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Membri Osservatorio nazionale Gap, Codacons incassa un altro no

30 agosto 2024 - 11:46

Il Consiglio di Stato boccia l'istanza di revocazione presentata dal Codacons per l'esclusione dall'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo del ministero della Salute.

Scritto da Redazione
Consiglio di Stato © Giustizia amministrativa - Sito ufficiale

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Nuovo no del Consiglio di Stato nell'ambito dei ricorsi presentati dal Codacons - Coordinamento delle associazioni a tutela dei diritti degli utenti e dei consumatori contro l'esclusione dall'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave istituito dal ministero della Salute.

 

I giudici di Palazzo Spada hanno infatti respinto il ricorso proposto dall'associazione per la revocazione dell'ordinanza cautelare che nel giugno di quest'anno  ha confermato la validità del decreto della Direzione generale della prevenzione sanitaria del ministero della Salute, con il quale il Ministero ha individuato le associazioni parte dell'Osservatorio. In quanto l’appellante non aveva “allegato profili di pregiudizio grave ed irreparabile, derivanti dalla mancata partecipazione all’osservatorio, e tali da implicare la privazione o l’impedimento dell’esercizio delle proprie finalità statutarie”.

 

Ora il Consiglio di Stato dichiara inammissibile l'istanza di revocazione del Codacons, con queste motivazioni: “L’ammissibilità del rimedio revocatorio per errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa (art. 395 n. 4 Cpa) presuppone, tra l’altro, che la svista percettiva - oltre ad attingere un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia in alcun modo, e tantomeno espressamente, motivato - appaia con immediatezza e sia di semplice rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche; nel caso di specie l’eccepito errore revocatorio non solo concerne una fase di tipo intellettivo propria dell'attività decisionale, come tale avulsa dal sindacato revocatorio (ex multis Cons. Stato, sez. V, n. 6758 del 2021 e sez. III n. 2316 del 2021); ma investe punti controversi, espressamente apprezzati e sui quali è stata resa una esplicita motivazione (Cons. Stato, sez. VI, n. 7200 del 2021 e sez. III n. 6628 del 2021), il che ulteriormente concorre a sancire l’inidoneità rescindente dei motivi dedotti; d’altra parte, nulla toglie alle considerazioni che precedono il carattere relativamente sintetico delle enunciazioni esplicative contenute nell’ordinanza n. 2156/2024, trattandosi di un riflesso della delibazione sommaria propria della fase cautelare, comunque confluita in un apprezzamento logico e valutativo compiuto, che non può dirsi, con immediata evidenza, estrinsecamente viziato da sviste percettive degli atti di causa”.

 

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