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Cassa integrazione 2022, le esenzioni per sale gioco e bingo

22 agosto 2022 - 08:49

L'Inps pubblica circolare che illustra le novità in materia di cassa integrazione per sale gioco, bingo e parchi divertimenti ai sensi dei Dl Ucraina e Sostegni ter.

Scritto da Redazione
Cassa integrazione 2022, le esenzioni per sale gioco e bingo


Anche i datori di lavoro del settore del gioco, che fanno ricorso ai trattamenti di integrazione salariale a causa della pandemia di Covid, possono avere dei benefici in deroga.

Lo ricorda una circolare dell'Inps, consultabile a questo link, illustrando nel dettaglio quali sono i tipi di attività ricreative ricomprese nella misura.
Si tratta di "Sale giochi e biliardi", individuate dal codice Ateco 93.29.3 e di "Altre attività di intrattenimento e divertimento (sale bingo)" con il codice Ateco 93.29.9. La stessa misura vale anche per "Parchi divertimenti e parchi tematici", contraddistinti dal codice Ateco 93.21.


La circolare dell'Inps quindi illustra le novità introdotte in materia di tutele previste in costanza di rapporto di lavoro dal decreto–legge 21 marzo 2022, n. 21, recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”e dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (decreto Sostegni ter), che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge n. 4/2022, e riepiloga le relative istruzioni operative.
Vengono altresì illustrate le modifiche apportate dal decreto ministeriale n. 67/2022 in materia di individuazione dei criteri di esame delle domande di concessione dell’integrazione salariale.
 
La misura introdotta dall’articolo 44, comma 11- sexies, del D.lgs n. 148/2015, "al fine di fronteggiare, nell'anno 2022, situazioni di particolare difficoltà economica, consente ai datori di lavoro con forza occupazionale fino a 15 dipendenti, rientranti nelle tutele di cui agli articoli 26, 29 e 40 del D.lgs n. 148/2015 e che operano in determinati settori, di richiedere, nel rispetto delle condizioni di seguito descritte, un ulteriore periodo di assegno di integrazione salariale, comprensivo di contribuzione figurativa/correlata, per un massimo di 8 settimane, da fruire entro il 31 dicembre 2022".
 

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