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Verifica età: slitta stand still in Commissione Ue, attesa per il gioco

17 gennaio 2025 - 11:28

Prorogato stand still in Commissione europea dello schema di regolamento per l'accertamento della maggiore età degli utenti, che potrebbe riguardare anche il gioco online.

Scritto da Redazione
Commissione europea © Gn Media

Commissione europea © Gn Media

Slitta di un mese, e quindi al 17 febbraio, lo stand still trimestrale alla Commissione europea per lo schema di regolamento per l'accertamento della maggiore età degli utenti, approvato dall'Agcom - Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nell'ottobre 2024 in attuazione del decreto legge Caivano  emanato dal Governo Meloni per porre un freno al degrado e alla criminalità giovanile..

Il motivo della proroga è l'emissione di un parere circostanziato da parte della stessa Commissione europea, al momento non ancora pubblicato.

Lo schema di regolamento, intitolato “Modalità tecniche e di processo per l'accertamento della maggiore età”, incide soprattutto sui “servizi della società dell’informazione che si occupano della diffusione e/o la pubblicazione, in Italia,di immagini e video a carattere pornografico tramite siti web e fornitori di piattaforme di condivisione video soggette all’obbligo di verifica dell'età”, ma riporta anche le osservazioni di soggetti istituzionali, operatori e associazioni sugli obblighi e l'ambito soggettivo e oggettivo delle linee guida e fa cenno anche al gioco online.

Se il Garante per l'infanzia auspica che “si possa consentire di estendere tale protezione anche ad altri contenuti gravemente lesivi della salute fisica e psichica di bambini e adolescenti, come quelli di istigazione all'odio, alla violenza ed altre pratiche scorrette e dannose, anche se non ricompresi nelle finalità della consultazione”, Altroconsumo “ritiene che i sistemi di garanzia delineati possano trovare applicazione con riferimento ai contenuti soggetti a parental control di cui alla delibera 9/23/Cons e cioè, a titolo non esaustivo: contenuti per adulti, gioco d’azzardo, scommesse, contenuti relativi ad armi, droga, violenza, odio e discriminazione, promozione di pratiche che possono danneggiare la salute alla luce di consolidate conoscenze mediche, sette”.

A titolo di esempio poi vengono ricordate alcune normative europee, come quella francese, che “subordinano la fornitura di determinati servizi o beni a condizioni di età, che impongono ai siti in questione di verificare l'età del cliente: acquisto di alcolici, giochi d'azzardo e scommesse online, alcuni servizi bancari, ecc”.

Punti che fanno pensare a un possibile ampliamento dell'obbligo di verifica della maggiore età dalla pornografia al gioco, appunto.

Nella messaggio di notifica pubblicato sul sito della Comissione europea si ricorda che “il decreto legge Caivano stabilisce che i gestori di siti web e i fornitori delle piattaforme di condivisione video, che diffondono in Italia immagini e video a carattere pornografico, sono tenuti a verificare la maggiore età degli utenti, al fine di evitare l'accesso a contenuti pornografici da parte di minori degli anni diciotto e che l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce con proprio provvedimento, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalità tecniche e di processo che i soggetti di cui sopra sono tenuti ad adottare per l'accertamento della maggiore età degli utenti, assicurando un livello di sicurezza adeguato al rischio e il rispetto della minimizzazione dei dati personali raccolti in ragione dello scopo.

Il sistema proposto prevede l’intervento, per la fornitura della prova della maggiore età, di soggetti terzi indipendenti certificati, attraverso un processo di verifica dell'età che prevede due passaggi logicamente separati: identificazione e autenticazione della persona identificata, per ciascuna sessione di utilizzo del servizio regolamentato.

Lo schema di regolamento definisce il processo che deve essere implementato dai soggetti regolamentati e prevede la fornitura di una 'prova dell’età' (ad esempio mediante App e/o mediante un servizio via web) da parte di un soggetto terzo indipendente.
Le specifiche dell’Autorità prevedono un sistema di verifica dell'età che utilizzi il modello del 'doppio anonimato', in cui non si deve consentire ai fornitori di prova dell’età di sapere per quale servizio viene eseguita la verifica dell'età, che due prove di maggiore età provengono dalla stessa fonte di prova dell’età, che un utente ha già utilizzato il sistema di verifica”.

In particolare, “la verifica dell'età può essere effettuata dal fornitore stesso o da una terza parte indipendente. Quest'ultimo caso presenta alcuni vantaggi per il fornitore, come l'esternalizzazione di un servizio che può essere complesso da eseguire, ma soprattutto non scoraggia l'utilizzo dei servizi da parte degli adulti che sono più riluttanti a fornire i propri dati ai Vsp. In questo senso, le organizzazioni indipendenti di verifica dell’età possono essere utilizzate anche per acquistare alcolici o tabacco o per consentire il gioco d’azzardo online. Inoltre, oltre agli esempi sopra riportati per la prova dell'età legale, i verificatori di terze parti sono ampiamente utilizzati dalle società di telecomunicazioni e dalle organizzazioni bancarie per convalidare i dati dei propri clienti prima di stipulare contratti online. In questo modo, il terzo che fornisce la prova dell'età conosce l'identità o l'attributo di età dell'internauta, ma non sa quale sito sta visitando, e il titolare del servizio sa che l'utente è maggiorenne, ma non conosce nessun’altra informazione personale o relativa all'identità dell'utente. È necessario chiarire che l'utente deve sapere se il terzo è indipendente dal titolare del servizio al quale chiede l'accesso e vigilare sui possibili legami economici tra i terzi e i titolari dei servizi”.


 


 

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