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Tar Lazio: 'Orari gioco, intesa del 2017 ha valore d'indirizzo'

06 febbraio 2019 - 09:09

Il Tar Lazio accoglie ricorso contro limiti orari al gioco di Anzio (Rm), vanno considerati quelli previsti dall'intesa in Conferenza unificata del 2017.

Scritto da Fm
Tar Lazio: 'Orari gioco, intesa del 2017 ha valore d'indirizzo'

“Il Collegio ritiene di doversi in parte discostare dall’orientamento giurisprudenziale (Tar Lazio, Roma, sentenza 18 dicembre 2018, n. 12322; Tar Veneto, 18 aprile 2018, n. 417) che si limita a ritenere l’intesa, in quanto non recepita, non cogente, e quindi in alcun modo vincolante, ritenendo, al contrario, il Collegio, che la mancata adozione del previsto decreto di recepimento non priva l’intesa di qualsivoglia rilievo, e ciò in ragione del carattere condiviso del relativo contenuto, adottato allo scopo di dettare una disciplina uniforme ed omogenea sul territorio nazionale in esito al bilanciamento e ponderazione degli interessi di cui i soggetti partecipanti sono portatori, dovendo ritenersi le misure ivi previste come adottate in esito ad un giudizio di adeguatezza, necessità e proporzionalità atto a contemperare la polifonia di interessi coinvolti, convogliati in una decisione comune, la quale assume valenza di necessario parametro per l’esercizio dell’attività amministrativa”.

 

Così, il Tar Lazio torna a parlare dell'intesa sul riordino del gioco pubblico raggiunta in sede di Conferenza unificata nel settembre 2017, ribaltando le decisioni fin qui assunte da altri giudici amministrativi, e accogliendo il ricorso per motivi aggiunti proposto da una sala bingo contro il Comune di Anzio e la Questura di Roma per l'annullamento, l'accertamento e la declaratoria di illegittimità e/o di nullità delle ordinanze sul gioco emesse dal sindaco nell'agosto e nel settembre 2018 che hanno imposto di spegnere gli apparecchi per 13 ore al giorno, a fonte delle sei previste dall'accordo stretto fra Governo, Regioni ed enti locali.
 
 
“Pur non rivestendo l’intesa, valore cogente – per non essere stata ancora recepita – la stessa assume la valenza di norma di indirizzo per l’azione degli enti locali, costituendo al contempo parametro per valutare la legittimità dei provvedimenti dagli stessi adottati in materia.
Sulla scorta di tale premesse in ordine alla valenza da attribuirsi all’intesa, vengono, pertanto, in rilievo, innanzitutto, profili di intrinseca contraddittorietà delle contestate ordinanze le quali, pur richiamando l’intesa adottata in sede di Conferenza unificata, se ne discostano sia quanto a durata massima giornaliera del periodo di non funzionamento degli apparecchi da gioco, sia quanto alla completa omissione della previa intesa con l’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
I medesimi profili rilevano altresì in quanto il vincolo, seppur non cogente, discendente dall’intesa – avente comunque valore di indirizzo e di individuazione delle misure ritenute, in sede di concertazione istituzionale, adeguate e proporzionate rispetto agli scopi - è stato disatteso senza che emergano le ragioni in base alle quali si è ritenuto di dover innalzare il limite di sei ore di non funzionamento degli apparecchi – previsto dall’Intesa – a tredici ore, non essendo indicati particolari situazioni o fenomeni, legati allo specifico territorio comunale, che abbiano condotto a tale più stringente previsione, tale da disattendere una indicazione espressamente adottata al fine di rendere omogenea ed uniforme, su tutto il territorio nazionale, la disciplina sul funzionamento degli apparecchi di gioco”, si legge ancora nella sentenza.
 
 
I giudici amministrativi quindi ricordano che “riguardo alla distribuzione temporale del gioco - di specifico interesse per la controversia che qui occupa – l’intesa ha espressamente stabilito di 'riconoscere agli enti locali la facoltà di stabilire per le tipologie di gioco delle fasce orarie fino a 6 ore complessive di chiusura quotidiana di gioco', stabilendo altresì che 'la distribuzione oraria delle fasce di interruzione del gioco nell’arco della giornata va definita, d’intesa con l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in una prospettiva il più omogenea possibile nel territorio nazionale e regionale, anche ai fini del futuro monitoraggio telematico del rispetto dei limiti così definiti'.
Tale previsione, di specifica rilevanza ai fini del decidere, stabilisce quindi una limitazione massima di chiusura quotidiana del gioco, fissata in sei ore complessive al giorno, demandando alle amministrazioni locali la loro concreta declinazione nell’arco della giornata entro tale limite massimo.
Viene, inoltre, stabilito che detta distribuzione delle fasce di interruzione del gioco debba essere definita d’intesa con l’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Trattasi di previsioni disattese dalle gravate ordinanze, posto che la limitazione complessiva giornaliera del funzionamento degli apparecchi da gioco è stata dal Comune determinata, a fronte delle 6 ore massime previste dall’intesa, in 13 ore (in seguito alla rettifica della precedente ordinanza che stabiliva un blocco di 16 ore) e che nella definizione di tali misure non è stata in alcun modo coinvolta l’Agenzia delle dogane e dei monopoli”.
 
Inoltre, “la previsione adottata in sede di Conferenza unificata in ordine alla necessità di una intesa con l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, indica la necessità della previa acquisizione in ambito procedimentale del relativo apporto, costituendo espressione di un principio generale dell’ordinamento che intende garantire l’emersione di tutti gli interessi coinvolti al fine di attuare la ponderata comparazione e mediazione tra gli stessi, potendosi solo in tal modo contemperare le esigenze erariali – attribuite alla competenza esclusiva dello Stato - con le conseguenze sociali del gioco, la cui cura è affidata a più livelli di governo, ivi compresi gli enti locali”.
 
 

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