Divieto pubblicità, Agcom: 'Salve info tecniche e gioco responsabile'
Pubblicate le linee guida dell'Agcom sull'applicazione delle disposizioni del decreto Dignità per quanto attiene il divieto di pubblicità del gioco.
Esulano dal divieto di pubblicità di gioco sancito dell'articolo 9 del decreto Dignità "le comunicazioni di responsabilità sociale di impresa, quali per esempio le campagne informative sui giochi vietati in senso assoluto e su quelli ammessi ma proibiti per i minori, sui fattori di rischio a cui sono esposti i giocatori denominati 'problematici', sui valori legati al gioco legale, di informativa sul gioco legale, sui rischi dell’usura connessi al gioco patologico, l’attivazione di corsi di formazione sulla ludopatia riservati agli operatori di gioco, la predisposizione di cautele nei confronti del giocatore problematico (ad esempio attraverso la creazione di piattaforme online dedicate agli utenti al fine di offrire un aiuto nel caso di gioco compulsivo), senza esposizione del marchio o del logo".
Lo si legge sulle Linee guida sulle modalità attuative dell'articolo 9 del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, recante "Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese", convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, approvate con una delibera dall''Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e in riferimento, appunto, all'articolo relativo al divieto di pubblicità del gioco con vincita in denaro.
LE ALTRE ESCLUSIONI - Nel ribadire cha la ratio della norma è "rafforzare la tutela del consumatore e realizzare un più efficace contrasto del disturbo da gioco patologico", le Linee guida sottolineano che esulano dal divieto anche "l’organizzazione di fiere sul gioco a pagamento destinate ai soli operatori di settore"; "l’utilizzo del marchio che identifichi, oltre ai servizi giochi con vincite in denaro o d’azzardo, ulteriori attività, aventi carattere autonomo, purché non sussistano ambiguità circa l’oggetto della promozione e in questa non compaiano elementi evocativi del gioco fatta eccezione per la mera denominazione del fornitore" e anche "la televendita di beni e servizi di gioco a pagamento qualora ricorrano entrambe le seguenti condizioni: a) l’offerta di gioco a pagamento su mezzo televisivo rappresenti l’oggetto della concessione per l’esercizio dell’attività di offerta del gioco a pagamento rilasciata dall’Agenzia delle dogane e dei Monopoli; b) la televendita sia finalizzata esclusivamente alla conclusione del contratto di gioco, consti della mera esecuzione del gioco stesso e non contenga alcun riferimento né abbia natura promozionale. La valenza promozionale della televendita è comunque presunta qualora la stessa venga trasmessa all’interno di un palinsesto televisivo generalista o semigeneralista". Escluse anche "le comunicazioni commerciali business to business, ivi incluse quelle diffuse sulla stampa specializzata".
GLI ACCERTAMENTI - L'accertamento delle presunte ipotesi di violazione è svolto "secondo le regole procedurali di cui alla delibera n. 581/15/Cons, del 16 ottobre 2015, recante il 'Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni'" e "per lo svolgimento dell’attività di vigilanza l’Autorità si avvale della collaborazione dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli, secondo le modalità che verranno definite da un successivo protocollo d’intesa". Nel corso dell'istruttoria "l'Autorità si avvale della collaborazione della Guardia di Finanza". Inoltre, "l'Autorità si impegna a promuovere forme di co-regolamentazione che prevedano l’obbligo, per i gestori dei social e dei blog, di rimuovere la pubblicità".
LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI - Le sanzioni di cui all’art. 9, comma 2, del decreto legge n. 87/18, si legge ancora nelle Linee guida, vengono determinate secondo i criteri di cui alla delibera 265/15/Cons, del 28 aprile 2015, recante “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’autorità per le garanzie nelle comunicazioni”.
