Tar Lazio: 'Annullare piani regionali Gap e stanziamenti ministero'
Il Tar Lazio annulla piani regionali sul Gap e chiede valutazione diretta dell'Osservatorio del ministero della Salute, il Codacons annuncia esposto per danni erariali.
È necessario che "l’Osservatorio effettui la propria valutazione direttamente sul corpo documentale dei Piani di attività e non esclusivamente su un rapporto di sintesi ministeriale che, anche per la sua estrema laconicità, non è idoneo a rendere edotto l’organo consultivo del contenuto del documento da valutare. Risulta infatti evidente come il documento ministeriale in alcuni casi (a mero titolo di esempio Basilicata, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Puglia, Sicilia etc.) indica qualche contenuto generico, senza tuttavia dar conto delle azioni e delle sperimentazioni messe in campo dai proponenti, rendendo di fatto impossibile esprimere qualsivoglia valutazione di appropriatezza e di efficacia, mentre in altri casi (per esempio Lazio, Liguria, Lombardia etc.) si limita alla dizione 'valutazione positiva' senz’altro aggiungere".
Questa una delle motivazioni con cui il Tar Lazio ha accolto il ricorso del Codacons contro il ministero della Salute e l'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, per l'annullamento del provvedimento di data ed estremi ignoti con cui il ministero della Salute ha approvato i piani delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano di Attività per il contrasto al gioco d'azzardo presentati ai sensi del combinato disposto dell' art. 1, comma 946, della legge n. 208/2015 e del d.m. del 6 ottobre 2016, nonché del connesso provvedimento che ha dato corso all'erogazione delle somme previste per la realizzazione degli stessi, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso, anche se ignoto e/o sconosciuto ivi compreso il provvedimento con il quale l'Osservatorio ha espresso il proprio consenso all'approvazione dei Piani.
Da tale documento – costituito da sole tre pagine ed allegato n. 2 al verbale dell’Osservatorio del 27 aprile 2017 – ad avviso del ricorrente sarebbe impossibile ricostruire le linee di azione di ciascun Piano e, in alcuni casi, finanche il contenuto minimo degli stessi, con la conseguenza che il parere favorevole, reso in violazione delle norme procedurali regate dal regolamento ministeriale, costituirebbe l’esito illegittimo di un metodo istruttorio che avrebbe impedito la regolare esplicazione dei poteri consultivi dell’Osservatorio".