skin

Tar: 'No divieti per sala bingo già autorizzata, ma no ampliamenti'

17 maggio 2022 - 08:15

Il Tar Lombardia boccia ricorso di una sala bingo contro variante del Pgt che conferma edificazione di luogo di culto, ma consente prosecuzione attività in quanto aperta nel 2011.

Scritto da Redazione
Tar: 'No divieti per sala bingo già autorizzata, ma no ampliamenti'

La presenza di una sala giochi non impedisce di pianificare un luogo sensibile nel raggio di 500 metri, ma l’anteriorità della sala giochi mette la stessa al riparo dai vincoli e dai divieti connessi alla presenza del luogo sensibile, nei limiti della posizione economica già acquisita. Più precisamente, il luogo sensibile che viene realizzato vicino alla sala giochi non comporta l’applicazione dei divieti indicati nell’art. 5 della LR 8/2013, e di conseguenza non impedirà la prosecuzione o il rinnovo delle concessioni relative agli apparecchi per il gioco d’azzardo lecito di cui all’art. 110 comma 6 del Tulps, né l’attivazione di nuove concessioni per apparecchi dello stesso tipo, purché l’ordine di grandezza del fatturato non si discosti da quello attuale”.

Questa è l'iimportante assunto che risalta nella sentenza con cui il Tar Lombardia respinge il ricorso presentato dalla società di gestione di una sala bingo - collocata all’interno di una lottizzazione disciplinata da una convenzione urbanistica stipulata nel 2008 - attiva dal 2011, la cui attività rischia di entrare in conflitto con la realizzazione di un luogo di culto nella medesima zona dopo che il Comune di Bergamo, con una nuova variante al Piano di governo del territorio ha confermato la destinazione a servizi religiosi.

 

Il Comune ha respinto l'osservazione presentata dalla società di gestione della sala bingo, che chiedeva la cancellazione del nuovo servizio religioso, in quanto, una volta realizzato il luogo di culto la sala giochi si troverà a meno di 500 metri da un luogo sensibile, secondo la definizione dell’art. 5 della legge regionale per il contrasto del gioco patologico del 2013.
Nelle controdeduzioni il Comune ha sottolineato il carattere confermativo della nuova variante, e la prevalenza dell’interesse pubblico all’ampliamento della dotazione di attrezzature religiose rispetto alle aspettative economiche dei privati.
 
I giudici del Tar Lombardia bocciano quindi il ricorso presentato contro la nuova variante, evidenziando che “in definitiva, sono incise solo aspettative di mero fatto circa possibili sviluppi dell’attività di gioco oltre le dimensioni attuali. Questa situazione è paragonabile alle limitazioni che possono intervenire per qualsiasi altra attività imprenditoriale. L’insediamento storico non garantisce mai l’invarianza del contesto urbanistico, dove tutte le aspettative si diluiscono nella continua evoluzione della realtà sociale ed economica”.
 

Articoli correlati