importo versato ai sensi dell’articolo 6, comma 5, lettera p), del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, ripartita per anno, e di una quota pari al 30% della spesa per investimenti effettuata nei due anni precedenti alla revoca della concessione.

Decadenza dalla concessione e procedure

L’articolo 3 disciplina la decadenza dalla concessione. La convenzione di concessione o gli atti aggiuntivi indicano causa e gli inadempimenti che generano l’obbligo o la facoltà per l’Agenzia delle dogane e dei monopoli di adottare il provvedimento di decadenza, fatte salve cause di decadenza previste dalla legge.

Il procedimento di decadenza si conclude con provvedimento espresso, entro 180 giorni dalla comunicazione di avvio.

Al concessionario non spetta alcun indennizzo per l’anticipata cessazione della concessione a seguito di decadenza.


Escussione delle polizze fideiussorie

Le garanzie previste dalle convenzioni di concessione, sotto forma di cauzione o fideiussione, sono a prima richiesta, ai sensi dell’articolo 6, comma 5, lettera l) del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41.

Nei casi di revoca o decadenza della concessione, e di escussione delle garanzie poste a tutela degli adempimenti convenzionali, l’importo delle garanzie è utilizzato prioritariamente per ristoro del danno erariale e di altri danni subito dallo Stato a causa dell’interruzione della raccolta, fatto salvo il recupero di eventuali maggiori danni.

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli procede al rimborso, anche parziale, delle somme rimaste nei conti di gioco non prelevate, fino all’esaurimento dell’importo della polizza fideiussoria, tramite istituto bancario individuato con procedura ad evidenza pubblica e oneri a carico delle polizze escusse, secondo le modalità definite con provvedimento successivo.

Una quota pari all’1% di tutte le polizze fideiussorie escusse in caso di revoca o decadenza confluisce in un Fondo di riserva presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, destinato ai rimborsi dei titolari di conti di gioco in caso di insufficienti fideiussioni.

 

Tuttavia è prevista anche la “rimozione delle cause di decadenza o revoca”. Prima di adottare un provvedimento di decadenza o revoca, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, quando ve ne siano le condizioni, concede un termine al concessionario per la rimozione delle cause che determinano l’adozione del provvedimento.

Nei casi di cui al comma 1, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli adotta un provvedimento con cui concede un termine di 60 giorni per la rimozione delle cause di revoca o di decadenza, individuando le attività da portare a termine da parte del concessionario.

In caso di difficoltà oggettive a rimuovere le cause di revoca o di decadenza, l’Agenzia può concedere un ulteriore termine di 60 giorni, su istanza di parte e previa presentazione di atti o documenti che sufficientemente dimostrino la volontà seria e diligente del concessionario di adempiere, nonché gli ostacoli di fatto o di diritto incontrati nell’adempimento.

Se le attività di rimozione delle cause di revoca o di decadenza sono iniziate ma non terminate entro il termine ulteriore concesso, su istanza del concessionario e previo ulteriore verifica da parte dell’Agenzia circa l’effettiva volontà seria e diligente di adempiere, può essere concessa una seconda proroga di ulteriori 60 giorni in via straordinaria.

Decorsi i termini di questo comma 2 senza che il concessionario abbia rimosso le cause di decadenza o di revoca, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli procederà all’adozione del provvedimento di revoca o decadenza della concessione, con le modalità previste dagli articoli 2 e 4.

 

 

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