Tar Lazio respinge ricorso di un esercizio chiuso per 10 giorni da Adm per la presenza di minori
Il Tribunale amministrativo regionale ricorda 'il preciso obbligo di vigilare e di impedire l'ingresso del minore identificandolo già prima che entrasse nel negozio di scommesse', legittimando la sanzione imposta da Adm a un esercizio commerciale di Pordenone.
Scritto da Redazione
“Il titolare dell’esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco che consente la partecipazione ai giochi pubblici a minori di anni diciotto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinque mila a euro venti mila. Indipendentemente dalla sanzione amministrativa pecuniaria e anche nel caso di pagamento in misura ridotta della stessa, la violazione prevista dal presente comma è punita con la chiusura dell’esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco da dieci fino a trenta giorni”.
Lo ricorda il Tar del Lazio, citando il decreto legge 98 del 2011, e dichiarando manifestamente infondate le censure proposte da un esercente che chiedeva l'annullamento di una nota di Adm con la quale è stata disposta la chiusura del suo locale, all'interno del quale vengono effettuate anche scommesse sportive, a causa della presenza di minori.
Secondo il Tar il ricorrente aveva "il preciso obbligo di vigilare e di impedire l'ingresso del minore identificandolo già prima che entrasse nel negozio di scommesse, organizzando, sotto la propria responsabilità, l'attività in modo tale da evitarne l'accesso anche solo occasione nei locali dove si svolge esclusivamente un'attività di gioco con vincita in denaro - di per sé pericoloso e ad elevato rischio ludopatico - controllando le persone che partecipano ai giochi".
Lo stesso è a dirsi per quella che il ricorrente lamenta come “(presunta) falsa applicazione del principio del contraddittorio per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento”, in quanto, spiega il Tar Lazio, “assume al riguardo rilievo dirimente come, nel caso specifico, atteso l’interesse a tutela del quale l’amministrazione ha agito (quello dei minori), la sanzione della chiusura, peraltro irrogata nella misura minima prevista dal Legislatore, rappresenti, a fronte della precipua violazione contestata, un atto dovuto, sicché risulta palese che il contenuto del provvedimento impugnato non avrebbe potuto essere diverso”.