Comma 7, novità normative e prospettive di intervento legislativo
Come noto, nel periodo 2012 /2013 gli apparecchi comma 7 sono stati oggetto di numerosi interventi normativi.
Scritto da Avv. Giuseppe Caruso
Vanno ricordate le disposizioni introdotte con la legge di Stabilità per il 2013 tra le quali la ‘sanatoria’ (comma 7 quinquies) e le nuove figure sanzionatorie della lettera f bis del comma 9. La sanatoria ha ingenerato perplessità. È utile sul punto ricordare come si tratti di una disposizione che appalesandosi come sanatoria avrebbe quanto meno dovuto da subito contemplare un termine entro cui potere accedere al beneficio. Così non è stato. La lettera f bis ha invece previsto l’applicazione di una sanzione amministrativa per ciascun apparecchio nei confronti di chiunque: distribuisce, installa o comunque consente l’uso di apparecchi e congegni previsti dall’art. 110 (anche ovviamente comma 7), qualora gli apparecchi siano distribuiti, installati o utilizzati “in luoghi pubblici o aperti al pubblico (…) non muniti delle prescritte autorizzazioni”. Chiari gli obiettivi della legge: allargare il panorama sanzionatorio del comma 9; impedire che gli apparecchi de quibus vengano utilizzati in luoghi non soggetti alla attività di controllo di pubblica sicurezza. Va poi tracciato un quadro delle questioni sui comma 7 attualmente al vaglio della autorità giudiziaria; questioni che sono materia di auspicabile intervento legislativo proprio nel momento in cui prende forma la delega fiscale che chiama il Governo ad un riordino delle disposizioni in materia di giochi in applicazione di direttive quali, tra le altre: “l’obiettivo di una raccolta sistematica ed organica (…)”, “l’adeguamento (…) ai più recenti principi, anche di fonte giurisprudenziale”.
In questa direzione va sicuramente regolamentata la questione della responsabilità proprietario/utilizzatore di apparecchi comma 7. L’applicazione concreta della disposizione fa sì che si abbia il medesimo trattamento sanzionatorio anche nella ipotesi, davvero comune, in cui il proprietario abbia concesso un apparecchio dotato delle richieste autorizzazioni in noleggio e/o in uso e sia l’utilizzatore, che ne ha la materiale disponibilità e custodia a porre in essere una condotta ritenuta illecita. Particolare attenzione dovrà essere posta dal legislatore anche alla delicata questione delle caratteristiche degli apparecchi Am6 e delle differenze tecniche con i comma 7 nonché sulle operazioni a premio. È giusto poi evidenziare come sia la questione della responsabilità in capo al gestore/proprietario di apparecchi comma 7/A che quella delle caratteristiche degli Am6 sono oggi al vaglio dell’autorità giudiziaria. In particolare, per la questione della responsabilità del gestore/proprietario, è stata posta una pregiudiziale di costituzionalità per contrasto del comma 9 lettera c con gli art. 3, 25 e 27 della Costituzione in quanto la lettera c costituisce nuova ipotesi di responsabilità oggettiva. Anche la questione delle caratteristiche tecniche dei comma 7 e delle differenze di questi dagli apparecchi Am6 è pendente dinanzi all’autorità giudiziaria.
Si sostiene che gli apparecchi oggetto di accertamento non possono appartenere alla categoria del comma 7/A: perché non hanno componenti elettroniche capaci di influenzare l’esito del gioco, ma fasi di gioco; sono condotti da meccanismi meccanici ed elettromeccanici (in particolare, non sono presenti schede elettroniche che azionano elementi meccanici o per la selezione, neanche parziale, di eventi o meccanismi che influiscono sull’esito della partita); perché hanno per loro natura meccanismi di gioco molto semplici e ripetitivi. L’auspicio è che la ‘delega fiscale’ divenga realmente il momento per un complessivo riordino ed adeguamento della materia del gioco pubblico, comma 7 inclusi.