Gala Bingo, Cassazione: 'Nessuna contraffazione di marchio'
Per la Cassazione il marchio Eu 'Gala Casinò', di Gala Group Investments non è confondibile con il marchio italiano 'Gala Bingo', di Gambling Italia.
"La motivazione della sentenza impugnata è conforme a tali principi laddove ha motivato il proprio giudizio comparativo sui due marchi, valutandoli nel loro complesso e con riferimento ai destinatari del loro utilizzo e pervenendo logicamente a concludere per la loro reciproca non interferenza. Che il giudizio sia stato condotto in concreto e non anche in astratto appare una petizione di principio della ricorrente; dalla lettura della motivazione impugnata emerge che la Corte distrettuale ha diffusamente argomentato come, per il consumatore italiano, il termine 'bingo' sia associato a un gioco di gruppo, laddove il termine 'casinò' sia associato a una precisa attività imprenditoriale, rigidamente controllata dallo Stato e soggetta a specifiche e cogenti autorizzazioni. Tale valutazione attiene al merito della controversia ed è incensurabile in questa sede se non nei ristretti limiti dell'assoluta apparenza o insanabile contraddizione della relativa motivazione; circostanze estranee al caso di specie, ove il ricorso mira a sostituire un'esegesi della prova favorevole alle ricorrenti rispetto a quella sfavorevole adottata dal giudice di secondo grado ciò che all'evidenza non è consentito in questa fase".
Questo uno dei motivi per cui la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto da Gala Group Investments avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha respinto tutte le domande avanzate dalla ricorrente nei confronti di Gambling Italia e Gala Bingo ed accolto la domanda di
inibitoria a carico di Gala Group Investments e di Eurobet Italia unipersonale dell'utilizzo del marchio "Gala Bingo" in ogni sua forma e del domain name www.bingogala.it, respingendo ogni altra domanda e regolando le spese di lite.
I giudici ricordano: "Insegna una risalente sentenza di questa Corte che a configurare l'ipotesi di una contraffazione di marchio è necessario che essa investa quegli elementi, costitutivi e caratteristici, che adempiono alla specifica funzione di identificare il prodotto contrassegnato nella sua consistenza merceologica e nella sua provenienza imprenditorale; quindi l'individuazione degli elementi caratterizzanti il marchio presuppone l'individuazione del suo carattere forte o debole in rapporto con la presenza di elementi espressivi, determinativi ovvero astratti, metaforici e traspositivi (in funzione grafica o fonetica), la determinazione della sua struttura semplice o complessa, la definizione del livello comportamentistico e valutativo dei destinatari del prodotto. Il relativo giudizio, previo apprezzamento di tutti gli elementi suddetti in relazione ai marchi contrapposti, si concreta in una valutazione globale e sintetica in ordine alla loro confondibilità, ed è rimesso al giudice del merito nonché e sottratto al sindacato in sede di legittimità se sorretto da motivazione giuridicamente corretta e logicamente congrua".