"Restano ferme le competenze degli Enti locali e dunque la facoltà degli stessi di porre in essere gli interventi necessari a garantire il corretto equilibrio tra la libertà di iniziativa economica ex art. 41 della Costituzione e la tutela della sicurezza, della salute, della libertà e dignità umana". Così il Tar del Veneto, sezione terza, ha respinto il ricorso di Allstar srl, un'azienda che gestisce oltre sessanta sale da gioco con apparecchi Awp e Vlt contro il Comune di Pove del Grappa, che con l'ordinanza n. 18 dell'11 maggio 2020 imponeva limiti orari alla sala che Allstar gestisce sul territorio comunale.
Ai legali della ditta, che hanno elencato una serie di elementi secondo i quali l'ordinanza sarebbe illegittima e, pertanto, meritevole di annullamento, il Tribunale amministrativo regionale ha replicato punto per punto ribadendo invece l'infondatezza del ricorso. Innanzitutto non ha alcun valore, per il Tar, l’Intesa raggiunta, in data 7 settembre 2017, in sede di Conferenza Unificata, tra Stato e enti locali, in quanto, spiega il Tar citando il Consiglio di Stato, "le disposizioni specifiche in materia, previste in ogni Regione o Provincia autonoma, se prevedono una tutela maggiore, continueranno comunque ad esplicare la loro efficacia…".
Nonostante l'esistenza, in Veneto, di una legge regionale, la n.38 del 2019, "restano ferme le competenze degli Enti locali [...] in ragione delle specifiche problematiche di ciascun territorio". A tal proposito, rispondendo ad una altro punto dell'azienda ricorrente, il Tar nota che "l’ordinanza impugnata appare sorretta da una adeguata istruttoria", considerando che "nell’attuale momento storico la diffusione del fenomeno della ludopatia in ampie fasce della società civile costituisce un fatto notorio o, comunque, una nozione di fatto di comune esperienza, come attestano le numerose iniziative di contrasto assunte dalle autorità pubbliche a livello europeo, nazionale e regionale".
L'ordinanza infatti, nella sua premessa, riporta che "nel 2018 nella sola Pove del Grappa sono stati giocati 1.846.310 Euro e persi 548.312 euro; gli studi statistici indicano che più del 40% della popolazione adulta ha avuto negli ultimi 12 mesi almeno un comportamento di gioco d'azzardo, mentre 1'8% ha presentato modalità di gioco tali da configurare situazioni di problematicità e di rischio di evoluzione verso la dipendenza patologica". Pertanto, anche se nel territorio di Pove del Grappa in carico al Sert ci siano solo 3 persone con disturbi relativi al gioco d'azzardo (anche se stando alle statistiche dovrebbero essere almeno 50), "le limitazioni orarie stabilite dal Comune possono ritenersi adeguatamente sorrette dal complessivo apparato motivazionale dell’ordinanza, tenuto conto che il dato della presa in carico presso la ULSS dà comunque un’idea “sottostimata” del fenomeno della ludopatia, che tende a restare sommerso".
Anche se altri comuni hanno applicato restrizioni differenti non si può parlare di illegittimità dell'atto per la disparità di trattamento che provoca, in quanto "i Comuni, come già sopra evidenziato, mantengono ed esercitano le loro prerogative di tutela con riferimento al territorio di loro pertinenza e alle specifiche realtà locali".
Pertanto, secondo il Tar del Veneto, "la prevista limitazione ad otto ore dell’orario di funzionamento degli apparecchi di gioco lecito, come già più volte affermato dalla giurisprudenza in materia, può considerarsi rispettosa anche del principio di proporzionalità rispetto agli obiettivi perseguiti (prevenzione, contrasto e riduzione del gioco d’azzardo patologico), realizzando un ragionevole contemperamento degli interessi economici degli imprenditori del settore con l’interesse pubblico a prevenire e contrastare fenomeni di patologia sociale connessi al gioco compulsivo". Considerazioni che hanno portato i giudici a respingere categoricamente il ricorso di Allstar srl.