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Cassazione annulla condanna per gratta e vinci contraffatto

13 maggio 2016 - 11:41

Corte di Cassazione annulla la condanna di una giocatrice che aveva tentato di incassare un gratta e vinci contraffatto.

Scritto da Redazione

 

La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza con cui la Corte di Appello di Lecce aveva condannato a sei mesi di reclusione (con pena sospesa) una giocatrice che aveva tentato di incassare un biglietto di una lotteria istantanea al quale erano stati sostituiti alcuni numeri così da renderlo un titolo vincente, presentandolo al Consorzio Lotterie Nazionali, tramite la propria banca, al fine di percepire la somma di oltre 11mila euro. Scopo non raggiunto perché era stato accertato che il biglietto non era corrispondente alla sua elaborazione originaria.


Per il Collegio, la decisione della Corte di Appello di riformare la sentenza del tribunale di Lecce che in primo grado aveva assolto la giocatrice è priva "del proprio, alternativo, ragionamento probatorio" capace di "confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza e non può, invece, limitarsi ad imporre la propria valutazione del compendio probatorio perché preferibile a quella coltivata nel provvedimento impugnato".


IL PRIMO GIUDIZIO - Il primo giudice aveva assolto la ricorrente dai reati a questa contestati, "ritenendo non esservi prova della sua consapevolezza della falsità del biglietto della lotteria consegnato per la riscossione del premio al Consorzio Lotterie Nazionali" rilevando che "argomenti di ordine logico inducevano a ritenere che la predetta ricorrente giammai avrebbe presentato all'incasso il biglietto in questione, se fosse stata consapevole della falsità dello stesso, giacché la sua esperienza trentennale di esercente nel settore l'avrebbe resa consapevole che si trattava di una contraffazione di per sé inidonea a raggiungere lo scopo, non potendo la stessa ignorare, proprio in virtù di tale esperienza, che i biglietti vincenti di lotterie, riffe e giochi statali non vengono identificati per il pagamento mediante la ricognizione delle figure o delle combinazioni di numeri sulle stesse rappresentate, bensì mediante il codice a barre e la sigla sugli stessi riportate, incomprensibili al consumatore".
 
"VALUTARE IDONEITA' ATTI" - La Corte di Appello di Lecce, prosegue la Cassazione, "a fronte della ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice, che ha indicato la contraffazione del biglietto come di per sé inidonea al raggiungimento dello scopo della riscossione del premio, ha fornito una ricostruzione alternativa, senza però dare conto delle concrete possibilità che alla presentazione del biglietto così contraffatto potesse seguire o meno la riscossione del premio: la sentenza impugnata, infatti, non consente di comprendere se, prima del pagamento del premio, la banca incaricata proceda sempre alla verifica del codice a barre e del numero celato sotto la carta argentata (sicché in tal caso si verterebbe nell'ipotesi di delitto impossibile per inidoneità degli atti, ai sensi dell'art. 49 cod. pen.), oppure se il funzionario della banca è comunque abilitato a pagare il premio, quando non rileva anomalie. La circostanza rileva perché 'in tema di tentativo, l'idoneità degli atti non va valutata con riferimento ad un criterio probabilistico di realizzazione dell'intento delittuoso, bensì in relazione alla possibilità che alla condotta consegua lo scopo che l'agente si propone, configurandosi invece un reato impossibile per inidoneità degli atti, ai sensi dell'art. 49 cod. pen., in presenza di un'inefficienza strutturale e strumentale del mezzo usato che sia assoluta e indipendente da cause estranee ed estrinseche, di modo che l'azione, valutata ex ante e in relazione alla sua realizzazione secondo quanto originariamente voluto dall'agente, risulti del tutto priva della capacità di attuare il proposito criminoso'. L'idoneità degli atti, invece, non emerge dalla sentenza impugnata, che a tal riguardo spiega soltanto che 'il premio non poteva essere riscosso in quanto, trattandosi di vincita anomala, il tagliando veniva trasmesso come da regolamento al centro verifiche del consorzio lotterie nazionali', senza spiegare però quali siano le anomalie che impongono la trasmissione del biglietto al menzionato centro di verifica e, conseguentemente, senza offrire elementi sufficienti a valutare se sia stato rispettato il disposto dell'art. 49 cod. pen. 3".

I giudici della Cassazione hanno quindi rinviato ad altra sezione della Corte di Appello di Lecce, affinché provveda ad un nuovo giudizio.
 

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