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Bingo, Tar: 'Senza polizza fidejussoria concessione sospesa''

16 febbraio 2021 - 16:29

Il Tar Lazio conferma sospensione della concessione per la raccolta del Bingo a società che non ha mai prodotto la necessaria polizza fideiussoria, sebbene richiesta più volte da Adm.

Scritto da Fm
Bingo, Tar: 'Senza polizza fidejussoria concessione sospesa''


Niente da fare per il ricorso proposto da una concessionaria per la raccolta del gioco del Bingo in regime di cosiddetta “proroga tecnica” contro il provvedimento con cui l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha disposto la sospensione della sua “concessione in proroga con conseguente chiusura della sala”, in ragione del mancato versamento della “polizza fidejussoria relativa all'anno 2017, aumentata di due anni fino al 31 dicembre 2019, per gli inadempimenti eventualmente verificatisi fino al 31 dicembre 2017”, nonostante le richieste in tal senso del 2016 e 2017.

La società ricorrente ha chiesto l’annullamento della sospensione della concessione, assumendone l’illegittimità, incontrando il "niet" dei giudici amministrativi del Tar Lazio.

Il Collegio nella sentenza ricorda che la ricorrente "dopo aver manifestato (quando già si trovava in amministrazione giudiziaria) la volontà di prorogare il rapporto concessorio già scaduto a settembre 2014, ha volontariamente proseguito nella gestione del gioco del bingo senza - però - mai produrre la necessaria polizza fideiussoria, sebbene tale garanzia fosse stata più volte richiesta e sollecitata dall’Agenzia nel 2015-2016-2017 in cui le veniva assegnato l’ulteriore termine di dieci giorni per il deposito, con l’espresso avvertimento che, in caso di ulteriore mancanza, si sarebbe avviato il relativo procedimento di sospensione della concessione.
Alcun rilievo assume, in tale contesto, la circostanza - addotta dalla ricorrente a giustificazione del proprio inadempimento - che essa si trovi fin dal 2009 in amministrazione giudiziaria, non valendo tale circostanza a porre l’Erario al riparo dal rischio che l’attività del concessionario non sia costantemente conforme all’interesse pubblico e, dunque, pregiudizievole per le ragioni erariali", evidenziano i giudici.
 
"Occorre, infatti, considerare come la ricorrente, nella sua qualità di concessionaria di Stato, fosse titolare di un munus pubblico, per di più nel delicato settore dei giochi, che postula necessariamente, quale requisito fondante, la prestazione di una valida garanzia, in ragione della gestione di rilevanti flussi finanziari, in parte destinati all’Erario, la cui mancata prestazione fa di per sé venir meno i requisiti per l’attribuzione della concessione.
Tale adempimento si atteggia, dunque, a presupposto imprescindibile per la prosecuzione del rapporto concessorio, sicché, nel caso di specie, l’Agenzia non poteva consentire alla ricorrente, sebbene in amministrazione giudiziaria, l’ulteriore prosecuzione dell’attività, in mancanza di un elemento essenziale allo svolgimento dell’attività stessa.
Qualsiasi contrasto con i richiamati principi costituzionali di ragionevolezza e proporzionalità dell’azione amministrativa deve, dunque, essere escluso così come un legittimo affidamento della ricorrente alla prosecuzione dell’attività, poiché in aperto contrasto con la normativa di settore, che impone – come visto - la prestazione della garanzia da costei, invero, non prestata", si legge ancora nella sentenza.
 
A ciò si aggiunga come la società "versasse in amministrazione giudiziaria già quando decideva di aderire al regime di proroga tecnica, nella piena consapevolezza che ciò avrebbe comportato l’imprescindibile deposito della garanzia di cui al citato comma 636, come anche espressamente chiarito dall’Agenzia all’amministratore giudiziario già con nota del 2014 (in atti), con l’ulteriore conseguenza che deve, anche sotto tale aspetto, escludersi un qualsiasi legittimo affidamento della ricorrente sulla non obbligatorietà di tale adempimento. Diversamente opinando si verrebbe, vieppiù, ad accordare all’odierna ricorrente un ingiustificato privilegio, a detrimento della posizione degli altri concessionari in situazioni analoghe, che, come evidenziato l’amministrazione resistente, nel riconoscere la necessità del deposito di idonea garanzia, hanno presentato al giudice delegato specifica istanza di dissequestro di risorse finanziarie e /o titoli in misura sufficiente a formalizzare la richiesta e l’ottenimento della necessaria garanzia.
Né appare rinvenibile alcuna lesione del diritto al lavoro - genericamente lamentata dalla ricorrente sulla base dell’assunto che la chiusura dell’attività comporterebbe il licenziamento dei propri dipendenti - non rivenendosi alcun profilo di omessa salvaguardia dei livelli occupazionali e non potendo il paventato danno assurgere a ragione ostativa all’adozione dei contestati provvedimenti di sospensione e decadenza della concessione, tanto più ove la relativa attività di raccolta venga svolta oltre che, come visto, in spregio alla normativa di settore, finanche – come nel caso di specie - in violazione della normativa previdenziale, come documentato in atti dall’amministrazione resistente", conclude il Tar Lazio.
 

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