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Canoni bingo, Tar Lazio: 'Giudizio sospeso fino a pronuncia della Corte di giustizia europea'

24 dicembre 2022 - 13:17

Il Tar Lazio sospende il giudizio sul ricorso proposto da alcune sale bingo per l'annullamento della nota di Adm per la rateizzazione dei canoni del 2021: bisogna attendere la pronuncia della Corte di giustizia europea.

Scritto da Fm
© Pxhere

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Il Tar Lazio, con un'ordinanza pubblicata in queste ore, ha sospeso il giudizio sul ricorso proposto da alcune sale bingo afferenti all'Ascob - difese dagli avvocati Matilde Tariciotti e Luca Giacobbe - per l'annullamento della nota dell’Agenzia accise, dogane e monopoli per la rateizzazione dei canoni del 2021 perché ritiene che si debba pronunciare prima la Corte di giustizia europea.

 

Come si ricorderà, infatti, il 21 novembre 2022 il Consiglio di Stato ha rimesso alla Corte di giustizia Ue una serie di questioni pregiudiziali relativamente alla compatibilità con il diritto eurounitario degli interventi unilaterali da parte dello Stato che hanno inciso sulla proroga delle concessioni in essere, sulle condizioni apposte alla proroga e sulla misura del canone richiesto durante il periodo di proroga tecnica.

 

I giudici amministrativi capitolini ritengono che “il quesito oggetto del suddetto rinvio pregiudiziale sia rilevante anche ai fini del presente giudizio il quale, dunque, per evidenti ragioni di certezza del diritto, non può essere ragionevolmente definito prima che sia stata pubblicata la decisione pregiudiziale” e che ricorrano “i presupposti per disporre la sospensione c.d. impropria del giudizio fino alla definizione del giudizio pregiudiziale, pendente dinanzi alla Corte di Giustizia Ue”.

Quindi, “considerato che l’adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha affermato che nel processo amministrativo trova ingresso la c.d. sospensione impropria del giudizio principale per la pendenza della questione di legittimità costituzionale di una norma, applicabile in tale procedimento, ma sollevata in una diversa causa, con la puntualizzazione che per la prosecuzione del giudizio sospeso, ai sensi dell’art. 80, comma 1, Cpa, deve essere presentata l’istanza di fissazione di udienza entro il termine decadenziale di 90 giorni, decorrenti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento della Corte costituzionale” e che “l’istituto della cd. sospensione impropria si estende anche, come nella specie, alla rimessione di una questione alla Corte di Giustizia per la verifica della conformità di una norma nazionale a quelle dell’Unione Europea, fermo restando che la parte interessata ha l’onere di proseguire il giudizio con le modalità previste dall’art. 80 c.p.a. nel termine di 90 giorni decorrente dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea della comunicazione di cui all’art. 92 del Regolamento di procedura della Corte di Giustizia, pena l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. a), Cpa”, il Tar Lazio “impregiudicata ogni decisione sul rito e sul merito, sospende il giudizio sul ricorso in epigrafe”.

 

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