“Una sentenza differente ci avrebbe fatto tornare indietro di anni”. Così l’avvocato Marco Ripamonti commentando la sentenza del Tribunale civile di Sassari che il 13 settembre scorso ha annullato la sanzione imposta a un esercente della città sarda in base all’interpretazione del decreto Balduzzi sulla ludopatia.
Questi i fatti: l’esercente, che non si occupa direttamente di gioco, aveva installato nel suo locale una postazione internet (totem) dotata di accettatore di banconote per consentire ai clienti di effettuare principalmente ricariche telefoniche, ma anche di navigare liberamente in rete. Nel corso del controllo effettuato dal personale Adm sullo schermo del totem, oltre alle icone per il collegamento diretto con le principali società telefoniche, era stata riscontrata anche la presenza, sul browser, di collegamenti a siti di gioco come Poker Stars, Stanleybet, Bet Flag, Bwin.
Da lì l’origine della contestazione nei confronti di un esercente che, secondo gli operatori intervenuti, avrebbe violato il decreto Balduzzi. Oltre al sequestro della postazione allo stesso esercente è stata comminata una sanzione di 20mila euro che l’imprenditore, difeso dall’avvocato Marco Ripamonti, ha poi contestato.
“Il giudice ha convenuto con noi che l’installazione di un computer non può ritenersi vietata a prescindere”, spiega Marco Ripamonti, “la postazione internet aveva effettivamente moltissimi collegamenti anche a siti di gioco e di scommesse, ma si trattava di accessi variegati, senza alcuna collaborazione tra il gestore e un determinato operatore. Si trattava di libere connessioni, permesse sulla base della libertà di navigazione e autodeterminazione di ogni individuo”.
“Certo, la materia resta controversa, ma quello che occorre stabilire e dimostrare è che una postazione sia finalizzata in modo esclusivo ad attività di intermediazione, anche con la presenza di un accordo con un determinato operatore”. Cosa che Adm, sulla base degli elementi raccolti, non è stata in grado di dimostrare.
“Ritenere corretta l’interpretazione dei procedenti”, continua Ripamonti, ”basata sulla impossibilità di installare liberamente postazioni internet per evitare possibili connessioni con il gioco, sarebbe sacrificare troppo la libertà di navigazione e di espressione delle persone, andando contro le recenti norme comunitarie. Abbiamo spiegato al giudice che ci sono anche problematiche di privacy, perché non è pensabile che il titolare di un esercizio possa sindacare sui siti web che i clienti decidono di visitare. Iil giudice ha condiviso anche questi punti e ha emesso una sentenza che definirei attuale, in piena linea con i principi comunitari, e basata su una corretta interpretazione del decreto Balduzzi”.
Un’impostazione differente”, chiosa l’avvocato, “ci imporrebbe di tornare indietro nel tempo. Non ha senso limitare la libertà di comunicazione per preservare i consumatori da possibili cadute nella ludopatia. A maggior ragione per il fatto che il giocatore ludopatico ha molte altre risorse, se così si possono chiamare, per raggiungere i suoi obiettivi”.