La sentenza della Corte d'appello di Firenze su Comma 7 e nulla osta Adm
La Corte d’appello di Firenze dà ragione ad un gestore che si era visto sequestrare degli apparecchi comma 7 in quanto privi del nulla osta di Adm, vale la Direttiva Servizi Ue.
Scritto da Redazione
I comma 7, in quanto apparecchi da gioco senza vincita in denaro, sono stati oggetto di liberalizzazione a seguito della Direttiva Servizi e, come tali, non necessitano del nulla osta dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
A ribadire questo assunto, già oggetto di altre sentenze, è la Corte d’appello di Firenze, che ha bocciato l'appello proposto da Adm - direzione territoriale Toscana e Umbria - avverso la sentenza del Tribunale di Firenze con la quale era stata accolta la tesi proposta da un gestore di apparecchi, difeso dall’avvocato Cino Benelli, che si era visto sequestrare alcuni congegni comma 7, ritenuti "irregolari", ma senza ricevere spiegazioni sul perché, non distribuendo vincite in denaro, sarebbero stati ascrivibili al comma 6 e per questo obbligati a fornirsi di nulla osta per la messa in eservizio.
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