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Tar Bolzano: 'Totem in sala gioco, licenza va sospesa'

30 novembre 2017 - 09:59

Per il Tar Bolzano è giusto sospendere la licenza di gioco ad un esercizio per installazione di totem e violazioni reiterate che minacciano l'ordine pubblico.

Scritto da Fm
Tar Bolzano: 'Totem in sala gioco, licenza va sospesa'

 


"Il provvedimento sindacale impugnato, con una motivazione che non si configura né irragionevole né sproporzionata, considerata la gravità dei fatti rappresentati e la condotta del titolare dell’esercizio, già evidenziati in sede di esame del primo e del secondo motivo di ricorso, giustifica pienamente i 60 giorni di sospensione dalla licenza disposti nel caso specifico".

Questa la motivazione con cui il Tar Bolzano ha rigettato il ricorso del titolare di un bar con attività di gioco contro il Comune di Bolzano per l'annullamento del provvedimento che ha decretato la sospensione per 60 giorni dell’attività del pubblico esercizio in seguito a una serie di reiterate violazioni della normativa vigente, riscontrate nell'ambito di un controllo della Guardia di Finanza.

 

Fra di loro l'installazione di apparecchi collegato alla rete Internet, del tipo "totem", (non rispondente alle caratteristiche e alle prescrizioni di cui all’art. 110, commi 6 e 7 del Tullps), in violazione dell’art. 1, comma 923, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, utilizzato dai clienti al momento dell’ispezione, l'omessa esposizione all’ingresso e all’interno del locale del materiale informativo predisposto dall’Asl sui rischi correlati al gioco, in violazione dell’art. 7, comma 5, del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito nella legge 8 novembre 2012, n. 189 (doc. 7 del Comune).
 
 

Secondo quanto ricorda la sentenza del Tar Bolzano, "l’articolo 47 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58 ('Sospensione dell’attività di esercizio'), al comma 3, stabilisce quanto segue: 'Ove un pubblico esercizio sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o sia stato luogo di tumulti o gravi disordini, o costituisca, comunque, un pericolo per l'ordine, la moralità o la sicurezza pubblica, il sindaco può sospendere la licenza di esercizio fino a un massimo di tre mesi, oppure anticipare, in casi meno gravi o di reiterato o indebito disturbo del vicinato a causa dell'attività dell'esercizio stesso, l'orario di chiusura. Qualora i fatti che hanno determinato la sospensione si ripetano, può revocare la licenza di esercizio'.
Nel caso di specie, il sindaco di Bolzano, presa visione dei citati verbali, ha deciso di sospendere la licenza di cui è titolare la ricorrente per due mesi, in applicazione della norma suddetta, ritenendo che l’esercizio costituisca un pericolo per l’ordine, la moralità o la sicurezza pubblica. Infatti. il titolare ha violato, più volte, la normativa in materia di pubblica sicurezza, collegando gli apparecchi da gioco cosidetti totem presenti nel locale con siti per giochi illeciti non rispondenti alle caratteristica di cui all’art. 110, sesto e settimo comma, del Tulps, condotta aggravata dal fatto che nel locale in questione non erano ammessi neppure i giochi leciti, per la vicinanza di siti sensibili, circostanza di cui il titolare dell’esercizio era a conoscenza, essendo stato destinatario, nel 2013, di una specifica ordinanza dello stesso Sindaco, avente per oggetto la rimozione dei giochi leciti e la sospensione dell’attività fino alla loro rimozione.
Contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, il Collegio ritiene che il provvedimento di sospensione della licenza adottato dal sindaco nel caso di specie sia pienamente conforme ai requisiti di cui al citato comma 3 dell’art. 47 della legge provinciale n. 58 del 1988, il cui testo si richiama a quanto analogamente disposto dall’art. 100 del Tulps in relazione ai poteri del Questore.
Osserva il Collegio che si tratta di un potere ampiamente discrezionale, avente natura tipicamente preventiva e cautelare, a garanzia di interessi primari, quali la sicurezza e l’ordine pubblico.
Nel caso specifico il sindaco, nel provvedimento impugnato, precisa in modo inequivocabile quale è l’interesse primario che intende perseguire e tutelare: 'Si ritiene costituire un fatto grave per l’ordine pubblico e la sicurezza che in un ‘comunissimo esercizio pubblico di quartiere, punto di ritrovo di giovani e meno giovani’ sia consentito attraverso l’utilizzo di giochi tipo ‘totem’ il collegamento con siti di giochi illeciti'.
Ad avviso del Collegio la sospensione della licenza deve ritenersi legittimamente adottata, ricorrendo una situazione tale da configurare una fonte di pericolo concreto e attuale per la collettività".
 

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