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Dl Green pass, il testo integrale con le norme sul gioco

23 luglio 2021 - 07:30

Ecco il testo integrale del decreto che sancisce l'obbligatorietà del Green pass, con una dose di vaccino, per accedere ad eventi ed attività economiche, comprese le sale gioco.

Scritto da Redazione
Dl Green pass, il testo integrale con le norme sul gioco

 “Sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò”.

Come ormai noto, ci sono anche loro fra le attività per le quali, dal 6 agosto,  l'accesso sarà consentito – obbligatoriamente – solo dopo aver conseguito il Green pass, quindi dopo aver fatto la prima dose di vaccino, un tampone antigenico o molecolare dall'esito negativo nelle ultime 48 ore o essere guariti dal Covid da non più di sei mesi.

 

Le nuove regole sono sancite dal decreto firmato dal presidente del Consiglio Mario Draghi, arrivato nel tardo pomeriggio di ieri, 22 luglio, dopo un confronto serrato di alcuni giorni con le Regioni,e dopo le prese di posizione di varie parti politiche, con Lega e Fratelli d'Italia sostanzialmente contrari a “restringere la libertà degli italiani”.

 

Nel testo, consultabile nella sua interezza a questo link, c'è, all'articolo 1, la proroga dello stato di emergenza – in scadenza il 31 luglio - fino al 31 dicembre 2021, resasi necessaria alla luce del repentino aumento dei casi registrato negli ultimi giorni, specie fra gli under 30, e della crescente diffusione nel territorio nazionale ed europeo in genere della variante Delta, particolarmente contagiosa.
 
LE ATTIVITÀ PER CUI VIGE L'OBBLIGO - A far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19, l’accesso ai seguenti servizi e attività: “a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di cui all’articolo 4, per il consumo al tavolo, al chiuso; b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, di cui all’articolo 5; c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, di cui all’articolo 5-bis; d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, di cui all’articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso; e) sagre e fiere, convegni e congressi di cui all’articolo 7; f) centri termali, parchi tematici e di divertimento; g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all’articolo 8-bis, comma 1, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione; h) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, di cui all’articolo 8-ter; i) concorsi pubblici. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le attività di cui al comma 1 siano consentiti e alle condizioni previste per le singole zone. 3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del ministero della Salute”.
 
GLI OBBLIGHI - E LE SANZIONI - PER I TITOLARI - Spetterà ai titolari delle attività assicurarsi che chi accede ad esse - lavoratori dipendenti compresi - siano muniti della "certificazione verde". Il decreto infatti recita: "I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1 sono tenuti a verificare che l’accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Le verifica delle certificazioni verdi Covid-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10. Il ministro della Salute con propria ordinanza può definire, eventuali, ulteriori misure necessarie in fase di attuazione della presente disposizione.”.
In caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.
 
I COLORI DELLE REGIONI – Il decreto, come anticipato, modifica anche i parametri di definizione delle zone di rischio.
La “zona bianca” è applicata alle regioni nei cui territori alternativamente:” 1) l'incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive; 2) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni: 2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 15 per cento; 2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 10 per cento comunicati alla Cabina di regia governativa entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. La comunicazione può essere aggiornata con cadenza mensile sulla base di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli già esistenti e destinati ad altre attività.
Per la “zona gialla” invece “1) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nella lettera a); 2) l'incidenza settimanale dei casi è pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni, salvo che ricorrano le condizioni indicate nella lettera a): 2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 30 per cento; 2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 20 per cento comunicati alla predetta Cabina di regia entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La comunicazione può essere aggiornata con cadenza mensile sulla base di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli già esistenti e destinati ad altre attività”.
Nella “zona arancione” l'incidenza settimanale dei contagi “è pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nelle lettere a), b) e d); d)”.
Infine la “zona rossa”, che subentra nel le regioni in cui “l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti e si verificano entrambe le seguenti condizioni: 1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è superiore al 40 per cento; 2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è superiore al 30 per cento comunicati alla cabina di regia governativa entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La comunicazione può essere aggiornata con cadenza mensile sulla base di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli già esistenti e destinati ad altre attività.”.
 
CONFESERCENTI: “CONTROLLI, NON SCARICARE RESPONSABILITÀ SULLE IMPRESE” - La Confesercenti commenta a caldo il decreto, ritenendolo “punitivo” per le imprese, “che non solo devono sostenere l’onere organizzativo ed economico del controllo, ma anche assumersi responsabilità legali che non competono loro.
Noi condividiamo l’esigenza di accelerare l’adesione della popolazione alla campagna vaccinale, ma la collaborazione delle imprese non può diventare un’assunzione eccessiva di responsabilità o un caos organizzativo, anche in considerazione del fatto che il Green pass è comunque una forte limitazione dell’attività economica, che andrà certamente indennizzata.
Restano, inoltre, delle incongruenze incomprensibili. Pensiamo ad esempio all’estensione dell’obbligo anche alle fiere e alle sagre all’aperto, che appare immotivata, visto che notoriamente il pericolo di contagio all’aria aperta è minore. Allo stesso modo, non capiamo perché l’obbligo di Green pass non sia sufficiente a riaprire le discoteche: una decisione che rischia di diventare il colpo di grazia per moltissime attività, praticamente chiuse da un anno e mezzo.
Questo ultimo provvedimento pone a carico di alcuni imprenditori incombenze di particolare onerosità e – in alcuni casi – impossibili da gestire. Abbiamo scritto al Governo per chiedere di aprire un tavolo tecnico ed avviare un confronto con le associazioni che rappresentano le imprese interessate dalle limitazioni. Draghi ci incontri: sono necessari correttivi urgenti e chiarimenti sulle modalità di controllo prima dell’entrata in vigore dell’obbligo”.
 
LA LETTERA DI DE LUISE A DRAGHI: “APRIRE TAVOLO TECNICO” – Per chiarire ulteriormente il proprio pensiero,  la presidente di Confesercenti Patrizia De Luise scrive al presidente del Consiglio Mario Draghi: “Il completamento del piano vaccinale è una salvaguardia per il ritorno a quella normalità che in questi ultimi mesi pareva finalmente a portata di mano. Le nostre imprese hanno fatto e faranno di tutto, come sempre, per fare la propria parte. Debbo però rilevare come questo ultimo decreto ponga a carico di alcuni imprenditori oneri ed incombenze di particolare onerosità e in taluni casi, impossibile gestione. Con lo spirito di chiara e leale collaborazione che ha da sempre contraddistinto i rapporti reciproci, le chiedo la disponibilità a promuovere la costituzione di un tavolo tecnico per apportare le necessarie correzioni e modifiche”.
 

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