Via libera al “Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse”, con una dotazione di 140 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato a favorire la continuità delle attività economiche per le quali, per effetto delle misure adottate ai sensi dei decreti governativi per il contenimento dell'emergenza Covid, sia stata disposta la chiusura per un periodo complessivo di almeno cento giorni, fra il 1° gennaio e il 25 maggio 2021.
Cioè anche per le attività di gioco che in questo intervallo temporale – anche per gran parte del 2020 – sono state sistematicamente in lockdown.
Il decreto concernente le modalità attuative connesse all'utilizzo delle risorse del Fondo di sostegno campeggia sulla Gazzetta ufficiale del 7 ottobre, individuando “i soggetti beneficiari delle risorse, l'ammontare dell'aiuto concedibile e le relative modalità di erogazione” e definendo, inoltre, “ulteriori elementi utili per l'attuazione della misura, anche tenuto conto delle disposizioni previste dall'art. 11 del decreto-legge 23 luglio 2021”.
Nella lista dei codici Ateco delle attività destinatarie del Fondo molti sono riconducibili al settore del gioco: il 92.00.02 Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone, il 92.00.09 Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse, il 93.29.30 Sale giochi e biliardi, il 93.29.90 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca, il 93.21 Parchi di divertimento e parchi tematici.
Nell'articolo 3, relativo alle Risorse finanziarie disponibili, “Ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 del decreto-legge 23 luglio 2021, una quota pari a euro 20 milioni di euro delle risorse finanziarie di cui al comma 1 è destinata, in via prioritaria, in favore delle attività che, alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge 23 luglio 2021, risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono versate sulla contabilità speciale n. 1778, rubricata 'Agenzia delle entrate - fondi di bilancio' e sono utilizzate dalla medesima Agenzia per la concessione degli aiuti di cui al presente decreto”.
I BENEFICIARI - Per poter beneficiare degli aiuti previsti dal presente decreto, “alla data di presentazione dell'istanza di cui all'art. 6, i soggetti di cui al comma 1 devono: a) essere titolari di partiva Iva attiva prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 23 luglio 2021, ovvero, per i soggetti di cui al comma 1, lettera b), prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 maggio 2021; b) essere residenti o stabiliti del territorio dello Stato; c) non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizione stabilita dall'art. 2, punto 18, del regolamento Gber, fatta salva la deroga disposta per le microimprese e le piccole imprese ai sensi del punto 23, lettera c), dalla Sezione 3.1 'Aiuti di importo limitato' della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020. 3. Non possono beneficiare degli aiuti di cui al presente decreto: a) gli enti pubblici di cui all'art. 74 del Tuir; b) i soggetti di cui all'art. 162-bis del Tuir”.
AIUTI ED EROGAZIONE – Per richiedere al contributo è fondamentale seguire le indicazioni contenute negli articoli successivi del decreto.
“Art. 5 - Forma e ammontare dell'aiuto
1. L'aiuto è riconosciuto, nei limiti della dotazione finanziaria di cui all'art. 3, sotto forma di contributo a fondo perduto, con le modalità riportate nel presente articolo. 2. Successivamente alla chiusura del termine finale per la trasmissione delle istanze di accesso al contributo, fissato con il provvedimento di cui all'art. 6, comma 3, le risorse finanziarie di cui all'art. 3, comma 2, sono prioritariamente ripartite, in egual misura, tra i soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), con un limite massimo di contributo, per ciascun soggetto beneficiario, pari a euro 25.000,00. 3. Le rimanenti risorse finanziarie di cui all'art. 3, comma 1, unitamente a eventuali economie derivanti dal riparto di cui al precedente comma 2, sono ripartire tra i soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), aventi titolo, con le seguenti modalità: a) euro 3.000,00 (tremila), per i soggetti con ricavi e compensi fino a euro 400.000,00 (quattrocentomila); b) euro 7.500,00 (settemila e cinquecento), per i soggetti con ricavi e compensi superiori a euro 400.000,00 (quattrocentomila) e fino a euro 1.000.000,00 (un milione); c) euro 12.000,00 (dodicimila), per i soggetti con ricavi e compensi superiori a euro 1.000.000,00 (un milione); 4. Ai fini della quantificazione del contributo di cui a comma 3, rilevano i ricavi e i compensi di cui all'art. 85, comma 1, lettere a) e b) e all'art. 54, comma 1, del Tuir, relativi al periodo d'imposta 2019. In caso di soggetto richiedente di nuova costituzione che non abbia dichiarato ricavi e compensi nel predetto periodo di imposta, il contributo di cui al comma 1 si assume convenzionalmente pari a quello previsto al comma 3, lettera a). 5. Qualora la dotazione finanziaria di cui al comma 3 non sia sufficiente a soddisfare la richiesta di agevolazione riferita a tutte le istanze ammissibili, successivamente al termine ultimo di presentazione delle stesse, fermo restando il riconoscimento di un contributo in egual misura per tutte le istanze ammissibili fino a un importo di euro 3.000,00 (tremila), l'Agenzia delle entrate provvede a ridurre in modo proporzionale il contributo sulla base delle risorse finanziare disponibili e del numero di istanze ammissibili pervenute, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi e compensi. 6. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”.
L'articolo 6 invece specifica la procedura di accesso e le modalità di erogazione del contributo.
“1. Per ottenere il contributo di cui all'art. 5, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, un'istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4. 2. L'istanza di cui al comma 1 puo' essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'art. 3, comma 3, del decreto del presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate. 3. Le modalità di effettuazione dell'istanza di cui al comma 1, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario sono definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto. Il predetto provvedimento individua, altresì, gli elementi da dichiarare nell'istanza al fine del rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla Sezione 3.1 'Aiuti di importo limitato' della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020. 4. Il contributo di cui all'art. 5 è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale indicato dal richiedente nell'istanza di cui al comma 1”.
L'articolo 7, dedicato alle Disposizioni finali evidenzia che “1. L'operatività delle disposizioni di cui al presente decreto è subordinata alla notifica alla Commissione europea del regime di aiuti e alla successiva approvazione da parte della Commissione medesima. 2. I soggetti beneficiari dei contributi di cui presente decreto sono tenuti ad adempiere, qualora rientranti nella casistica prevista dall'art. 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017, n. 124 e successive modificazioni e integrazioni, agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute. 3. Con il provvedimento di cui all'art. 6, comma 3, è definito l'elenco degli oneri informativi per i cittadini e per le imprese previsti dal presente decreto, ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180. 4. La misura di sostegno disciplinata dal presente decreto è pubblicata sulla piattaforma telematica denominata 'Incentivi.gov.it', ai sensi dell'art. 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58”.