CdC, Buscema: 'Concessionario gioco riveste qualifica di agente contabile'
13 febbraio 2020 - 12:45
Durante l'inaugurazione dell’anno giudiziario 2020 della CdC, il presidente Buscema fa riferimento alle attività economiche nel settore di offerta e raccolta del gioco.
Scritto da Redazione
“Occorre ricordare che con l’ordinanza interlocutoria n. 2989 del 2018, che, in relazione alle mansioni di agenti contabili a chi intenda svolgere in Italia attività economiche nel settore di offerta e raccolta del gioco, le sezione unite avevano chiesto all’ufficio del Massimario e del Ruolo, un approfondimento relativo ad alcune questioni".
Questo quanto ha riferito nella mattinata di oggi, giovedì 13 febbraio, a Roma in occasione della cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario 2020 della Corte dei conti, il presidente Angelo Buscema nella sua relazione sull’attività dell’istituto nel 2019.
Secondo Buscema, le questioni su cui le sezioni unite avevano deciso di approfondire sono: "l’esatta ricostruzione del quadro normativo relativo alla nozione ed la qualificazione giuridica dell’agente contabile (R.D. n. 827 del 1923, art. 178) nonché del suo assoggettamento alla giurisdizione della Corte dei conti (R.D. n. 2440 del 1923, art. 74)".
L'approfondimento richiesto è relativo anche "all’enucleazione della normativa specifica e del regime fiscale - ha continuato Buscema - relativo alle società concessionarie del servizio pubblico di attivazione e conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito. All’assoggettabilità delle stesse al regime giuridico degli agenti contabili tenuto conto dei principi stabiliti dalle sezioni unite di questa Corte, in particolare in sede di regolamento di giurisdizione e della compatibilità di tale qualificazione con il diritto dell’Unione Europea così come interpretato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea in relazione alla libertà di stabilimento ed alla libertà di prestazione dei servizi".
A scioglimento dei temi posti dalla ricordata ordinanza interlocutoria le sezioni unite hanno affermato che “i principi elaborati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea in materia di libertà di stabilimento non escludono una disciplina nazionale restrittiva del gioco lecito, fondata sui principi di proporzionalità e su ragioni imperative d’interesse generale o di ordine pubblico. Sono pertanto compatibili con il diritto dell’Unione le restrizioni del legislatore italiano all’attività d’impresa esercente il gioco lecito mediante apparecchi e congegni elettronici, necessariamente connessi alla rete telematica pubblica, di cui è previsto l’affidamentoin concessione ai sensi dell’articolo 14 bis, comma 4, del d.P.R. n. 640 del 1972, in quanto tali restrizioni sono giustificate dalla necessità, per un verso, di tutelare l’ordine pubblico, scongiurando, con un sistema di accesso e controllo pubblico capillare, il fiorire del gioco d’azzardo illecito e, per l’altro, di salvaguardare l’interesse generale al contrasto della ludopatia, consentendo all’autorità statuale, per il tramite del rapporto concessorio, di conservare la titolarità e il controllo del denaro riscosso, secondo le regole generali relative al maneggio di denaro pubblico, nel pieno rispetto anche del principio della proporzionalità, trattandosi di controllo periodico, che non intralcia la gestione dell’attività di gioco lecito ed, anzi, è facilitato dalla rete telematica”.
A tale stregua ”il concessionario per l’attivazione e la conduzione operativa della rete telematica pubblica, destinata alla gestione del gioco lecito mediante gli apparecchi di cui all’art.110, comma 6, r.d. n. 773 del 1931, riveste la qualifica di agente contabile e, come tale, è tenuto a presentare il conto giudiziale, dovendo assicurare la corretta contabilizzazione del flusso di denaro proveniente dalle giocate, trattandosi di somme di diretta appartenenza pubblica, senza che assuma rilievo, in senso contrario, la disciplina fiscale, ove soggetto passivo del prelievo erariale unico (Preu) è il concessionario, atteso che tale disciplina, limitata al rapporto di natura tributaria, non incide sulla funzione di agente di riscossione comunque svolta da quest’ultimo”.