L'ordinanza della Cassazione su incassi residui apparecchi gioco e Iva
La Cassazione accoglie ricorso di Snaitech: Commissione tributaria della Lombardia ha errato nel non ritenere assoggettabili ad Iva gli 'incassi residui' degli apparecchi da gioco.
Scritto da Redazione
“La Commissione tributaria regionale ha errato nel non ritenere assoggettabili ad Iva le somme oggetto dell'atto giudiziario costituenti la differenza tra le giocate effettuate dagli utenti e le vincite pagate agli stessi”.
È il motivo di ricorso accolto dalla Corte di Cassazione e al centro della vicenda che vede opposta la società Snaitech all'Agenzia dell'entrate e l'impugnazione - da parte del concessionario - dell'avviso di liquidazione dell'imposta del registro, determinata, in via proporzionale, sulle somme che il Tribunale di Milano ha ingiunto di pagare ad un gestore in favore di Snaitech per il mancato versamento da parte del terzo incaricato delle differenza tra somme immesse con le giocate effettuate e gli importi erogati per le vincite dei giochi mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento.
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