LE FINALITA' DELLE LINEE GUIDA - Come si legge nelle premesse alla Linee guida, le stesse Le presenti linee guida si pongono in attuazione dell’art. 9 del decreto e si propongono, "entro la cornice normativa primaria di riferimento", di "coordinare le nuove regole con la complessa disciplina di settore e con i principi costituzionali e dell’Unione europea". La ratio del divieto, spiega Agcom, è da individuarsi "nel contrasto alla ludopatia e nel rafforzamento della tutela del consumatore/giocatore, con particolare riferimento alle categorie vulnerabili (giocatori patologici, minori, anziani)".L'AMBITO DI APPLICAZIONE - Le premesse alle Linee guida definiscono anche l'ambito di applicazione del divieto di pubblicità. Esso vale, da un punto di vista soggettivo-territoriale, "nei confronti dei soggetti individuati dall’art. 9, comma 2 del decreto, aventi la sede legale, ivi incluse le sedi secondarie, in Italia" e, altresì, "ai soggetti con sede legale all’estero, qualora: abbiano ricevuto la concessione per l’offerta del gioco a pagamento in Italia dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli; siano stati autorizzati alla fornitura di servizi media audiovisivi in Italia".
Quanto all'ambito di applicazione oggettivo, nel confermare come sia vietata "qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, di sponsorizzazione, o di comunicazione con contenuto promozionale del gioco con vincita in denaro" e come siano considerate "comunicazioni commerciali vietate, a titolo esemplificativo: il product placement; la distribuzione di gadget brandizzati dei prodotti di gioco; l’organizzazione di eventi con premi costituiti da prodotti brandizzati; le manifestazioni a premio come definite e qualificate dal d.p.r. 26 ottobre 2001, n. 430; la pubblicità redazionale; la pubblicità, diretta e indiretta, effettuata dagli 'influencer'”, Agcom evidenzia come "stante la ratio della norma e la natura imperativa del divieto, non possono avere alcuna efficacia scriminante né il consenso preventivo rilasciato dal giocatore/utente all’invio di comunicazioni commerciali riguardanti il gioco a pagamento né un comportamento concludente nel senso della determinazione al gioco".
Inoltre, "non rientrano nel divieto di cui all’art. 9 del decreto i segni distintivi del gioco legale solo ove strettamente identificativi del luogo di svolgimento della relativa attività (a titolo esemplificativo: mere insegne di esercizio o domini di siti online)". Non vi rientrano neanche "le comunicazioni di mero carattere informativo fornite dagli operatori di gioco legale. In particolare, non sono da considerarsi pubblicità le informazioni limitate alle sole caratteristiche dei vari prodotti e servizi di gioco offerto, laddove rilasciate nel contesto in cui si offre il servizio di gioco a pagamento".
LE ALTRE ESCLUSIONI - Sempre soffermandosi sull'ambito oggettivo di applicazione, l'Agcom evidenzia che "i servizi informativi di comparazione di quote o offerte commerciali dei diversi competitors non sono da considerarsi come forme di pubblicità, purché effettuate nel rispetto dei principi di continenza, non ingannevolezza e trasparenza" e che "esulano dall’ambito di applicazione del divieto i c.d. servizi gratuiti di indicizzazione mediante algoritmo forniti direttamente dai motori di ricerca o dai marketplace (es. Apple Store, Google Play) che consentano all’operatore di gioco di avere un posizionamento migliore nei risultati di ricerca dell’utente, una volta che quest’ultimo abbia già inserito la specifica query relativa al gioco a pagamento nel motore di ricerca o nel marketplace". Ancora, "il logo o il riferimento a servizi di gioco presenti sulle vetrofanie degli esercizi che offrono gioco a pagamento, nonché la mera esposizione delle vincite realizzate presso un punto vendita che offre servizi di gioco sono consentiti solo se effettuati con modalità, anche grafiche e dimensionali, tali da non configurare una forma di induzione al gioco a pagamento".
Infine, "la pubblicità ed ogni altra forma di comunicazione commerciale relativa ad eventi diversi dall’offerta di gioco a pagamento che si svolgano all’interno di Casinò o di sale da gioco è consentita solo qualora non realizzi una promozione, neanche indiretta, del gioco a pagamento. Al fine di valutare la natura promozionale dell’offerta di gioco a pagamento si tengono in considerazione, a titolo esemplificativo, i seguenti elementi: la natura gratuita dell’evento, la presenza, nel luogo in cui si svolge l’evento, di servizi, gadget, loghi riguardanti il gioco a pagamento, il risalto che viene dato nella pubblicità dell’evento ad elementi evocativi del gioco a pagamento". Sono altresì consentite "tutte le forme di comunicazione imposte dalla legge o dal provvedimento amministrativo di concessione".
- LEGGI LA DELIBERA E LE LINEE GUIDA DELL'AGCOM